Ordinanza n. 66/1980
Altra decisione · depositata il 22/04/1980 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 4Costituzione
- art. 37Costituzione
- art. 9r.d.l. 636/1939
citata
- art. 4legge 903/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della
legge 15 luglio 1966, n. 604 (limite di età pensionabile per le donne
lavoratrici) promosso con ordinanza, emessa il 17 ottobre 1978 dal
Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Bonifazi Diana e
la Società Italiana Chimici, iscritta al n. 592 del registro ordinanze
1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 291 del
24 ottobre 1979.
Visto l'atto di costituzione della Società Italiana Chimici;
udito nella camera di consiglio del 28 febbraio 1980 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che con ordinanza 17 ottobre 1978 (pervenuta alla Corte il
16 agosto 1979), regolarmente comunicata e notificata e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 24 ottobre 1979, il Pretore di Roma
ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità,
in riferimento agli articoli 3, 4 e 37 Cost., della legge 15 luglio
1966, n. 604, per la parte, in cui, stabilendo, in relazione all'art. 9
r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 (convertito nella legge 6 luglio 1939, n.
1272), che le disposizioni della legge predetta non si applicano ai
lavoratori che non siano in possesso dei requisiti di legge per aver
diritto alla pensione di vecchiaia, assicura la stabilità del posto di
lavoro alla donna lavoratrice solo fino al 55 anno di età e non fino
al 60 come per l'uomo;
che avanti la Corte si è costituita la datrice di lavoro con atto
depositato il 9 novembre 1979, in cui ha concluso per l'infondatezza
della prospettata questione e, in ipotesi, per la rimessione degli atti
al giudice a quo onde ne riesamini la rilevanza con richiamo all'art. 4
legge 9 dicembre 1977, n. 903; la Presidenza del Consiglio dei ministri
non ha spiegato intervento;
considerato che, in adesione a quanto deciso nella sentenza n.
103/1979 e nella ordinanza n. 104/1979, gli atti vanno restituiti al
Pretore perché questi verifichi l'incidenza della sopravvenuta legge 9
dicembre 1977, n. 903, volta che la Bonifazi, sebbene sia stata
licenziata prima del 18 dicembre 1977 (data di entrata in vigore della
or menzionata legge), ha reagito al recesso del datore di lavoro
facendo valere in giudizio il diritto al lavoro sino al sessantesimo
anno di età.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Roma.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte