Ordinanza n. 673/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 213/1971
- art. 82r.d. 1631/1938
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 della legge
25 marzo 1971, n. 213 (Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri
ospedalieri di cui all'art. 82 r.d. 30 settembre 1938, n. 1631, e
della Cassa nazionale di conguaglio di cui al d.l. 18 novembre 1967,
n. 1044, convertito nella l. 17 gennaio 1968, n. 4), e 31 del d.P.R.
20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità
sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1985
dal T.A.R. per il Veneto sui ricorsi riuniti proposti da Frugoni
Pietro ed altri contro l'Università degli Studi di Padova ed altri,
iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13/I ss. dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che il T.A.R. del Veneto, con ordinanza del 29 novembre
1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., degli artt. 4 della legge 25
marzo 1971, n. 213, e 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella
parte in cui subordinano l'erogazione della prevista indennità in
favore dei docenti universitari esplicanti attività ospedaliera
(c.d. indennità De Maria) alla condizione della esistenza di una
differenza negativa tra il trattamento economico spettante al medico
universitario rispetto a quello goduto dal medico ospedaliero di pari
anzianità e qualifica;
che, nel giudizio innanzi alla Corte, è intervenuto il
Presidente del Consilgio dei ministri, il quale ha contestato la
fondatezza della impugnativa;
Considerato che a motivo della prospettata violazione dei precetti
costituzionali della eguaglianza e della giusta retribuzione, il
giudice a quo individua nella normativa denunciata, plurimi aspetti
discriminatori, sia sotto il profilo della irragionevole
parificazione del trattamento economico di prestazione di lavoro
diversa (quelle, rispettivamente, dei medici ospedalieri e dei
docenti universitari che esplichino anche attività assistenziale;
dei docenti universitari che svolgano e di quelli che non svolgano
attività ospedaliera), sia sotto il profilo della arbitraria
diversificazione di prestazioni di lavoro complessivamente eguali
(quelle, cioè, del medico docente universitario e del medico
ospedaliero cui sia conferito un qualsiasi incarico di docenza, per
il quale è separatamente e addizionalmente retribuito);
che, peraltro, (e contrariamente a quanto mostra di ritenere lo
stesso T.A.R. remittente) a tutti i (ripro) posti quesiti
sostanzialmente ha già dato risposta (escludendone la fondatezza) la
precedente sentenza di questa Corte n. 126 del 1981.
La quale ha, invero, tra l'altro, rilevato che:
a) non può parlarsi di disparità di trattamento con gli
ospedalieri che non siano docenti universitari e che percepiscono il
medesimo stipendio pure svolgendo solo attività assistenziale,
poiché per i professori, dei quali qui si tratta, l'attività
assistenziale si compenetra con quella didattico-scientifica;
b) non esiste possibilità di operare un confronto tra i
professori in parola e gli ospedalieri cui sia conferito un qualsiasi
incarico di insegnamento universitario, in quanto questi ultimi
svolgono in effetti due lavori separati e distinti e sono titolari di
due distinti rapporti di impiego;
E che il riconoscimento di una speciale indennità per il maggior
lavoro svolto dal docente esplicante anche attività di assistenza
soddisfa di per sé il precetto dell'art. 36 Cost., mentre la
determinazione dell'entità di tale emolumento rientra
nell'apprezzamento discrezionale del legislatore;
che, pertanto, - non essendo state addotte, né rinvenendosi,
ragioni per discostarsi da tali conclusioni - va dichiarata la
manifesta infondatezza di tutte le sollevate questioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213
(Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui
all'art. 82 r.d. 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale
di conguaglio di cui al d.l. 18 novembre 1967, n. 1044, convertito
nella l. 17 gennaio 1968, n. 4), e 31 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n.
761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali),
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., dal T.A.R. Veneto
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:673 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte