Ordinanza n. 668/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 15legge 942/1966
- art. 1legge 719/1964
- art. 35legge 1073/1962
- art. 9legge 1073/1962
- art. 3legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge
della Regione Lazio 18 settembre 1979, n. 78 (Norme per l'attuazione
del diritto allo studio), come modificato dalla legge regionale 7
dicembre 1979, n. 95 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
n. 78 del 18 settembre 1979 recante: "Norme per l'attuazione del
diritto allo studio"), promosso con ordinanza emessa il 25 marzo 1981
dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da Innamorati Giancarlo ed
altri contro il Sindaco del Comune di Roma, iscritta al n. 626 del
registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 352 dell'anno 1981;
Visto l'atto di costituzione di Innamorati Giancarlo;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, con ordinanza in data 25 marzo 1981 il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 33, quarto comma, 34, secondo comma, e 117, primo comma,
Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della
legge della Regione Lazio 18 settembre 1979, n. 78 (Norme per
l'attuazione del diritto allo studio), come sostituito dall'articolo
unico della legge della Regione Lazio 7 dicembre 1979, n. 95;
che la norma censurata opera ad avviso del giudice a quo una
discriminazione in danno degli alunni che frequentano scuole private,
introducendo solo per essi, ai fini dell'attribuzione delle
provvidenze assistenziali volte a favorire il diritto allo studio,
previste dalla citata legge n. 78 del 1979, il condizionamento al
mancato pagamento di una retta di frequenza là dove stabilisce che
il piano d'intervento nel settore sia redatto tenendo conto
dell'accertata gratuità della frequenza;
che tale discriminazione, oltre a violare il principio di
eguaglianza, contrasta, ad avviso dello stesso giudice, col principio
della gratuità della scuola dell'obbligo (art. 34, secondo comma,
Cost.) nonché con quello di parità di trattamento fra la scuola
statale e quella non statale (art. 33, quarto comma, Cost.); ed è,
inoltre, esorbitante dai limiti della competenza normativa regionale
in subjecta materia, trascurando la direttiva fondamentale della
legislazione statale, costantemente ispirata al concetto di non
distinguibilità, ai fini in questione, tra scuola pubblica e scuola
privata;
Considerato che appare manifestamente insussistente la denunciata
disparità di trattamento in quanto non è irragionevole desumere
dalla libera scelta dell'interessato, implicante la corresponsione di
tasse di frequenza o rette di un determinato ammontare per fruire di
un servizio scolastico cui è possibile accedere anche gratuitamente,
quella disponibilità di mezzi che legittima, sul piano
costituzionale e nell'ambito dell'intervento regionale, l'esclusione
delle provvidenze suddette, previste nell'intento di rimuovere le
condizioni di ordine economico che ostacolano l'esercizio del diritto
allo studio (v. in tal senso sent. n. 36 del 1982);
che, inoltre, il principio di parità di trattamento fra scuola
pubblica e scuola privata non può spingersi fino alla determinazione
dell'obbligo della Repubblica di assumersi gli oneri eventualmente
necessari per l'esercizio di tale ultima scuola;
che, infine, anche la legislazione statale in materia è
improntata ad un principio di favore nei confronti degli alunni di
disagiate condizioni economiche (v. art. 15 della legge 31 ottobre
1966, n. 942), mentre sia questa sia la legge regionale in questione
escludono ogni richiamo a siffatte condizioni per quanto concerne la
dotazione gratuita di libri di testo per gli alunni delle scuole
elementari (v. legge 10 agosto 1964, n. 719, art. 1; legge 24 luglio
1962, n. 1073, art. 35; legge Regione Lazio n. 78 del 1979, art. 9,
che, nel testo modificato dalla successiva legge n. 95 del 1979, non
riguarda le provvidenze di cui alla lett. b) dell'art. 3 della
medesima legge);
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9 della legge Regione Lazio 18 settembre
1979, n. 78 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio), come
modificato con legge della Regione Lazio 7 dicembre 1979, n. 95
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 78 del 18
settembre 1979 recante: "Norme per l'attuazione del diritto allo
studio"), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 33, quarto comma,
34, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., dal Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:668 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte