Ordinanza n. 65/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/02/1995 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 463/1983
- art. 11legge 638/1983
- art. 6d.l. 463/1983
usata come parametro
citata
- art. 11legge 87/1953
- art. 6legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
dell'art. 6, commi 5, 6 e 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n.
463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il
contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori
della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini),
convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 11,
comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 577 (recte n. 537)
(Interventi correttivi di finanza pubblica), promosso con ordinanza
emessa il 18 marzo 1994 dal Tribunale di Vicenza nel procedimento
civile vertente tra l'I.N.P.S. e Bordignon Maria iscritta al n. 556
del registro ordinanza 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1994 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che nel corso di un procedimento di appello promosso
dall'I.N.P.S. avverso la sentenza di primo grado che aveva
riconosciuto a Maria Bordignon, titolare di pensione diretta ridotta
all'importo a calcolo e di pensione di riversibilità integrata al
minimo fino al 31 dicembre 1984, il diritto alla riliquidazione della
prima pensione con integrazione al minimo nell'importo cristallizzato
alla data del 30 settembre 1983, il Tribunale di Vicenza, con
ordinanza del 18 marzo 1994, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, commi 5, 6 e 7,
del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11
novembre 1983, n. 638, e dell'art. 11, comma 22, della legge 24
dicembre 1993, n. 537;
che, ad avviso del giudice remittente, la disposizione impugnata
viola gli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost. perché "l'importo del
trattamento non più integrabile dopo l'entrata in vigore del d.-l.
n. 463 del 1983 rappresentava il minimo indispensabile per garantire
ai lavoratori mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita", non
potendosi addurre a giustificazione della riduzione del trattamento
pensionistico al di sotto di tale livello "esigenze economiche o
finanziarie di enti pubblici", col che il principio di ragionevolezza
"verrebbe fatto riposare non già sull'impero della ragione, bensì
sulla ragione dell'impero";
Considerato che la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11, comma 22, della legge n. 537 del 1993, è già stata
decisa da questa Corte, nel senso della parziale fondatezza, con
sentenza n. 240 del 1994, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.,
anche con riguardo al combinato disposto del citato art. 11, comma
22, e dell'art. 6, commi 5, 6 e 7 del d.-l. n. 463 del 1983;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, commi
5, 6 e 7, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in
materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di taluni termini), convertito nella legge
11 novembre 1983, n. 638, e dell'art. 11, comma 22, della legge 24
dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) -
già dichiarato pro parte costituzionalmente illegittimo con sentenza
n. 240 del 1994 - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38,
secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.
Il Presidente: SPAGNOLI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte