Ordinanza n. 67/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1986 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 607/1966
- art. 5legge 607/1966
usata come parametro
citata
- art. 3legge 607/1966
- art. 42legge 607/1966
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della
legge 22 luglio 1966, n. 607 (norme in materia di enfiteusi e
prestazioni fondiarie) promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1978
dal Tribunale di Salerno nel procedimento civile vertente tra Stassano
Elisa e Trotta Sabato iscritta al n. 681 del registro ordinanze 1978 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 dell'anno
1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto che I) con ordinanza 13-14 luglio 1972 il Pretore di Eboli
aveva disposto, ai sensi dell'art. 3 l. 22 luglio 1966, n. 607,
l'affrancazione a favore di Trotta Sabato e a carico di Stassano Elisa
o Elisabetta del fondo rustico in contrada Cappellania, riportato in
catasto alla partita n. 33, 23, foglio 72, n. 102, che formava oggetto
di contratto di enfiteusi per scrittura privata 16 ottobre 1913
(registrata il 17 settembre 1918 al n. 31 Mod. II vol. 28 foglio 1922),
nell'art. 4 del quale era pattuito che "I signori Stassano concedono
pure al Trotta in perpetuo, oltre del terreno, due stanze esistenti nel
menzionato fabbricato, una per cucina e l'altra per letto dovendo esso
Trotta accomodarle a proprie spese", II) il Tribunale di Salerno -
sezione specializzata per le controversie agrarie, adito dalla
Stassano, rese sotto la data del 7 giugno 1978 sentenza non definitiva
con la quale dichiarò che "il contratto di enfiteusi in esame si
estende anche ai due vani di casa rurale" e, pertanto, dichiarò "non
manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale
degli artt. 1 e 5 della legge 22 luglio 1966, n. 607, in riferimento
agli artt. 3 e 42 Costituzione, provvedendo con ordinanza di pari
data", III) con ordinanza emessa il 7 giugno 1978 (notificata il 21
agosto e comunicata il 25 ottobre successivi; pubblicata nella G. U. n.
58 del 28 febbraio 1979 e iscritta al n. 681 R.O. 1978) dichiarò non
manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale
degli artt. 1 e 5 l. 22 luglio 1966, n. 607, nella parte in cui, nella
determinazione del capitale di affranco di fondi concessi in enfiteusi,
non si tiene conto del valore economico dei fabbricati costituenti
accessioni dei fondi stessi, in riferimento agli artt. 3 e 42 comma
terzo Cost. sul riflesso che IIIa) a norma degli artt. 1 e 5 l.
607/1966 la determinazione del capitale di affranco avviene sulla base
di una somma in ogni caso non superiore a quella corrispondente a
quindici volte il valore del fondo, a sua volta determinato
esclusivamente con riferimento al reddito dominicale del fondo stesso,
IIIb) alla determinazione del reddito dominicale, ai sensi del d.l. 4
aprile 1939, n. 589, conv. nella legge 29 luglio 1939, n. 576,
rivalutato con d.l. C.p.S. 12 maggio 1947, n. 356, non concorre il
valore della casa rurale insistente sul fondo, in quanto esente,
appunto come fabbricato rurale, da tributo diretto verso lo Stato,
IIIc) la previsione legislativa implicava violazione vuoi dell'art. 3
Cost. per porre sullo stesso piano dei fondi enfiteutici privi di
fabbricati rurali fondi di fabbricati rurali fornitine, vuoi dell'art.
42 comma terzo per ciò che la mancata corresponsione del prezzo di
affrancazione dei fabbricati rurali si convertirebbe in espropriazione
senza indennizzo di questi a favore dell'enfiteuta e a carico del
concedente, IV) avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita ed
ha invece spiegato intervento per il Presidente del Consiglio dei
ministri con atto depositato il 20 marzo 1979 l'Avvocatura generale
dello Stato argomentando per la declaratoria d'infondatezza della
proposta questione da ciò che IVa) il reddito complessivo di un
terreno coltivato consta della rendita fondiaria, dell'interesse dei
capitali investiti stabilmente nel terreno per accrescerne il valore e
del profitto del coltivatore, IVb) l'interesse dei capitali investiti e
quindi dei fabbricati rurali non forma oggetto di imposta sui
fabbricati e poi di IRPEF.
Considerato che questa Corte, con ord. 22 maggio 1969, n. 102
(preceduta dalla sent. 13 maggio 1957, n. 65), ha reputato compreso nel
reddito colpito dalla imposta terreni il reddito dei pertinenti
fabbricati né il giudice a quo ha esposto motivi atti ad indurre in
contrario avviso anche perché non va tenuta in non cale la dottrina
dominante nel campo tributario che conforta tale orientamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 5 l. 22 luglio 1966, n. 607 (norme in
materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie) sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 42 comma terzo Cost., nella parte in cui nella
determinazione del capitale di affranco di fondi concessi in enfiteusi
non si tiene conto del valore economico dei fabbricati costituenti
accessioni dei fondi stessi, con ordinanza 2 agosto 1978 del Tribunale
di Salerno, sezione specializzata per le controversie agrarie (n. 681
R.O. 1978).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte