Ordinanza n. 67/1980
Altra decisione · depositata il 22/04/1980 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 12r.d.l. 636/1939
- art. 2legge 218/1952
citata
- art. 3legge 1272/1939
- art. 35legge 604/1966
- art. 4legge 903/1977
- art. 23legge 87/1953
- art. 24legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della
legge 15 luglio 1966, n. 604 (limite di età pensionabile per le donne
lavoratrici), in relazione all'art. 12 del r.d.l. 14 aprile 1939, n.
636, convertito in legge 6 luglio 1939, n. 1272, così come modificato
dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, promosso con ordinanza,
emessa il 21 ottobre 1977 dal pretore di Bologna nel procedimento
civile vertente tra Reatti Luisa ed altra e l'E.N.A.I.P. (Ente
Nazionale ACLI per l'istruzione professionale), iscritta al n. 550 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 39 dell'8 febbraio 1978
Udito nella camera di consiglio del 28 febbraio 1980 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che con ordinanza 21 ottobre 1977, debitamente comunicata
e notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 dell'8
febbraio 1978, il pretore di Bologna ha ritenuto non manifestamente
infondata la questione di costituzionalità dell'art. 11 legge 15
luglio 1966, n. 604, in relazione all'articolo 12 r.d.l. 14 aprile
1939, n. 636 (convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272), per
contrasto con gli artt. 3, commi primo e secondo, 4, comma primo, 37,
comma primo, e 38, comma secondo, Cost., sollevata dalle attrici Luisa
Reatti e Anna Sandri, che con separati ricorsi, poi riuniti, avevano
tempestivamente impugnato licenziamenti motivati dal datore di lavoro
E.N.A.I.P. (Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale) per
aver raggiunto esse il cinquantacinquesimo anno di età;
che detta ordinanza è stata emessa a seguito dell'udienza del 19
ottobre 1977 fissata per raccogliere sommarie informazioni onde
provvedere sulla istanza, pur avanzata in una conricorsi di merito
dalle dipendenti, di reintegrazione di urgenza ai sensi dell'art. 700 c
p.c., e prima dell'udienza di discussione del merito fissata per il 2
dicembre 1977, anteriormente alla quale il convenuto aveva depositato
memoria il 18 ottobre 1977;
che il pretore ha ritenuto rilevante la questione di
costituzionalità sul riflesso che l'art. 18 dell'accordo collettivo
del settore prevede l'automatica risoluzione del rapporto all'atto in
cui la donna ha perfezionato i requisiti di età per aver diritto alla
pensione di vecchiaia e che, ove di dette norme fosse dichiarata
l'illegittimità, sarebbe nulla la clausola e, quindi, illegittimi
licenziamenti per essere stati essi adottati nella carenza di alcuni
dei motivi ritenuti giustificativi;
che avanti la Corte non si è costituita alcuna delle parti né ha
spiegato intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri;
considerato che l'apprezzamento di rilevanza, effettuato dal
giudice a quo, non può incontrare l'approvazione della Corte, la quale
si è già espressa in proposito con sentenza 103/1979 e ordinanza
104/1979, perché, anche se la clausola dell'accordo collettivo fosse
nulla per la dichiarata incostituzionalità delle norme di diritto, il
licenziamento sarebbe inidoneo a por fine al rapporto di lavoro sol se
ai rapporti dedotti in giudizio fossero applicabili le leggi 15 luglio
1966, n. 604 (art. 11) e 20 maggio 1970, n. 300 (art. 35);
applicabilità, di cui il pretore non ha fornito la dimostrazione;
che la restituzione degli atti si appalesa opportuna anche per
consentire alle parti e al giudice di verificare l'incidenza della
sopravvenuta legge 9 dicembre 1977, n. 903 (e segnatamente dell'art.
4), in riferimento alla quale va ricordato il principio della parità
tra uomini e donne nel campo assistenziale affermato dalla Corte di
giustizia delle Comunità europoee nella sentenza 12 luglio 1979 in
causa 9/79, sulla posizione delle due lavoratrici, di cui il pretore ha
disposto la reintegrazione in via d'urgenza con la stessa ordinanza di
rimessione; ordine di restituzione degli atti che, alla stregua di
quanto ritenuto nella richiamata sent. 103/1979 induce la Corte a non
sciogliere per ora il dubbio sul se gli artt. 23 e 24 legge 11 marzo
1953, n. 87, consentano il rilievo di questioni di costituzionalità
riguardanti il merito della causa, quando la istanza sia stata proposta
in una con il ricorso di merito e si disponga su di essa prima
dell'udienza di discussione della causa (il che è avvenuto nella
specie).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Bologna.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte