Ordinanza n. 65/2000
Altra decisione · depositata il 22/02/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 409Codice di procedura penale
- art. 171d.lgs. 51/1998
- art. 34legge 145/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con Ordinanza emessa
l'8 gennaio 1999 dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria nel
procedimento penale a carico di D.S., iscritta al n. 106 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Udito nella camera di consiglio del 24 novembre 1999 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria,
nella composizione e con le funzioni di giudice per l'udienza
preliminare, ha sollevato, con ordinanza dell'8 gennaio 1999, in
riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc.
pen., nella parte in cui non stabilisce l'incompatibilità alla
funzione di giudice dell'udienza preliminare nel processo penale
minorile, del giudice che in precedenza, quale giudice per le
indagini preliminari, abbia emesso l'ordinanza che, rigettando la
richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, abbia
ordinato a quest'ultimo di formulare l'imputazione (art. 409, comma
5, cod. proc. pen.);
che tale è l'ipotesi che si verifica nel caso di specie,
essendo chiamato a presiedere il collegio per l'udienza preliminare
lo stesso magistrato che in precedenza aveva emesso l'ordinanza di
cui all'art. 409, comma 5, citato, a fronte della richiesta di
archiviazione da parte del pubblico ministero;
che il rimettente fa richiamo alle decisioni della Corte
costituzionale che hanno riconosciuto all'ordine di formulare
l'imputazione, emesso dal giudice per le indagini preliminari, i
caratteri idonei a costituire un pregiudizio, rilevante per la
disciplina dell'incompatibilità a svolgere una successiva funzione
di giudizio, sia esso abbreviato o dibattimentale (sentenze nn. 496
del 1990, 401 e 502 del 1991), giacché con l'ordine ex art. 409,
comma 5, cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari
compie una valutazione contenutistica dei risultati delle indagini,
dando l'impulso determinante alla procedura che condurrà
all'emanazione di una sentenza;
che inoltre il giudice a quo rileva la peculiare natura
dell'udienza preliminare nel processo a carico dei minori, la quale,
diversamente dall'udienza preliminare "comune", per i suoi possibili
specifici esiti, presenta caratteri di giudizio sul merito
dell'accusa (sentenze nn. 311 del 1997 e 290 del 1998);
che pertanto il Tribunale conclude nel senso che demandare il
giudizio al medesimo giudice il quale, disattendendo la richiesta di
archiviazione del pubblico ministero, lo ha in sostanza promosso,
appare non conforme rispetto ai principi desumibili dalla richiamata
giurisprudenza costituzionale, sia in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione - per la disparità di trattamento rispetto ai
casi analoghi oggetto delle accennate pronunce, con lesione del
diritto di difesa - sia in riferimento agli artt. 25 e 101 della
Costituzione, giacché anche il semplice sospetto di un giudizio
precostituito minerebbe l'indipendenza del giudice, intesa nel suo
profilo di certezza di terzietà, con ciò privando il giudice di un
requisito essenziale anche ai fini del rispetto del principio
costituzionale del giudice naturale.
Considerato che la disposizione dell'art. 34, comma 2-bis cod.
proc. pen., già inserita dall'art. 171 del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice
unico di primo grado), è divenuta efficace, a far data dal 2 gennaio
2000, anche nei procedimenti penali nei quali l'udienza preliminare
fosse in corso alla data del 24 luglio 1999, giorno di entrata in
vigore della legge 22 luglio 1999, n. 234, di conversione del d.-l.
24 maggio 1999, n. 145 (procedimenti nei quali l'anzidetta norma
dell'art. 34, comma 2-bis era inapplicabile in via transitoria,
appunto "fino alla data del 2 gennaio 2000", per previsione
legislativa: art. 3-bis, comma 1, del menzionato d.-l. n. 145 del
1999, convertito in legge n. 234 del 1999);
che dunque, successivamente all'ordinanza di rimessione, è
stato inserito, nell'impugnato art. 34 cod. proc. pen., il comma
2-bis il quale stabilisce, tra l'altro, l'incompatibilità alla
funzione di trattazione dell'udienza preliminare - sia comune sia del
processo penale minorile - per il giudice che nel medesimo
procedimento abbia esercitato funzioni di giudice per le indagini
preliminari;
che tale generale previsione di incompatibilità del giudice,
comprensiva della specifica relazione tra attività processuali in
capo al medesimo giudice dedotta dal rimettente Tribunale per i
minorenni di Reggio Calabria, nonché applicabile dal 2 gennaio 2000,
per quanto detto, nel giudizio principale, rende necessaria la
restituzione degli atti al medesimo rimettente, perché valuti alla
luce del mutato quadro della disciplina processuale la persistente
rilevanza della questione sollevata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale per i minorenni di
Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2000.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 febbraio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:65 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte