Ordinanza n. 667/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 6/1981
- art. 9legge 6/1981
- art. 4legge 583/1977
usata come parametro
citata
- art. 24legge 773/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma,
della legge 8 agosto 1977, n. 583 (Modifiche ed integrazioni alla
legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e
miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali) e degli
artt. 2, settimo comma, e 9, terzo comma, della legge 3 gennaio 1981,
n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli
architetti), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 aprile 1981 dal Pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Alberani Luciana ed altra e la Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Geometri, iscritta al n. 428 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 297 dell'anno 1981;
2) ordinanza emessa il 19 novembre 1981 dal Pretore di Venezia
nel procedimento civile vertente tra Salviato Paolina e la Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Geometri ed altro, iscritta al
n. 30 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 129 dell'anno 1982;
3) ordinanza emessa il 7 ottobre 1982 dal Pretore di Modena nel
procedimento civile vertente tra Morandi Aldegonda e la Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza Geometri, iscritta al n. 881 del
1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128
del 1983;
4) ordinanza emessa il 9 novembre 1982 dal Pretore di Firenze
nel procedimento civile vertente tra Focacci Mario e la Cassa
Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri ed Architetti,
iscritta al n. 432 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984;
Visto l'atto di costituzione della Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza per Ingegneri ed Architetti nonché l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che i Pretori di Bologna, con ordinanza in data 27 aprile
1981 (r.o. n. 428/'81), di Venezia, con ordinanza in data 19 novembre
1981 (r.o. n. 30/'82) e di Modena, con ordinanza in data 7 ottobre
1982 ( r.o. n. 881/'82) hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 Cost., dell'art.
4, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 583, che sanziona
l'inosservanza dell'obbligo di denuncia alla Cassa di previdenza per
i geometri del reddito professionale soggetto ad I.R.P.E.F. entro e
non oltre dieci giorni dalla data di scadenza annuale della relativa
dichiarazione (commisurandosi i contributi dovuti alla Cassa medesima
a tale reddito in ragione del 10%), con la perdita della pensione di
sei mesi per il caso di ritardo e di diciotto mesi per quello di
omissione;
che, con ordinanza in data 9 novembre 1982 (R.O. n. 432/84), il
Pretore di Firenze ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2, settimo comma, e 9, terzo comma, della
legge 3 gennaio 1981 n. 6, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.,
nella parte in cui impongono il versamento dei contributi alla Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti
anche ai professionisti pensionati che proseguano nell'esercizio
della professione e consentono a questi ultimi di conseguire, in
dipendenza di tale ulteriore contribuzione, un solo supplemento della
pensione, ove permangano in siffatta attività per almeno cinque
anni;
Considerato che, successivamente alle ordinanze dei Pretori di
Bologna, di Venezia e di Modena è entrata in vigore la legge 20
ottobre 1982, n. 773, il cui art. 24 ha abrogato la norma censurata
con tali ordinanze, disponendo altresì il nuovo regime delle
sanzioni anche per le infrazioni verificatesi in pendenza della
previgente normativa, talché appare necessaria la restituzione degli
atti ai predetti giudici per nuovo esame della rilevanza della
questione in relazione al ricordato Jus superveniens;
che la questione sollevata dal Pretore di Firenze appare
manifestamente infondata poiché, come questa Corte ha già rilevato
(sent. n. 132/84), nell'ottica solidaristica che impronta il sistema
previdenziale, è giustificato porre la contribuzione a carico di
tutti gli esercenti con continuità la professione e proporzionarla
nella misura al reddito professionale, correlandola, così, alla
capacità contributiva generica (desunta dall'esercizio
professionale) e specifica (desunta dal reddito dichiarato a fini
fiscali), nonché applicare analoghi criteri per quanto concerne
l'imposizione contributiva ai pensionati che continuino ad esercitare
la professione rimanendo iscritti nell'albo, essendo del tutto
razionale ravvisare anche per essi, nell'esercizio professionale, un
segno di capacità contributiva;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
a) ordina la restituzione degli atti ai Pretori di Bologna, di
Venezia e di Modena;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo comma, e 9, terzo
comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di
previdenza per gli ingegneri e gli architetti), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Firenze con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:667 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte