Ordinanza n. 66/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/03/1975 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 31r.d. 12/1941
- art. 34r.d. 12/1941
- art. 38r.d. 12/1941
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 31,
primo comma, 34, primo comma, e 38 del r.d.30 gennaio 1941, n. 12
(Ordinamento giudiziario), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 luglio 1973 dal pretore di Padova nel
procedimento penale a carico di Arslan Michele ed altri, iscritta al n.
134 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 139 del 29 maggio 1974;
2) ordinanza emessa il 9 febbraio 1974 dal pretore di Pozzuoli nel
procedimento penale a carico di De Simone Salvatore ed altro, iscritta
al n. 201 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 159 del 19 giugno 1974;
3) ordinanza emessa il 26 febbraio 1974 dal pretore di Pozzuoli nel
procedimento civile vertente tra Migliaresi Aldo e il Banco di Santo
Spirito, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 1974 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 10 luglio 1974;
4) ordinanza emessa il 3 ottobre 1974 dal pretore di Pozzuoli nel
procedimento penale a carico di Esposito Antonio, iscritta al n. 452
del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974.
Udito nella camera di consiglio del 6 febbraio 1975 il Giudice
relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe i pretori di
Padova e di Pozzuoli hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 31, primo comma, 34, primo comma, e 38 del
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 107
della Costituzione.
Considerato che questa Corte con sentenza n. 143 del 1973 ha già
dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 38
del r.d. menzionato e l'infondatezza, nei sensi di cui in motivazione,
delle questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, 101 e 107
Cost., in ordine agli artt. 31 e 34 dello stesso r.d.;
che la motivazione contenuta nella sentenza n. 143 del 1973 si
riferisce anche all'ipotesi di pretura non costituita in sezioni; che
non sono stati avanzati argomenti nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 31, primo comma, 34, primo comma, e 38 del
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), proposte dalle
ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 3,25, 101 e 107 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI- LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte