Ordinanza n. 67/2002
Altra decisione · depositata il 19/03/2002 · relatore Piero Alberto Capotosti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.lgs. 517/1999
- art. 5d.lgs. 517/1999
- art. 6legge 419/1998
- art. 5legge 419/1998
usata come parametro
citata
- art. 3legge 419/1998
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 5,
commi da 1 a 11, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517
(Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed
università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998,
n. 419), promossi con 27 ordinanze emesse il 5 luglio 2000 dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III,
rispettivamente iscritte ai nn. da 524 a 550 del registro ordinanze
2001 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, 1a
serie speciale, dell'anno 2001.
Visti gli atti di costituzione di L. C. ed altri, di F. F., di
D.V. M. ed altri e della S.O.I. - Società Oftalmologica italiana,
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 16 gennaio 2002 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sezione III, solleva, con ventisette ordinanze del 5 luglio 2000
(pervenute alla Corte il 31 maggio e il 1 giugno 2001), questione di
legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra
Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6
della legge 30 novembre 1998, n. 419): art. 5, comma 8, in
riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione; art. 5, comma 7, in
riferimento agli artt. 33 e 76 della Costituzione; art. 5, commi da 1
a 6 e da 8 a 11, nonché art. 3 - quest'ultimo nella parte in cui non
prevede una partecipazione diretta degli organi universitari nelle
scelte delle aziende ospedaliero-universitarie in materia di
collegamento tra le attività di assistenza, didattica e ricerca - in
riferimento agli artt. 33 e 76 della Costituzione;
che le ordinanze, con argomentazioni pressoché identiche,
censurano l'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517 del 1999, il quale
stabilisce un termine perentorio entro il quale i professori ed i
ricercatori universitari delle facoltà di medicina e chirurgia
(infra: medici universitari) esercitano o rinnovano l'opzione -
prevista dal comma 7 - per l'esercizio di attività assistenziale
intramuraria (c.d. attività assistenziale esclusiva), ovvero di
attività libero-professionale extramuraria, disponendo che, in
mancanza di comunicazione, si intende effettuata l'opzione per
l'attività assistenziale esclusiva;
che, ad avviso dei rimettenti, la norma, fissando detto
termine indipendentemente dalla individuazione delle strutture
destinate allo svolgimento dell'attività assistenziale intramuraria,
si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, in
quanto la loro preventiva identificazione configurerebbe un
presupposto dell'opzione e, proprio per questo, la disposizione
inciderebbe negativamente sulla compenetrazione tra attività
assistenziale ed attività didattico-scientifica, in violazione dei
principi di coerenza e razionalità dell'ordinamento, nonché di buon
andamento dell'amministrazione;
che, secondo il Tribunale amministrativo regionale, l'art. 5,
comma 7, del d.lgs. n. 517 del 1999 e le disposizioni ad esso sottese
e connesse - ossia i commi da 1 a 6 e da 8 a 11 - nonché l'art. 3,
nella parte riguardante l'organizzazione interna delle aziende
ospedaliero-universitarie, recherebbero vulnus agli artt. 33 e 76
della Costituzione;
che, in particolare, la configurazione dell'opzione per
l'attività assistenziale esclusiva quale requisito per
l'attribuzione degli incarichi di direzione dei programmi di cui al
comma 4 della norma impugnata violerebbe il principio di
compenetrazione tra attività sanitaria assistenziale ed attività
didattica e di ricerca scientifica, assoggettando l'attività
assistenziale svolta dal medico universitario alle determinazioni
organizzative del direttore generale dell'azienda
ospedaliero-universitaria, in contrasto con il principio
dell'autonomia universitaria;
che, secondo i giudici a quibus, agli organi dell'università
sarebbero stati attribuiti compiti marginali nel coordinamento degli
interessi concernenti l'insegnamento e la ricerca scientifica, in
considerazione sia dei poteri attribuiti al direttore del
dipartimento, sia della circostanza che questi risponde della
programmazione e della gestione delle risorse al direttore generale e
sarebbe tenuto a privilegiare le esigenze dell'attività
assistenziale rispetto a quelle dell'attività didattica e
scientifica, così da non poter garantire lo svolgimento delle
attività assistenziali "funzionali alle esigenze della didattica e
della ricerca", in violazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della
legge 30 novembre 1998, n. 419;
che, ad avviso dei rimettenti, "la normativa delegata in
materia di opzione" (ossia l'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11,
nonché l'art. 3 del d.lgs. n. 517 del 1999 "in parte qua"), si
porrebbe in contrasto con gli artt. 33 e 76 della Costituzione, in
quanto il divieto di attribuire al medico universitario, che non
abbia scelto l'attività assistenziale esclusiva, la direzione delle
strutture e dei programmi finalizzati alla integrazione di queste
attività non garantirebbe "la coerenza fra l'attività assistenziale
e le esigenze della formazione e della ricerca" (art. 6, comma 1,
lettere b e c della legge n. 419 del 1998) e realizzerebbe una
modificazione dello stato giuridico del personale universitario, in
violazione dei principi e dei criteri direttivi della legge-delega;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in tutti
i giudizi con separati atti di contenuto sostanzialmente coincidente,
chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque
infondate;
che, ad avviso della difesa erariale, il d.lgs. 28 luglio
2000, n. 254, attribuendo ai medici universitari la facoltà di
esercitare l'attività libero-professionale intramuraria in regime
ambulatoriale presso i propri studi, nei casi di carenza di strutture
e di spazi idonei all'interno delle aziende
ospedaliero-universitarie, inciderebbe sulla fondatezza delle censure
riferite all'art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 517 del 1999;
che, secondo l'interveniente, detta norma, fissando un
termine perentorio per l'esercizio dell'opzione in esame, non sarebbe
legata da alcun nesso con il comma 7, e, comunque, i medici
universitari, allorquando effettuano la scelta, sono consapevoli
degli effetti che ne derivano;
che, ad avviso dell'Avvocatura, le censure riferite
all'art. 5, comma 7, cit., ed alle disposizioni ad esso sottese,
sarebbero infondate, in quanto gli incarichi di direzione dei
programmi del comma 4 sono stati ragionevolmente riservati ai medici
universitari i quali, scegliendo il rapporto esclusivo, assicurano
piena disponibilità per la loro realizzazione;
che, secondo la difesa erariale, le norme censurate non
violerebbero il principio di compenetrazione tra attività
assistenziale ed attività didattica e di ricerca in riferimento ai
medici universitari che scelgono il rapporto non esclusivo, sia
perché essi continuano a svolgere l'attività di ricerca e didattica
strumentale rispetto a quella assistenziale, sia perché, applicando
correttamente i principi della legge-delega, sarebbe stata realizzata
una convergenza delle strutture sanitarie ed universitarie,
attribuendo priorità all'assistenza sanitaria, ossia alla salute del
singolo e della collettività;
che, a suo avviso, le censure riferite all'art. 76 della
Costituzione sarebbero infondate, poiché la legge-delega ha inteso
rafforzare la collaborazione tra università e Servizio sanitario
nazionale, realizzando la coerenza fra l'attività assistenziale e le
esigenze della formazione e della ricerca anche grazie
all'organizzazione dipartimentale e alle opportune disposizioni in
materia di personale, stabilendo principi correttamente attuati dal
d.lgs. n. 517 del 1999;
che nei giudizi instaurati con le ordinanze di rimessione
iscritte al n. 531 ed al n. 539 del registro ordinanze dell'anno
2001, si sono costituiti i ricorrenti ed in quelli promossi dalle
ordinanze iscritte al n. 533 ed al n. 549 si sono costituiti due
interventori nei processi principali, chiedendo che le questioni
siano accolte;
che, in particolare, i ricorrenti costituiti nel primo dei
giudizi sopra indicati sostengono che il sopravvenuto d.lgs. n. 254
del 2000 non influirebbe sulla fondatezza delle argomentazioni svolte
dal Tribunale amministrativo regionale, deducono che le norme
censurate violerebbero anche l'art. 9 della Costituzione ed impugnano
altresì l'art. 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in
riferimento agli artt. 3, 23 e 25 della Costituzione;
che, secondo i ricorrenti costituiti nel giudizio promosso
dall'ordinanza iscritta al n. 539 del registro ordinanze dell'anno
2001, le disposizioni censurate violerebbero il principio di
compenetrazione tra attività didattica di ricerca ed assistenziale,
confermato dalla sopravvenuta sentenza della Corte n. 71 del 2001;
che gli interventori nei processi principali costituitisi nel
giudizio davanti a questa Corte hanno fatto proprie le argomentazioni
svolte dal Tribunale amministrativo regionale insistendo affinché le
norme impugnate siano dichiarate costituzionalmente illegittime.
Considerato che l'identità delle norme impugnate, delle censure
proposte e dei parametri costituzionali invocati, nonché la
coincidenza delle argomentazioni svolte nelle ordinanze di rimessione
rendono opportuna la riunione dei giudizi;
che, nel decidere identiche questioni sollevate dallo stesso
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, questa Corte, con
ordinanza n. 394 del 2001, ha affermato che gli atti legislativi e
regolamentari, nonché la sentenza n. 71 del 2001, sopravvenuti alle
ordinanze di rimessione hanno influito sul complessivo quadro
normativo di riferimento nel quale si inscrivono i molteplici profili
delle questioni di legittimità costituzionale, richiedendo,
conseguentemente, un nuovo esame da parte dei giudici a quibus dei
termini delle questioni e della loro perdurante rilevanza;
che le argomentazioni svolte in detta ordinanza conservano
validità anche in relazione ai provvedimenti di rimessione oggetto
del presente giudizio;
che, pertanto, alla luce delle modificazioni sopra indicate,
gli atti devono essere restituiti ai rimettenti, affinché procedano
ad un nuovo esame della perdurante rilevanza delle questioni.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sezione III.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:67 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte