Ordinanza n. 67/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/04/1981 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2096,
terzo comma, cod. civ., (Rapporto di lavoro in prova) nella parte
concernente l'indennità di anzianità di cui all'art. 2120 stesso
codice, promossi con le seguenti ordinanze:
1. - ordinanza emessa il 4 gennaio 1980 dal Pretore di Brescia nel
procedimento civile vertente tra Marchetti Vittorio e la S.p.a. CIP -
ZOO Alimentari, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 1980;
2. - ordinanza emessa il 21 febbraio 1980 dal Pretore di Milano
nel procedimento civile vertente tra De Leeuw Maria e Rotostrat,
iscritta al n. 420 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del 1980.
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1981 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Considerato che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata,
in relazione agli artt. 3 e 36 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ. nella parte in
cui non riconosce il diritto all'indennità di anzianità di cui
all'art. 2120 stesso codice al lavoratore assunto con patto di prova
nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova
medesimo.
Ritenuto che tale questione è stata già decisa da questa Corte,
successivamente all'emanazione della predetta ordinanza, con sentenza
n. 189 del 1980, con la quale è stata, tra l'altro, dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ.
nella parte impugnata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ. - già
dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata, con
sentenza n. 189 del 1980 - sollevata dai Pretori di Brescia e di
Milano con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte