Ordinanza n. 650/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 2/1973
- art. 4d.l. 2/1973
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del
d.l. 22 gennaio 1973, n.2, ("Provvidenze a favore delle popolazioni
dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del
dicembre 1972 e del gennaio 1973"), convertito in legge 23 marzo
1973, n. 36, promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1979 dalla
Corte di cassazione sul ricorso proposto da Maria Mario contro Drago
Carmela, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 dell'anno 1980;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 6 aprile
1979 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.l.
22 gennaio 1973, n. 2, convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36
("Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e
della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del
gennaio 1973");
che, le norme impugnate vengono censurate nella parte in cui,
disponendo la sospensione dei soli termini processuali "che sono
scaduti o che scadono" nel periodo da determinarsi con successivi
decreti presidenziali non considerano in alcun modo quei termini che,
pur scadendo successivamente, comunque decorrono nell'anzidetto
periodo;
che tale omissione determinerebbe un'ingiustificata disparità
di trattamento nella regolamentazione di situazioni sostanzialmente
identiche e connesse all'esercizio del medesimo diritto, con
ulteriore lesione del principio di cui all'art. 24 della
Costituzione;
che la questione sarebbe rilevante dal momento che, qualora
potessero sospendersi anche i termini che non scadono, ma
semplicemente decorrono, nel periodo individuato dal decreto
presidenziale, la riassunzione del giudizio di appello dovrebbe
ritenersi tempestiva e andrebbe quindi cassata la sua dichiarazione
di estinzione;
che la parte resistente nel giudizio a quo e l'Avvocatura
Generale dello Stato, costituendosi e intervenendo, hanno entrambe
chiesto che la questione venisse dichiarata infondata;
Considerato che quasi tutte le leggi che si sono occupate di
eventi calamitosi di diversa natura, hanno disposto, come quella
impugnata, la sospensione non già dei termini in corso, ma solo di
quelli "scadenti", o "che sono scaduti o che scadono", in un periodo
di tempo determinato (decreti legge: 24 novembre 1951 n. 1210; 23
febbraio 1956 n. 47; 30 settembre 1959 n. 769; 14 dicembre 1961 n.
1284; 18 ottobre 1963 n. 1358; 30 luglio 1966 n. 509; 9 novembre 1966
n. 914; 7 novembre 1968 n. 1118; 18 dicembre 1968 n. 1232; 16 ottobre
1970 n. 723; 1° aprile 1971 n. 119; 4 marzo 1972 n. 25; 30 giugno
1972 n. 266; 30 agosto 1976 n. 537; legge 21 aprile 1961 n. 324);
che tale pressoché univoca ed ininterrotta uniformità di
disciplina evidenzia la consapevole volontà del legislatore di
dettare, in materia di eventi calamitosi, una normativa particolare
diversa da quella emanata in altre circostanze prive del requisito
della straordinarietà collegato alla natura dell'evento, e nelle
quali il problema della decorrenza o scadenza dei termini da
sospendere pur si poneva (vedi ad esempio la legge 7 ottobre 1969, n.
742, sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale);
che, peraltro, la scelta discrezionale compiuta dal legislatore,
diretta non tanto a sanare tutti gli effetti che l'evento calamitoso
può aver prodotto sull'esercizio dei diritti, ma soltanto quegli
effetti che, incidendo direttamente sulla scadenza dei termini
processuali, possano aver ostacolato in misura più consistente la
tutela giurisdizionale, non appare affatto irragionevole;
che, pertanto, in relazione alla ratio legis, l'ipotesi peraltro
inconferente rispetto alla fattispecie oggetto del giudizio a quo -
del termine processuale scadente un solo giorno dopo la fine del
previsto periodo di sospensione (e quindi in grado di vanificare, in
tale ipotesi limite, la previsione legislativa), costituisce un mero
inconveniente inidoneo ad inficiare la ragionevolezza della predetta
valutazione che il legislatore ha operato nell'intento di
contemperare l'esigenza di assicurare la tutela dei diritti in
periodi straordinari, con quella di evitare un eccessivo
prolungamento delle situazioni a scapito della certezza dei rapporti;
che la questione va quindi dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.l. 22 gennaio 1973, n. 2,
convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36 ("Provvidenze a favore delle
popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle
alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973"), sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dalla Corte di cassazione, con
l'ordinanza indica in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:650 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte