Ordinanza n. 65/1991
Altra decisione · depositata il 08/02/1991 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, secondo
comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela
sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della
gravidanza), emessa il 28 luglio 1990 dal Giudice tutelare presso la
Pretura di La Spezia sull'istanza proposta da Di Bonito Maura,
iscritta al n. 647 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Udito nella camera di cosiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, con ordinanza del 28 luglio 1990, il Pretore di La
Spezia, in funzione di giudice tutelare, investito del procedimento
di volontaria giurisdizione previsto dall'art. 12 della legge 22
maggio 1978, n. 194, e concernente l'interruzione volontaria della
gravidanza da parte di minore degli anni diciotto, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale del predetto art. 12,
limitatamente all'inciso "o sconsiglino", in riferimento agli artt.
24 e 30 della Costituzione;
che la disposizione impugnata viene censurata nella parte in cui
consentirebbe al giudice tutelare di autorizzare la minore a decidere
l'interruzione della gravidanza senza che ne siano informati i
genitori, qualora sussistano "seri motivi", non solo che
"impediscano", ma che anche semplicemente "sconsiglino" la
consultazione di questi ultimi o di uno di essi;
che il giudice rimettente ricorda di avere già sollevato la
medesima questione, che è stata decisa con ordinanza n. 14 del 1989,
nel senso della manifesta infondatezza, anche alla luce del
precedente giurisprudenziale intervenuto sempre sulla stessa
questione (sentenza n. 109 del 1981);
che, tuttavia, dissentendo dalle argomentazioni contenute nelle
due cennate pronunce, lo stesso giudice a quo esclude di avere la
possibilità di consultare il genitore non informato, per acquisirne
l'assenso ove lo ritenga opportuno, perché il tenore letterale della
norma impugnata sembrerebbe consentire tale accertamento nella sola
fase amministrativa che precede la trasmissione degli atti al giudice
tutelare, da parte quindi della struttura sanitaria e non anche nel
corso del procedimento di giurisdizione volontaria;
che, comunque, ogni prudente valutazione del giudice in
proposito non assicurerebbe sufficientemente la tutela del diritto
soggettivo di difesa del genitore non informato, tutela che non può
essere il risultato di una benevola concessione dell'autorità
giudiziaria, ma che deve godere di una incondizionata e non eventuale
garanzia;
che, in conclusione, ritenendo ancora valide e insuperate le
ragioni già sottoposte alla valutazione di questa Corte, il giudice
a quo ripropone la questione di legittimità costituzionale, ponendo
in evidenza che il diritto soggettivo, sostanziale e processuale, dei
genitori della minorenne non può soffrire restrizioni all'infuori
del caso di "incapacità" dei medesimi, sì che nessun intervento
sostitutivo, oltre i limiti indicati nell'art. 30 della Costituzione,
sarebbe legittimo, e che quando, come nella fattispecie, concorrano
più diritti, tutti di valenza costituzionale, non sarebbe
ammissibile che uno di essi sia sacrificato in funzione dell'altro;
che non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
né si è costituita la parte privata;
Considerato che dagli atti di causa risulta che è sopravvenuto
l'assenso di entrambi i genitori per l'interruzione della gravidanza
della minore, la quale è stata già sottoposta al richiesto
intervento da parte della struttura sanitaria, e che di ciò è stata
data notizia al giudice tutelare da parte della unità sanitaria
locale competente, con nota in data 18 settembre 1990;
che tali fatti appaiono suscettibili di esplicare, in relazione
al rapporto processuale dedotto innanzi al giudice rimettente, una
concreta incidenza sui provvedimenti da adottare (ordinanza n. 250
del 1990) e, quindi, sulla rilevanza della questione, donde la
necessità di disporre la restituzione degli atti al giudice a quo
per un riesame di tale rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di La Spezia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte