Ordinanza n. 675/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 152/1975
- art. 10legge 575/1965
- art. 19legge 646/1982
usata come parametro
citata
- art. 3legge 575/1965
- art. 4legge 575/1965
- art. 41legge 575/1965
- art. 97legge 575/1965
- art. 1legge 1423/1956
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge
22 maggio 1975, n. 152 ("Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico")
e dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 ("Disposizioni
contro la mafia"), come novellato dall'art. 19 della legge 13
settembre 1982, n. 646 ("Disposizioni in materia di misure di
prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27
dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n.
575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della
mafia") e come modificato dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 febbraio 1987 dal Tribunale di Trapani
nel procedimento civile vertente tra Cernigliaro Alberto e il Comune
di Trapani, iscritta al n. 378 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, 1ª serie
speciale, dell'anno 1987;
2) ordinanza emessa il 18 marzo 1987 dal T.A.R. del Lazio sul
ricorso proposto dalla Soc. "G.A. s.n.c. di Girolami Aldina e C."
contro la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura ed
altri, iscritta al n. 721 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, 1ª serie speciale,
dell'anno 1987.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che con ordinanza in data 20 febbraio 1987 (r.o. n.
378/87) il Tribunale di Trapani ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 22 maggio 1975,
n. 152, nella parte in cui, estendendo l'applicazione della legge
antimafia 31 maggio 1965, n. 575, alle persone socialmente pericolose
indicate nei nn. 2, 3 e 4 dell'art. 1 legge 27 dicembre 1956, n.
1423, pone in essere, nonostante il diverso indice di pericolosità
sociale, un'ingiustificata equiparazione normativa fra i predetti
soggetti e gli indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo
mafioso, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost;
che lo stesso giudice a quo dubita anche della legittimità
costituzione dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, (come
modificato dall'art. 19 legge 13 settembre 1982, n. 646) che,
prevedendo, per i soggetti genericamente pericolosi (indicati
nell'art. 1 legge 27 dicembre 1956, n. 1423), la decadenza di diritto
dall'iscrizione agli albi degli appaltatori di opere e forniture
pubbliche, priverebbe, l'amministrazione, di ogni discrezionalità al
riguardo, e il prevenuto, della possibilità di una riabilitazione
che gli restituisca lo stesso grado di libertà economica goduto
prima dell'applicazione della misura di prevenzione, così violando
l'art. 41 Cost;
che il citato art. 10 è stato impugnato anche dal TAR Lazio
(con ordinanza in data 18 marzo 1987) nella parte in cui,
prescrivendo come conseguenza dell'applicazione della misura di
prevenzione, l'impossibilità di emanare provvedimenti lato sensu
ampliativi (concessioni, licenze, iscrizioni) a favore dei soggetti
sottoposti alle misure stesse ovvero a favore del coniuge, dei figli
e delle altre persone con essi conviventi, si porrebbe in contrasto
con l'art. 3 Cost. in quanto determinerebbe un'ingiustificata
diversità di trattamento:
a) in ordine alla attualità o meno della misura di
prevenzione, equiparando la persona nei cui confronti l'esecuzione è
già cessata da lungo tempo a colui che vi è ancora sottoposto,
nonostante il diverso allarme sociale cui danno luogo le due
situazioni;
b) in ordine alla mancata graduazione degli effetti negativi
derivanti dall'attuazione della misura, di per sé suscettibile,
invece, di diversa valutazione in relazione alla sua natura, entità,
durata ed eventuale revoca anticipata;
c) estendendo la sanzione della decadenza anche a soggetti
(coniuge, figli e persone conviventi) "non personalmente responsabili
dei fatti che hanno dato causa all'applicazione della misura di
prevenzione";
d) per la mancata apposizione di congrui limiti temporali ai
divieti in questione, con riguardo a trasgressioni più lievi,
situazioni di pericolosità divenute remote, o, a persone estranee ai
fatti criminosi;
che un ulteriore contrasto con gli artt. 4 e 41 Cost., viene
ravvisato nel grave affievolimento del diritto alla libera scelta
dell'attività lavorativa, e nell'irragionevole compressione senza
limiti di tempo, alla libertà di iniziativa economica in conseguenza
di un pregresso, e spesso antico, giudizio di colpevolezza che
prescinde dall'attuale pericolosità del soggetto;
che risulterebbe infine violato anche l'art. 97 Cost. in quanto
la norma censurata, imponendo all'amministrazione un'attività
strettamente vincolata nell'accertare e dichiarare gli effetti
conseguenti all'applicazione della misura di prevenzione, si porrebbe
in contrasto con il principio di imparzialità;
che in entrambi i giudizi è intervenuta l'Avvocatura Generale
dello Stato chiedendo che le questioni venissero dichiarate, in
parte, inammissibili e, in parte, infondate;
Considerato che le cause vanno riunite per connessione oggettiva;
che per quanto attiene alla prima questione sollevata dal
Tribunale di Trapani, l'estensione delle misure antimafia ad alcune
delle categorie di persone socialmente pericolose previste nella
legge n. 575 del 1965, nella parte in cui ciò comporterebbe
l'applicazione a queste ultime di sanzioni amministrative accessorie,
quali la decadenza da provvedimenti lato sensu ampliativi della loro
sfera di iniziativa economica, non appare irragionevole, essendo
dettata dalla medesima ratio di impedire, anche in relazione alle
predette fattispecie, l'eventuale ingresso nel mercato del denaro
ricavato dall'esercizio di attività delittuose o di traffici
illeciti;
che, in tal senso, la scelta operata dal legislatore supera
qualsiasi considerazione in ordine all'eventuale diversa
pericolosità sociale delle categorie di persone equiparate, e la
questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata;
che col censurare l'omessa previsione di ogni potere
discrezionale nella dichiarazione di decadenza, nonché la mancanza
della possibilità di una riabilitazione che restituisca al soggetto
lo stesso grado di libertà economica goduto prima dell'attuazione
della misura di prevenzione, viene sostanzialmente richiesta a questa
Corte un'opera di integrazione normativa che, implicando una scelta
fra più soluzioni possibili, è esclusivamente riservata al
legislatore;
che, pertanto, la seconda questione sollevata dal Tribunale di
Trapani e concernente l'asserito contrasto dell'art. 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575, con l'art. 41 Cost., va dichiarata
manifestamente inammissibile;
che ad identiche conclusioni deve pervenirsi anche in relazione
alle questioni con le quali il TAR Lazio censura (per contrasto con
gli artt. 3, 4 e 41 Cost.) la mancata apposizione di congrui limiti
temporali al divieto di adottare provvedimenti che amplino la sfera
di iniziativa economica di soggetti sottoposti a misura di
prevenzione, dovendosi al riguardo ribadire quanto questa Corte ha
già affermato, in riferimento ad analoghe censure, nella pronuncia
n. 450 del 1987;
che le questioni concernenti la mancata graduazione degli
effetti negativi derivanti dall'applicazione della misura di
prevenzione, in riferimento alle diverse situazioni soggettive cui
essa può dar luogo secondo la sua attualità, natura, entità o
durata (artt. 3 e 97 Cost.), vanno egualmente dichiarate
manifestamente inammissibili, richiedendosi scelte discrezionali fra
più soluzioni possibili, esclusivamente riservate al legislatore;
che, per quanto attiene all'estensione degli effetti accessori
della misura di prevenzione al coniuge, figli o conviventi del
prevenuto, a soggetti cioè non personalmente colpiti dalla misura,
si deve anzitutto rilevare che la norma mira ad impedire che i
divieti e le decadenze possano essere elusi mediante il ricorso ad
intestazioni fittizie a persone di comodo;
che, il coniuge, i figli o i conviventi sono quindi assoggettati
alle medesime preclusioni della persona sottoposta alla misura, in
base alla presunzione che essi possano intervenire quali prestanome
della stessa, o che quest'ultima possa, comunque, aver parte alle
attività economiche alle quali si riferiscono i provvedimenti
oggetto dei divieti o decadenze;
che tale presunzione assoluta, posta dal legislatore, non appare
irragionevole in relazione alla situazione ad alto rischio di
pericolosità nella quale la norma è destinata ad operare;
che, pertanto la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 legge 22 maggio
1975 n. 152 ("Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico") sollevata,
in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Trapani con
l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10 legge 31 maggio 1965, n. 575
("Disposizioni contro la mafia") come modificato dalle leggi nn. 646
e 936 del 1982, sollevata, per la parte in cui prevede che i divieti
e le decadenze siano estesi al coniuge, ai figli e ai conviventi
della persona sottoposta a misura di prevenzione, in riferimento
all'art. 3 Cost., dal TAR Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità delle residue questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 10 legge 31 maggio 1965, n. 575
("Disposizioni contro la mafia") come modificato dalle leggi nn. 646
e 936 del 1982, sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 41 e 97 dal
Tribunale di Trapani e dal TAR Lazio con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:675 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte