Ordinanza n. 66/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 677 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 30 ottobre 1981 dal Pretore
di Napoli, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1982 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 dell'anno 1982;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Pretore di Napoli, con ordinanza emessa il 30
ottobre 1981, in un procedimento penale per violazione dell'art. 677
del codice penale, ha dubitato della legittimità di detta norma, che
punisce l'omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano
rovina, in riferimento agli artt. 3 e 42, secondo comma, della
Costituzione;
che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, che ha eccepito l'inammissibilità ed, in subordine,
l'infondatezza della questione;
Considerato che la proposta impugnativa del citato art. 677 del
codice penale è espressamente circoscritta all'ipotesi di
"indiscriminata" estensione della incriminazione (anche) in
situazioni di sproporzione tra il costo dei lavori richiesti ed il
valore del manufatto;
che, peraltro, dalla motivazione del provvedimento di rinvio
(che si limita a far riferimento alla misura del canone locatizio
percepito dal proprietario, senza prendere in alcuna considerazione
il valore oggettivo dell'immobile, anche in relazione a quello
dell'area su cui insiste) non risulta che una situazione siffatta
ricorra nel caso di specie;
che, pertanto, in difetto di motivazione circa la rilevanza
della questione la stessa va dichiarata inammissibile, pur
nell'auspicio che de iure condendo, possa essere prevista una forma
d'intervento diretto e sostitutivo sull'immobile dell'autorità
amministrativa nell'ipotesi di accertata impossibilità
dell'effettuazione dei lavori;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 677 del codice penale sollevata, in riferimento agli artt.
3 e 42, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Napoli con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte