Ordinanza n. 665/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12d.l. 367/1987
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 12 del
D.L. 4 settembre 1987 n. 367 dal titolo "Modifiche alla legge 29
febbraio 1985 n. 47, concernente nuove norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere abusive", promossi con ricorsi, rispettivamente, dei
Presidenti delle Regioni Campania, Umbria e Toscana, notificati l'8
ottobre (il primo) e il 7 ottobre (gli altri due), depositati in
Cancelleria il 12 e il 14 ottobre 1987 ed iscritti ai nn. 18, 19 e 20
del registro ricorsi 1987;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la Regione Campania ha chiesto che venga dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 del citato d.l. 4
settembre 1987 n. 367 per l'asserito contrasto con gli artt. 97, 117
e 118 della Costituzione, in relazione ai Decreti del Presidente
della Repubblica nn. 8 del 1972 e 616 del 1977;
che analoga impugnativa è stata proposta dalle Regioni Umbria e
Toscana in riferimento agli artt. 9, 77, 117 e 119 della Costituzione
e ai principi generali in tema di separazione dei poteri
costituzionali;
che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, concludendo per il rigetto dei ricorsi.
Considerato che i giudizi vanno riuniti per essere decisi con
unica ordinanza;
che il d.l. 4 settembre 1987 n. 367 non è stato convertito in
legge nel termine prescritto dall'art. 77 della Costituzione;
che, pertanto, in conformità ad un consolidato orientamento di
questa Corte (da ultimo, ord. n. 434 del 1988), va pronunciata la
manifesta inammissibilità di tutte le questioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12 del D.L. 4
settembre 1987 n. 367 ("Modifiche alla legge 28 febbraio 1985 n. 47,
concernente nuove norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
abusive"), in riferimento agli artt. 9, 77, 117 e 118 in relazione ai
Decreti del Presidente della Repubblica nn. 8 del 1972 e 616 del 1977
e 119 della Costituzione, sollevate, rispettivamente, dai Presidenti
delle Regioni Campania, Umbria e Toscana con i ricorsi indicati in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:665 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte