Corte costituzionale

Ordinanza n. 669/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2legge 576/1980
  • art. 3legge 576/1980
  • art. 4legge 576/1980
  • art. 5legge 576/1980
  • art. 2legge 6/1952
  • art. 4legge 319/1975
  • art. 10legge 576/1980
  • art. 22legge 576/1980
  • art. 1legge 991/1956
  • art. 1legge 6/1952

citata

  • art. 10legge 319/1975
  • art. 24legge 319/1975
  • art. 7legge 319/1975
  • art. 24legge 576/1980
  • art. 13legge 289/1963
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 8

gennaio 1952, n. 6 (Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e

di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori), dell'art. 1

della legge 31 luglio 1956, n. 991 (Modificazioni alla legge 8

gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza

a favore degli avvocati e dei procuratori), degli artt. 4 e 7 della

legge 22 luglio 1975, n. 319 (Modifiche delle norme riguardanti la

previdenza e l'assistenza forense), del combinato disposto degli

artt. 2, 3, 4, 5 e 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 e degli

artt. 10, terzo comma, e 24 della legge 20 settembre 1980, n. 576

(Riforma del sistema previdenziale forense), promossi con ordinanze

emesse il 10 aprile 1981 dal Pretore di Milano, il 5 maggio 1982 dal

Pretore di Roma, il 30 novembre 1982 dal Pretore di Ravenna, il 27

dicembre 1983 dal Pretore di Bologna e il 25 marzo 1985 dal Pretore

di Torino, iscritte rispettivamente ai nn. 217 e 464 del registro

ordinanze 1982, al n. 83 del registro ordinanze 1983, al n. 164 del

registro ordinanze 1984 e al n. 386 del registro ordinanze 1985 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 e 344

dell'anno 1982, n. 184 del 1983, n. 224 dell'anno 1984 e n. 250- bis

dell'anno 1985;

Visti gli atti di costituzione di Pertusi Rodolfo, di Pugliesi

Gianluigi e della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza degli

Avvocati e Procuratori nonché gli atti di intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che:

A) Il Pretore di Milano, con ordinanza in data 10 aprile 1981

(R.O. n. 217/82) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38

Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della

legge 8 gennaio 1952, n. 6, e dell'art. 1 della legge 31 luglio 1956,

n. 991, nella parte in cui escludono (fino all'11 aprile 1963, data

di entrata in vigore della legge 25 febbraio 1963, n. 289, il cui

art. 13 ha abolito l'incompatibilità fra pensione di invalidità

I.N.P.S. e pensione di vecchiaia della Cassa di Previdenza ed

Assistenza degli Avvocati e Procuratori) l'iscrizione a tale Cassa

dei professionisti che abbiano acquistato il diritto alla

liquidazione di altra pensione prima dell'esercizio esclusivo della

professione forense; o, quanto meno, nella parte in cui l'esclusione

è riferita agli avvocati e procuratori che abbiano maturato la sola

pensione I.N.P.S. di invalidità senza diritto a quella ordinaria di

vecchiaia;

che, ad avviso del giudice a quo, risultano violati i suddetti

precetti costituzionali in quanto la censurata esclusione

irragionevolmente discrimina fra gli avvocati che già hanno e quelli

che non hanno maturato diritto ad altra pensione e solo per i primi

compromette l'integrità della posizione previdenziale, con riflessi

sul piano dell'adeguatezza dei mezzi di sussistenza per il caso di

invalidità e vecchiaia;

B) che il Pretore di Roma, con ordinanza in data 5 maggio 1982

(R.O. n. 464/82), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975 n. 319, nella

parte in cui subordina la concessione della pensione di invalidità

ad avvocati e procuratori al requisito della non iscrizione nei ruoli

delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello proveniente

dalla libera professione, superiore a quattro milioni di lire;

che è asserita la violazione degli artt. 3 e 38 Cost. in quanto

la norma censurata introduce una discriminazione per sole ragioni di

condizioni personali e sociali fra i professionisti interessati, a

seconda che raggiungano o meno il detto limite di reddito, la cui

entità, inoltre, appare incompatibile con un decoroso tenore di

vita: incongruenze rese ancor più evidenti dall'avvenuta

eliminazione (senza effetto retroattivo estensibile al caso di

specie) del limite stesso con la legge 20 settembre 1980 n. 576;

C)

1. - che il Pretore di Ravenna, con ordinanza in data 30

novembre 1982 (R.O. n. 83/83), ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2, sesto comma, e 10, terzo comma, della

legge 20 settembre 1980 n. 576, in quanto, prevedendo che, per gli

avvocati e procuratori che continuino a mantenere l'iscrizione negli

albi professionali pur dopo il conseguimento della pensione di

vecchiaia, l'importo di questa è decurtato di un terzo e che la

prosecuzione, dopo tale momento, dell'esercizio della professione

comporta l'obbligo dell'assicurato di ulteriore versamento di

contributi al pari dei professionisti non ancora pensionati, violano

gli artt. 3 e 38 Cost. poiché arbitrariamente discriminano fra i

pensionati in relazione ad un elemento del tutto estraneo ai

parametri di liquidazione del trattamento assoggettato a riduzione

(età e durata dell'iscrizione e della contribuzione) e cioè in

relazione alla permanenza nell'esercizio della professione, così

comprimendo il diritto al conseguimento, da parte del pensionato che

subisce tale riduzione, di mezzi adeguati alle esigenze di vita: ciò

anche in considerazione dell'impossibilità di giustificare tale

disciplina in nome del principio solidaristico, posto che con il

conseguimento del diritto a pensione, deve ritenersi ormai esaurito,

per l'assicurato, l'onere di contribuire alla realizzazione del

principio medesimo;

2. - che il dubbio di legittimità costituzionale relativo

all'art. 10, terzo comma, della legge n. 576/80, in tema di

persistenza dell'obbligo contributivo a carico dei pensionati nella

previdenza forense che continuino l'esercizio dell'attività

professionale, è stato ulteriormente sollevato in relazione agli

artt. 2, 3 e 38 Cost. dal Pretore di Bologna (con ordinanza in data

27 dicembre 1983; R.O. n. 164/84) che lo ha esteso anche all'art. 24

della stessa legge n. 576 e, per il periodo anteriore all'entrata in

vigore di questa - ugualmente rilevante, ai fini della decisione nel

giudizio a quo -, all'analoga disposizione di cui all'art. 7 della

legge 22 luglio 1975 n. 319 ed ha ritenuto la suddetta persistenza

causativa di gravi penalizzazioni in danno dei professionisti che ne

sono gravati, pur dopo aver maturato a sessantacinque anni il diritto

alla pensione di vecchiaia ed ottenuto a settant'anni l'unico

supplemento di pensione possibile in relazione agli ulteriori

versamenti contributivi, sia rispetto a tutti gli altri avvocati nel

pieno esercizio dell'attività (perché non pensionati), sia rispetto

alla sotto-categoria degli avvocati pensionati infrasettantenni che

esercitano la professione e che, comunque, possono ancora ottenere il

detto supplemento di pensione che tenga conto degli ulteriori

contributi versati;

D) che il Pretore di Torino, con ordinanza in data 25 marzo 1985

(R.O. n. 386/85), ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, 3, 4, 5 e 22

della legge 20 settembre 1980 n. 576 in riferimento: a) all'art. 3,

primo comma, Cost., nella parte in cui gravano il professionista

iscrittosi alla Cassa di previdenza forense ultraquarantenne

dell'obbligo contributivo, ma lo escludono dalle conseguenti

provvidenze per invalidità ed inabilità, pur in presenza

dell'anzianità contributiva richiesta; discriminandolo in tal modo

rispetto a quanti si siano iscritti prima del quarantesimo anno di

età; b) in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo

comma, Cost., nella parte in cui gravano il professionista,

iscrittosi ultraquarantenne alla Cassa, dell'obbligo contributivo,

escludendolo però dalle provvidenze per invalidità, malattia ed

infortunio; c) in riferimento agli stessi articoli della

Costituzione, nella parte in cui gravano il professionista,

iscrittosi alla Cassa in età avanzata, dell'obbligo contributivo,

escludendolo però dalla conseguente tutela al momento del

superamento della soglia di vecchiaia, anche ove abbia per lunghi

anni fornito il proprio contributo economico, che si risolve,

pertanto, in violazione anche dell'art. 47 Cost., in un prelievo

forzoso che, neppure astrattamente, consente il conseguimento di

future prestazioni previdenziali e che inibisce agli interessati

l'accantonamento di corrispondenti quote di risparmio da destinare a

fini di previdenza individuale;

Considerato che la questione sub A) appare manifestamente

infondata in quanto non è dato ravvisare omogeneità fra le

situazioni poste a confronto, differendo chiaramente la condizione

dell'avvocato che si iscriva alla Cassa dopo aver maturato il diritto

ad altro trattamento pensionistico rispetto a quella dell'avvocato

che si iscriva senza aver maturato tale diritto;

che non è significativa la circostanza dell'avvenuta

eliminazione della condizione ostativa in questione (legge n. 289/63,

art. 13), essendo principio ripetutamente espresso da questa Corte

(v., con specifico riguardo alla previdenza forense la sent. n.

132/84) quello per cui, quando un'innovazione legislativa non è in

sé irrazionale, la fissazione di un momento temporale di decorrenza

è inevitabile ed al legislatore non può essere precluso il potere

di regolare con norme diverse situazioni diverse adeguando così la

disciplina giuridica agli sviluppi della realtà socio-economica in

cui questa è destinata a calarsi;

che a tale ultimo riguardo va altresì ricordato l'altro

principio giurisprudenziale concernente la ritenuta necessità di

attuare miglioramenti qualitativi e quantitativi del sistema

previdenziale con quella gradualità che è espressione di un

razionale contemperamento fra le esigenze di vita dei lavoratori e le

disponibilità finanziarie (v. sentt. nn. 28/84, 180/82, 65/79

ecc...);

che analoghe considerazioni valgono relativamente alla questione

sub B, specie per quanto concerne il rilievo della discrezionalità

legislativa nella determinazione e nella variazione delle prestazioni

previdenziali: discrezionalità censurabile soltanto per manifesta

irrazionalità dei risultati (v. sent. n. 28/84), insussistente nel

caso di specie, in cui la negazione della prestazione in questione

consegue all'accertata sussistenza in capo all'assicurato di

determinate potenzialità economiche di cui è invece privo chi può

godere della prestazione stessa;

che le questioni sub C) sono del pari manifestamente infondate

in quanto la legittimità costituzionale della persistenza

dell'obbligo contributivo a carico dei pensionati nella previdenza

forense che continuino l'esercizio dell'attività professionale è

già stata affermata da questa Corte con la sentenza n. 132 del 1984,

in considerazione della natura solidaristica del regime previdenziale

relativo al suddetto esercizio, e che nelle ordinanze di rimessione

non vengono proposte considerazioni o motivi di censura che non

trovino esauriente risposta in detta sentenza;

che la questione sub D) appare manifestamente inammissibile

nella parte in cui si estende agli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge n.

576 del 1980 e cioè a norme concernenti condizioni e limiti di

erogazione di prestazioni previdenziali non in contestazione nel

giudizio a quo e, quindi, come riconosce lo stesso giudice

remittente, non applicabili in questo, il cui oggetto era limitato

all'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla

Cassa dei professionisti ricorrenti;

che la stessa questione, nella parte in cui concerne l'art. 22

della citata legge n. 576 del 1980, è manifestamente infondata

essendo stata la legittimità costituzionale della norma già

riconosciuta da questa Corte con la ricordata sentenza n. 132 del

1984 e non prospettandosi nell'ordinanza di rimessione motivi di

censura non suscettibili di reiezione alla stregua dei principi

affermati nella medesima sentenza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge 20

settembre 1980 n. 576, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38 e

47 Cost., dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale:

A) degli artt. 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 (Istituzione

della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli

avvocati e dei procuratori), e 1 della legge 31 luglio 1956, n. 991

(Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6 sulla Cassa nazionale

di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei

procuratori), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal

Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe;

B) dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 319 (Modifiche

delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di

Roma con l'ordinanza in epigrafe;

C) degli artt. 2, sesto comma, e 10, terzo comma, della legge

20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale

forense), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal

Pretore di Ravenna con l'ordinanza in epigrafe; nonché dello stesso

art. 10, terzo comma, e degli artt. 24 della legge n. 576 del 1980 e

7 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sollevata, in riferimento agli

artt. 2, 3 e 38 Cost., dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in

epigrafe;

D) dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 47 Cost., dal Pretore di

Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:669 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte