Ordinanza n. 669/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 576/1980
- art. 3legge 576/1980
- art. 4legge 576/1980
- art. 5legge 576/1980
- art. 2legge 6/1952
- art. 4legge 319/1975
- art. 10legge 576/1980
- art. 22legge 576/1980
- art. 1legge 991/1956
- art. 1legge 6/1952
usata come parametro
citata
- art. 10legge 319/1975
- art. 24legge 319/1975
- art. 7legge 319/1975
- art. 24legge 576/1980
- art. 13legge 289/1963
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 8
gennaio 1952, n. 6 (Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e
di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori), dell'art. 1
della legge 31 luglio 1956, n. 991 (Modificazioni alla legge 8
gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza
a favore degli avvocati e dei procuratori), degli artt. 4 e 7 della
legge 22 luglio 1975, n. 319 (Modifiche delle norme riguardanti la
previdenza e l'assistenza forense), del combinato disposto degli
artt. 2, 3, 4, 5 e 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 e degli
artt. 10, terzo comma, e 24 della legge 20 settembre 1980, n. 576
(Riforma del sistema previdenziale forense), promossi con ordinanze
emesse il 10 aprile 1981 dal Pretore di Milano, il 5 maggio 1982 dal
Pretore di Roma, il 30 novembre 1982 dal Pretore di Ravenna, il 27
dicembre 1983 dal Pretore di Bologna e il 25 marzo 1985 dal Pretore
di Torino, iscritte rispettivamente ai nn. 217 e 464 del registro
ordinanze 1982, al n. 83 del registro ordinanze 1983, al n. 164 del
registro ordinanze 1984 e al n. 386 del registro ordinanze 1985 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 e 344
dell'anno 1982, n. 184 del 1983, n. 224 dell'anno 1984 e n. 250- bis
dell'anno 1985;
Visti gli atti di costituzione di Pertusi Rodolfo, di Pugliesi
Gianluigi e della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza degli
Avvocati e Procuratori nonché gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che:
A) Il Pretore di Milano, con ordinanza in data 10 aprile 1981
(R.O. n. 217/82) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38
Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della
legge 8 gennaio 1952, n. 6, e dell'art. 1 della legge 31 luglio 1956,
n. 991, nella parte in cui escludono (fino all'11 aprile 1963, data
di entrata in vigore della legge 25 febbraio 1963, n. 289, il cui
art. 13 ha abolito l'incompatibilità fra pensione di invalidità
I.N.P.S. e pensione di vecchiaia della Cassa di Previdenza ed
Assistenza degli Avvocati e Procuratori) l'iscrizione a tale Cassa
dei professionisti che abbiano acquistato il diritto alla
liquidazione di altra pensione prima dell'esercizio esclusivo della
professione forense; o, quanto meno, nella parte in cui l'esclusione
è riferita agli avvocati e procuratori che abbiano maturato la sola
pensione I.N.P.S. di invalidità senza diritto a quella ordinaria di
vecchiaia;
che, ad avviso del giudice a quo, risultano violati i suddetti
precetti costituzionali in quanto la censurata esclusione
irragionevolmente discrimina fra gli avvocati che già hanno e quelli
che non hanno maturato diritto ad altra pensione e solo per i primi
compromette l'integrità della posizione previdenziale, con riflessi
sul piano dell'adeguatezza dei mezzi di sussistenza per il caso di
invalidità e vecchiaia;
B) che il Pretore di Roma, con ordinanza in data 5 maggio 1982
(R.O. n. 464/82), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975 n. 319, nella
parte in cui subordina la concessione della pensione di invalidità
ad avvocati e procuratori al requisito della non iscrizione nei ruoli
delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello proveniente
dalla libera professione, superiore a quattro milioni di lire;
che è asserita la violazione degli artt. 3 e 38 Cost. in quanto
la norma censurata introduce una discriminazione per sole ragioni di
condizioni personali e sociali fra i professionisti interessati, a
seconda che raggiungano o meno il detto limite di reddito, la cui
entità, inoltre, appare incompatibile con un decoroso tenore di
vita: incongruenze rese ancor più evidenti dall'avvenuta
eliminazione (senza effetto retroattivo estensibile al caso di
specie) del limite stesso con la legge 20 settembre 1980 n. 576;
C)
1. - che il Pretore di Ravenna, con ordinanza in data 30
novembre 1982 (R.O. n. 83/83), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2, sesto comma, e 10, terzo comma, della
legge 20 settembre 1980 n. 576, in quanto, prevedendo che, per gli
avvocati e procuratori che continuino a mantenere l'iscrizione negli
albi professionali pur dopo il conseguimento della pensione di
vecchiaia, l'importo di questa è decurtato di un terzo e che la
prosecuzione, dopo tale momento, dell'esercizio della professione
comporta l'obbligo dell'assicurato di ulteriore versamento di
contributi al pari dei professionisti non ancora pensionati, violano
gli artt. 3 e 38 Cost. poiché arbitrariamente discriminano fra i
pensionati in relazione ad un elemento del tutto estraneo ai
parametri di liquidazione del trattamento assoggettato a riduzione
(età e durata dell'iscrizione e della contribuzione) e cioè in
relazione alla permanenza nell'esercizio della professione, così
comprimendo il diritto al conseguimento, da parte del pensionato che
subisce tale riduzione, di mezzi adeguati alle esigenze di vita: ciò
anche in considerazione dell'impossibilità di giustificare tale
disciplina in nome del principio solidaristico, posto che con il
conseguimento del diritto a pensione, deve ritenersi ormai esaurito,
per l'assicurato, l'onere di contribuire alla realizzazione del
principio medesimo;
2. - che il dubbio di legittimità costituzionale relativo
all'art. 10, terzo comma, della legge n. 576/80, in tema di
persistenza dell'obbligo contributivo a carico dei pensionati nella
previdenza forense che continuino l'esercizio dell'attività
professionale, è stato ulteriormente sollevato in relazione agli
artt. 2, 3 e 38 Cost. dal Pretore di Bologna (con ordinanza in data
27 dicembre 1983; R.O. n. 164/84) che lo ha esteso anche all'art. 24
della stessa legge n. 576 e, per il periodo anteriore all'entrata in
vigore di questa - ugualmente rilevante, ai fini della decisione nel
giudizio a quo -, all'analoga disposizione di cui all'art. 7 della
legge 22 luglio 1975 n. 319 ed ha ritenuto la suddetta persistenza
causativa di gravi penalizzazioni in danno dei professionisti che ne
sono gravati, pur dopo aver maturato a sessantacinque anni il diritto
alla pensione di vecchiaia ed ottenuto a settant'anni l'unico
supplemento di pensione possibile in relazione agli ulteriori
versamenti contributivi, sia rispetto a tutti gli altri avvocati nel
pieno esercizio dell'attività (perché non pensionati), sia rispetto
alla sotto-categoria degli avvocati pensionati infrasettantenni che
esercitano la professione e che, comunque, possono ancora ottenere il
detto supplemento di pensione che tenga conto degli ulteriori
contributi versati;
D) che il Pretore di Torino, con ordinanza in data 25 marzo 1985
(R.O. n. 386/85), ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 2, 3, 4, 5 e 22
della legge 20 settembre 1980 n. 576 in riferimento: a) all'art. 3,
primo comma, Cost., nella parte in cui gravano il professionista
iscrittosi alla Cassa di previdenza forense ultraquarantenne
dell'obbligo contributivo, ma lo escludono dalle conseguenti
provvidenze per invalidità ed inabilità, pur in presenza
dell'anzianità contributiva richiesta; discriminandolo in tal modo
rispetto a quanti si siano iscritti prima del quarantesimo anno di
età; b) in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo
comma, Cost., nella parte in cui gravano il professionista,
iscrittosi ultraquarantenne alla Cassa, dell'obbligo contributivo,
escludendolo però dalle provvidenze per invalidità, malattia ed
infortunio; c) in riferimento agli stessi articoli della
Costituzione, nella parte in cui gravano il professionista,
iscrittosi alla Cassa in età avanzata, dell'obbligo contributivo,
escludendolo però dalla conseguente tutela al momento del
superamento della soglia di vecchiaia, anche ove abbia per lunghi
anni fornito il proprio contributo economico, che si risolve,
pertanto, in violazione anche dell'art. 47 Cost., in un prelievo
forzoso che, neppure astrattamente, consente il conseguimento di
future prestazioni previdenziali e che inibisce agli interessati
l'accantonamento di corrispondenti quote di risparmio da destinare a
fini di previdenza individuale;
Considerato che la questione sub A) appare manifestamente
infondata in quanto non è dato ravvisare omogeneità fra le
situazioni poste a confronto, differendo chiaramente la condizione
dell'avvocato che si iscriva alla Cassa dopo aver maturato il diritto
ad altro trattamento pensionistico rispetto a quella dell'avvocato
che si iscriva senza aver maturato tale diritto;
che non è significativa la circostanza dell'avvenuta
eliminazione della condizione ostativa in questione (legge n. 289/63,
art. 13), essendo principio ripetutamente espresso da questa Corte
(v., con specifico riguardo alla previdenza forense la sent. n.
132/84) quello per cui, quando un'innovazione legislativa non è in
sé irrazionale, la fissazione di un momento temporale di decorrenza
è inevitabile ed al legislatore non può essere precluso il potere
di regolare con norme diverse situazioni diverse adeguando così la
disciplina giuridica agli sviluppi della realtà socio-economica in
cui questa è destinata a calarsi;
che a tale ultimo riguardo va altresì ricordato l'altro
principio giurisprudenziale concernente la ritenuta necessità di
attuare miglioramenti qualitativi e quantitativi del sistema
previdenziale con quella gradualità che è espressione di un
razionale contemperamento fra le esigenze di vita dei lavoratori e le
disponibilità finanziarie (v. sentt. nn. 28/84, 180/82, 65/79
ecc...);
che analoghe considerazioni valgono relativamente alla questione
sub B, specie per quanto concerne il rilievo della discrezionalità
legislativa nella determinazione e nella variazione delle prestazioni
previdenziali: discrezionalità censurabile soltanto per manifesta
irrazionalità dei risultati (v. sent. n. 28/84), insussistente nel
caso di specie, in cui la negazione della prestazione in questione
consegue all'accertata sussistenza in capo all'assicurato di
determinate potenzialità economiche di cui è invece privo chi può
godere della prestazione stessa;
che le questioni sub C) sono del pari manifestamente infondate
in quanto la legittimità costituzionale della persistenza
dell'obbligo contributivo a carico dei pensionati nella previdenza
forense che continuino l'esercizio dell'attività professionale è
già stata affermata da questa Corte con la sentenza n. 132 del 1984,
in considerazione della natura solidaristica del regime previdenziale
relativo al suddetto esercizio, e che nelle ordinanze di rimessione
non vengono proposte considerazioni o motivi di censura che non
trovino esauriente risposta in detta sentenza;
che la questione sub D) appare manifestamente inammissibile
nella parte in cui si estende agli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge n.
576 del 1980 e cioè a norme concernenti condizioni e limiti di
erogazione di prestazioni previdenziali non in contestazione nel
giudizio a quo e, quindi, come riconosce lo stesso giudice
remittente, non applicabili in questo, il cui oggetto era limitato
all'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla
Cassa dei professionisti ricorrenti;
che la stessa questione, nella parte in cui concerne l'art. 22
della citata legge n. 576 del 1980, è manifestamente infondata
essendo stata la legittimità costituzionale della norma già
riconosciuta da questa Corte con la ricordata sentenza n. 132 del
1984 e non prospettandosi nell'ordinanza di rimessione motivi di
censura non suscettibili di reiezione alla stregua dei principi
affermati nella medesima sentenza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge 20
settembre 1980 n. 576, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38 e
47 Cost., dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale:
A) degli artt. 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6 (Istituzione
della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli
avvocati e dei procuratori), e 1 della legge 31 luglio 1956, n. 991
(Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6 sulla Cassa nazionale
di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei
procuratori), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal
Pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe;
B) dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 319 (Modifiche
delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di
Roma con l'ordinanza in epigrafe;
C) degli artt. 2, sesto comma, e 10, terzo comma, della legge
20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale
forense), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal
Pretore di Ravenna con l'ordinanza in epigrafe; nonché dello stesso
art. 10, terzo comma, e degli artt. 24 della legge n. 576 del 1980 e
7 della legge 22 luglio 1975, n. 319, sollevata, in riferimento agli
artt. 2, 3 e 38 Cost., dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in
epigrafe;
D) dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 47 Cost., dal Pretore di
Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:669 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte