Ordinanza n. 65/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/02/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 34/1984
usata come parametro
citata
- art. 5d.l. 356/1987
- art. 11legge 607/1971
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto
comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34 (Copertura finanziaria del
decreto del Presidente della Repubblica di attuazione dell'accordo
contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato;
estensione agli altri Corpi di Polizia nonché concessione di
miglioramenti economici al personale militare escluso dalla
contrattazione), e dell'art. 5 del decreto legge 28 agosto 1987, n.
356 (Provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione
della giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 27
ottobre 1987, n. 436, promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio
1988 dal Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna -
Sezione di Parma - sui ricorsi riuniti proposti da Abis Paolo ed
altri e Ferraro Gaetano ed altri, iscritta al n. 272 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia
Romagna - Sez. di Parma -, con ordinanza emessa il 22 febbraio 1988
(R.O. n. 272/88), nel procedimento promosso da Abis Paolo ed altri
agenti di custodia contro il Ministero di Grazia e Giustizia, diretto
ad ottenere, dall'entrata in vigore del d.P.R. n. 69 del 1984, il
pagamento del lavoro straordinario nella misura di lire 6.112 orarie
così come corrisposto agli agenti di Polizia, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 2, quinto comma, della legge 20 marzo 1984, n. 34,
nella parte in cui non include tra i beneficiari dei miglioramenti
economici apportati e propriamente per quanto riguarda il compenso
per lavoro straordinario, anche gli agenti di custodia, nonostante il
principio sancito dall'art. 43, sedicesimo comma, della legge n. 121
del 1981, dell'estensione automatica di tutti i benefici economici
concessi al personale della Polizia di Stato e quella degli altri
Corpi di Polizia;
b) dell'art. 5 del decreto legge 28 agosto 1987, n. 356,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1987, n. 436,
che ha operato la detta estensione in favore degli agenti di custodia
ma solo a far tempo dal 1° gennaio 1987;
che, secondo il giudice remittente, sarebbero stati violati gli
artt. 3 e 36 della Costituzione per la disparità di trattamento che
si verifica tra appartenenti ai Corpi di Polizia in ordine ad un
elemento della retribuzione che, quindi, risulterebbe inadeguata e
non proporzionata alla quantità e qualità di lavoro, nonostante
l'affermata equivalenza, sotto l'aspetto della natura delle funzioni
svolte e della qualità del lavoro;
che l'Avvocatura dello Stato, intervenuta per il Presidente del
Consiglio dei ministri, ha concluso per l'inammissibilità o quanto
meno per l'infondatezza della questione;
Considerato che rientra nella sfera della discrezionalità del
legislatore, da esercitarsi anche secondo valutazioni economiche e di
bilancio, la determinazione degli elementi accessori della
retribuzione quale è il compenso per lavoro straordinario (sentenza
n. 1019 del 1988);
che le scelte operate dal legislatore non sono irragionevoli in
presenza di appartenenti a Corpi che, pur svolgendo funzioni di
polizia, hanno diversità di impiego e di lavoro di istituto;
che la parificazione dei trattamenti economici può essere
effettuata con gradualità non solo in considerazione della
peculiarità delle funzioni affidate ai vari dipendenti e delle
professionalità richieste ma soprattutto in relazione alla
situazione di bilancio;
che essa, quindi, inizialmente limitata alla retribuzione ed
alle indennità pensionabili, razionalmente è stata estesa anche al
compenso per lavoro straordinario (art. 43, sedicesimo comma, legge
n. 121/1981) che, introdotto per gli agenti di custodia, ha
continuato ad avere una propria e peculiare disciplina (art. 11,
legge 4 agosto 1971, n. 607);
che, secondo l'ius receptum, decisioni additive come quella
richiesta, sono consentite solo quando la soluzione adeguatrice non
debba essere frutto, come nel caso, di una valutazione discrezionale,
ma consegua necessariamente al giudizio di costituzionalità, sicché
la Corte debba procedere ad una estensione logicamente necessitata
(sentenza n. 80 del 1987);
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge 20
marzo 1984, n. 34 (Copertura finanziaria del decreto del Presidente
della Repubblica di attuazione dell'accordo contrattuale triennale
relativo al personale della Polizia di Stato; estensione agli altri
Corpi di Polizia nonché concessione di miglioramenti economici al
personale militare escluso dalla contrattazione), e dell'art. 5 del
decreto legge 28 agosto 1987, n. 356 (Provvedimenti urgenti per il
personale dell'Amministrazione della giustizia), convertito, con
modificazioni, nella legge 27 ottobre 1987, n. 436, in riferimento
agli artt. 3 e 36 Cost., sollevata dal T.A.R. dell'Emilia Romagna -
Sezione di Parma - con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte