Ordinanza n. 659/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 2legge 347/1944
- art. 5legge 347/1944
- art. 13legge 347/1944
- art. 3legge 347/1944
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 del
D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896 ("Nuove disposizioni per la
disciplina dei prezzi"), promosso con ordinanza emessa il 20 aprile
1984 dal Pretore di Sestri Ponente nei procedimenti penali riuniti a
carico di Tosetti Enrico ed altri, iscritta al n. 1020 del registro
ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 11- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale avente ad oggetto
l'accertamento del reato di cui all'art. 14 D.L.C.P.S. 15 settembre
1947 n. 896, che prevede sanzioni penali per l'inosservanza dei
prezzi imposti dal C.I.P., il Pretore di Sestri Ponente, con
ordinanza in data 20 aprile 1984, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della predetta norma incriminatrice, con
riferimento agli artt. 25, comma secondo e 41, terzo comma, Cost.;
che la disposizione impugnata - contenendo una norma penale in
bianco - viene censurata nella parte in cui affida il contenuto del
suo precetto ad un sistema normativo che lascia alla completa
discrezionalità dell'amministrazione la scelta dei beni da
sottoporre a calmiere, la determinazione del prezzo e la stessa
competenza all'emanazione dei provvedimenti, (di volta in volta
ripartita fra Comitato interministeriale prezzi, Comitati provinciali
e Comitato interministeriale per la programmazione economica)
ponendosi così in contrasto con il principio della riserva di legge
in materia penale e della stessa legalità della pena di cui all'art.
25 secondo comma, Cost.;
che un ulteriore motivo di illegittimità costituzionale viene
ravvisato nella circostanza che l'attuale sistema di controllo dei
prezzi, non prevedendo lo strumento legislativo per un efficace
rilevamento dei costi e la conseguente fissazione dei prezzi da
imporre, violerebbe la riserva di legge prevista dall'art. 41, terzo
comma, Cost. in materia di programmi e controlli opportuni per
indirizzare e coordinare a fini sociali l'attività economica
privata;
che non si sono costituite le parti, mentre ha spiegato
intervento l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo che la
questione venga dichiarata infondata;
Considerato che, in relazione al primo profilo di illegittimità
costituzionale, con cui si lamenta la mancata prefissione di criteri
per l'esercizio del potere discrezionale del C.I.P., questa Corte,
con la sentenza n. 103 del 1957, ha già rilevato che il potere di
tale comitato e dei comitati provinciali prezzi "lungi dall'essere
illimitato sì da sconfinare in una valutazione di fattori riservata
al legislatore... è collegato a elementi di natura tecnica che ne
circoscrivono l'ambito", consistenti nella qualità tecnica degli
organi consultivi e deliberativi preposti alla disciplina dei prezzi
(art. 2 d.l.l. 19 ottobre 1944 n. 347 e artt. 2 e 5 d.l.l. n. 363 del
1946), nella possibilità di avvalersi di un servizio ispettivo (art.
13 d.l. n. 896 del 1947) e di esperti (art. 3 d.l.l. n. 347 del
1944), nonché nel fatto che alla fissazione dei prezzi si perviene
sulla scorta dei dati elaborati dall'Istituto Centrale di Statistica
(art. 8 d.l.l. n. 347 del 1944), dopo un'istruttoria per accertare i
costi di produzione, le condizioni del mercato e i fattori che
comunque possono operare sulla determinazione dei prezzi (art. 2
d.l.l. n. 363 del 1946);
che tali concetti sono stati ribaditi da questa Corte nella
pronuncia n. 79 del 1984 nella quale si è espressamente osservato
che nel corso dell'istruttoria amministrativa "l'accertamento del
costo delle merci viene compiuto da apposite commissioni, di cui
fanno parte le stesse categorie interessate, non in maniera simbolica
ma con precisi poteri consultivi e deliberanti, tanto che le
deliberazioni adottate dai comitati prezzi, essendo ancorate a
precisi elementi tecnici, non sono sfornite di garanzie
giurisdizionali, potendosi ricorrere contro di esse davanti al
giudice amministrativo" e che "anche in sede ordinaria il giudice
penale, chiamato ad applicare le norme impugnate, non incontra alcun
ostacolo al pieno esercizio del suo potere di controllo
giurisdizionale di legittimità sui provvedimenti, la cui violazione
viene contestata all'imputato";
che, anche in relazione alla scelta del bene da sottoporre a
calmiere e all'individuzione dell'organo competente all'emanazione
del provvedimento, il sistema non appare privo di criteri idonei a
delimitare l'esercizio del potere amministrativo dovendosi, nel primo
caso, far riferimento alla potestà di indirizzo - peraltro
"insuscettibile di preventiva regolamentazione" in quanto collegata
"alle non prevedibili contingenze della mutevole situazione
economica" (sent. n. 103 del 1957) - che, nell'individuazione dei
settori di intervento è attribuita al C.I.P.E. e, nel secondo, alle
norme contenute nei dd.ll.lgt. nn. 347 del 1944 e 363 del 1946, nel
D.L.C.P.S. n. 896 del 1947, e nell'art. 52 del d.P.R. n. 616 del
1977, che ripartiscono a livello centrale e locale la competenza tra
C.I.P. e Comitati provinciali;
che, pertanto, risultando sufficientemente determinati i
presupposti, il contenuto ed i limiti dei provvedimenti
dell'autorità amministrativa alla cui trasgressione è collegata la
sanzione penale, il principio di legalità della pena deve ritenersi
osservato e la questione appare dunque manifestamente infondata;
che ad identica conclusione deve pervenirsi anche in relazione
al secondo profilo di illegittimità concernente la pretesa
violazione dell'art. 41, terzo comma, Cost., in quanto, come questa
Corte ha già avuto modo di affermare, "dalla legislazione sulla
disciplina dei prezzi esula... ogni intento di attribuire ai
Comitati-prezzi funzioni di carattere dirigistico considerate dal
detto comma terzo" dell'art. 41 Cost. (sent. n. 103 del 1957);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 14 D.L.C.P.S. 15 settembre 1947 n. 896,
sollevata, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 41, terzo
comma, Cost., dal Pretore di Sestri Ponente con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:659 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte