Ordinanza n. 66/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/03/2002 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 409Codice di procedura civile
- art. 413Codice di procedura civile
- art. 442Codice di procedura civile
- art. 3d.P.R. 698/1994
- art. 1legge 508/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7 del regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1661 (Approvazione del testo unico delle
leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in
giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato)
e dell'art. 444 del codice di procedura civile, promossi con
ordinanze emesse il 20 maggio 2000 dal Tribunale di Castrovillari e
il 16 marzo 2000 dal Tribunale di Chieti, iscritte ai numeri 475 e
534 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica numeri 38 e 40, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visti gli atti di costituzione dell'Istituto nazionale per la
previdenza sociale (I.N.P.S.) nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2002 il giudice
relatore Franco Bile;
Uditi l'avvocato Alessandro Riccio per l'I.N.P.S. e l'avvocato
dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto che con ordinanza pronunciata il 20 maggio 2000, il
Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, ha
sollevato d'ufficio, in riferimento agli articoli 3, 24 e 38 della
Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7
del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo
unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura
dello Stato), nella parte in cui (dopo l'istituzione del giudice
unico e la soppressione del pretore, ai sensi del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, "Norme in materia di istituzione del giudice
unico di primo grado") non consentirebbe più che le controversie di
primo grado in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, in
cui sia parte un'amministrazione dello Stato, vengano sottratte alla
regola del foro erariale;
che l'ordinanza è stata pronunziata nel corso di un giudizio
proposto da un'invalida civile nei confronti del Ministero del Tesoro
e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per ottenere
l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui
alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento
agli invalidi civili totalmente inabili), e la condanna dell'I.N.P.S.
al pagamento delle corrispondenti prestazioni;
che, secondo il rimettente, dovendo trovare applicazione la
regola generale di cui all'art. 6 del citato regio decreto,
sussisterebbe l'incompetenza territoriale del giudice adito -
eccepita dal Ministero del tesoro - e la competenza del Tribunale di
Catanzaro, onde la rilevanza della questione;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente
osserva che il diritto alle prestazioni garantite dall'art. 38 Cost.
esige che, quando esse non vengano riconosciute e si debba agire in
giudizio, l'esercizio del diritto di azione ex art. 24 Cost. non può
essere ostacolato o limitato se non a tutela di ulteriori e distinti
interessi meritevoli di analoga o superiore protezione, e che la
ratio del foro erariale, ossia l'esigenza di favorire l'esercizio
della difesa della pubblica amministrazione concentrando le
controversie in cui essa è parte presso i fori ove ha sede
l'Avvocatura generale dello Stato, non potrebbe prevalere sulle
esigenze di tutela del diritto alle prestazioni previdenziali ed
assistenziali;
che sarebbe poi leso l'art. 3 Cost., per la violazione del
principio di ragionevolezza e per la disparità rispetto al
trattamento riservato "al soggetto invalido potenziale fruitore di
prestazioni previdenziali" ai sensi della legge 12 giugno 1984,
n. 222 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile),
per il quale - attesa la legittimazione passiva del solo I.N.P.S. -
il foro erariale non potrebbe mai operare;
che con ordinanza pronunciata il 16 marzo 2000, il Tribunale
di Chieti, in funzione dei giudice del lavoro, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 38 Cost., la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 444 cod. proc. civ., nella parte in cui,
disciplinando la competenza territoriale per le controversie in
materia di previdenza e assistenza obbligatorie, non prevede che ad
esse, ove sia parte un'amministrazione dello Stato, non si applichino
le disposizioni sul foro erariale poste dall'art. 6 del r.d. n. 1611
del 1933;
che l'ordinanza è stata pronunziata nel corso di un giudizio
instaurato dalla vedova (ed erede) di un invalido civile contro il
Ministero del Tesoro e l'I.N.P.S., per ottenere il riconoscimento, ai
sensi dell'art. 3 del d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (Regolamento
recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di
riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei
benefici economici), che in vita l'invalido aveva avuto bisogno di
assistenza continua a norma dell'art. 1 della legge 21 novembre 1988,
n. 508 (Norme in materia di assistenza economica agli invalidi
civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), e la condanna
dell'I.N.P.S. al pagamento dei ratei maturati dell'indennità di
accompagnamento; che il rimettente - premesso che, a seguito
dell'istituzione del giudice unico e della soppressione dell'ufficio
pretorile, la competenza sulle controversie di cui all'art. 409 cod.
proc. civ. appartiene in primo grado al tribunale in funzione di
giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 413 cod. proc. civ. come
modificato dall'art. 8 dello stesso d.lgs. n. 51 del 1998, e quella
sulle controversie di previdenza ed assistenza obbligatoria indicate
dall'art. 442 cod. proc. civ., appartiene in primo grado al tribunale
in funzione di giudice del lavoro nella cui circoscrizione risiede il
ricorrente - rileva che una deroga al foro erariale si desume
soltanto dall'art. 413 cod. proc. civ., mentre per le controversie ex
art. 442 la deroga, già stabilita dall'art. 7 del r.d. n. 1611 del
1933 per i giudizi innanzi ai pretori e conciliatori, non sarebbe
più applicabile;
che peraltro l'assoggettamento di tali controversie alla
regola del foro erariale determinerebbe una disparità di trattamento
lesiva dell'art. 3 Cost. in danno del diritto del cittadino avente
titolo all'assistenza obbligatoria o ad una prestazione
previdenziale, rispetto al trattamento predisposto per le
controversie di lavoro;
che sarebbe leso, inoltre, l'art. 24 Cost. "in quanto il
previsto spostamento di competenza territoriale, con i disagi ed
il maggior costo che l'accentramento comporta" sarebbe "tale da
incidere negativamente sul diritto ... di agire in giudizio", nonché
l'art. 38 Cost. "in quanto risulta palesemente più gravosa la tutela
dei cittadini inabili";
che la questione sarebbe rilevante, in quanto il giudizio
attiene a prestazioni assistenziali ed in esso è convenuta una
pubblica amministrazione;
che in entrambi i giudizi il Presidente del Consiglio dei
ministri è intervenuto, tramite l'Avvocatura generale dello Stato,
depositando memoria in cui sostiene l'inammissibilità e
l'infondatezza della questione;
che anche l'I.N.P.S. si è costituito nei due giudizi,
depositando memoria in cui rileva che la competenza territoriale in
materia di lavoro e previdenza è funzionale e perciò non derogabile
dalle norme eccezionali sul foro erariale, e che le ordinanze di
rimessione sono basate su presupposto interpretativo erroneo,
giacché l'art. 7 faceva salve le normali regole di competenza per i
giudizi dinanzi ai pretori, considerando non la denominazione del
giudice, ma le materie da esso trattate, onde la sostituzione del
tribunale al pretore lascia immodificata la deroga al foro erariale.
Considerato che i giudizi introdotti dalle ordinanze di
rimessione, pur diretti contro norme diverse, possono essere riuniti,
in quanto le questioni proposte concernono il medesimo oggetto;
che le ordinanze muovono entrambe dal presupposto
interpretativo secondo cui il foro erariale sarebbe divenuto
applicabile alle controversie in materia di previdenza e assistenza
obbligatoria, nelle quali sia parte un'amministrazione dello Stato,
in quanto la soppressione dell'ufficio pretorile, disposta dal
decreto legislativo n. 51 del 1998, avrebbe reso inapplicabile la
previsione dell'art. 7 del regio decreto n. 1611 del 1933, che in
precedenza sottraeva al foro erariale le cause attribuite in primo
grado - come quelle in esame - alla competenza del pretore;
che tale presupposto interpretativo risulta disatteso dalle
decisioni con le quali la Corte di cassazione - affrontando il
problema della sorte della competenza territoriale sulle controversie
di cui trattasi dopo l'istituzione del giudice unico - ha ritenuto
che nell'art. 7 del r.d. n. 1611 del 1933 il riferimento alle
controversie di competenza in primo grado del pretore si deve
intendere sostituito dal riferimento alle controversie già
attribuite in primo grado alla competenza del pretore,
successivamente passate al tribunale in composizione monocratica;
che a tale conclusione il giudice di legittimità è
pervenuto sulla base del primo comma dell'art. 244 del d.lgs. n. 51
del 1998, il quale, in via generale, ha disposto che "salvo che sia
diversamente previsto dal presente decreto e fuori dei casi di
abrogazione per incompatibilità, quando leggi o decreti fanno
riferimento ad uffici o organi giudiziari da esso soppressi il
riferimento si intende agli uffici agli organi cui sono state
trasferite le relative funzioni";
che, nella specie, la competenza sulle controversie
assistenziali e previdenziali è stata trasferita al tribunale, come
emerge dall'art. 444, primo comma, del codice di procedura civile,
nel testo sostituito dall'art. 86 del d.lgs. n. 51 del 1998, che ha
pure sostituito il termine "pretore" con quello "tribunale" nel
secondo comma di tale norma;
che - essendo dunque possibile, come rivela l'indicato
orientamento giurisprudenziale, la possibilità di un'interpretazione
delle norme denunciate, nel senso della conservazione della loro
sottrazione in primo grado alla regola del foro erariale - le
questioni proposte dalle ordinanze di rimessione sulla base di una
diversa interpretazione devono essere dichiarate manifestamente
infondate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7 del regio decreto 31 ottobre
1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) e dell'art. 444 del
codice di procedura civile, rispettivamente sollevate, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di
Castrovillari e dal Tribunale di Chieti, con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:66 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte