Ordinanza n. 678/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5d.l. 702/1978
- art. 1legge 3/1979
- art. 5legge 3/1979
- art. 2legge 230/1962
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 4Costituzione
- art. 35Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 8
gennaio 1979, n. 3 ("Conversione in legge, con modificazioni, del
D.L. 10 novembre 1978, n. 702, recante disposizioni in materia di
finanza locale") di conversione dell'art. 5, quindicesimo comma, del
d.l. 10 novembre 1978, n. 702 ("Disposizioni in materia di finanza
locale"), promossi con ordinanze: 1) ordinanza emessa il 17 giugno
1983 dal Pretore di Ancona nel procedimento civile vertente tra
Marinucci Carmela e l'Azienda Municipalizzata Servizi di Falconara
Marittima, iscritta al n. 719 del registro ordinanze 1983 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29 dell'anno
1984; 2) ordinanza emessa l'8 luglio 1987 dal Pretore di Brescia nel
procedimento civile vertente tra Santini Camilla e l'Azienda Servizi
Municipalizzati, iscritta al n. 719 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, 1ª serie
speciale, n. 51/1° s.s. dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il Pretore di Ancona, con ordinanza emessa il 17
giugno 1983 nel procedimento civile vertente tra Marinucci Carmela e
l'Azienda Municipalizzata Servizi - Falconara Marittima (Reg. Ord. n.
719/83), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97
Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 5,
quindicesimo comma, del Decreto Legge 10 novembre 1978, n. 702
("Disposizioni in materia di finanza locale") convertito, con
modificazioni, in legge 8 gennaio 1979, n. 3, il quale, disciplinando
l'assunzione di personale con contratto a termine nelle aziende
municipalizzate, stabilisce la durata massima del rapporto in non
più di 90 giorni nell'anno solare, prevedendo che, trascorso tale
termine, il rapporto stesso è risolto di diritto;
che il Pretore di Brescia, con ordinanza emessa l'8 luglio 1987,
nel procedimento civile vertente tra Santini Camilla e l'azienda
Servizi Municipalizzati di Brescia (Reg. Ord. n. 719/87), ha
sollevato - in riferimento all'art. 3 Cost. - questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 8 gennaio 1979,
n. 3, di conversione dell'art. 5, quindicesimo e diciottesimo comma,
del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, il quale, nel disciplinare
l'assunzione di personale con contratto a termine nelle aziende
municipalizzate, stabilisce (comma quindicesimo) la durata massima
del rapporto in non più di 90 giorni nell'anno solare, prevedendo
che trascorso tale termine il rapporto stesso è risolto di diritto e
comminando la nullità dei provvedimenti di assunzione o di conferma
in servizio eccedenti detto limite massimo (comma diciottesimo);
che nei relativi giudizi è intervenuta, per il Presidente del
Consiglio dei ministri, l'Avvocatura Generale dello Stato,
concludendo per l'infondatezza delle questioni;
che, in relazione tanto all'ordinanza emessa dal Pretore di
Ancona (R.O. n. 719 del 1983) quanto all'ordinanza emessa dal Pretore
di Brescia (R.O. n. 719 del 1987) l'Avvocatura Generale dello Stato,
ha dedotto l'inammissibilità della questione per difetto di
rilevanza, nell'assunto che nessun beneficio deriverebbe alle parti
private nei giudizi a quo dall'eventuale dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma denunciata (art. 5,
quindicesimo comma, del D.L. n. 702 del 1978), in quanto
l'eliminazione di questa lascerebbe senza sostegno giuridico l'intero
rapporto che, divenuto contra legem, non sarebbe comunque
suscettibile di conversione in rapporto a tempo indeterminato;
che le ordinanze di rimessione, muovendo dal presupposto della
stretta affinità tra la generale categoria normativa dell'ente
pubblico economico e la specifica figura delle c.d. aziende
municipalizzate (nelle forme di azienda speciale di un Comune o di
consorzio di Comuni), dubitano della legittimità costituzionale
delle impugnate disposizioni, in quanto porrebbero in essere una
ingiustificata disciplina differenziata del rapporto di lavoro a
tempo determinato nelle aziende municipalizzate, rispetto all'analogo
rapporto di lavoro degli enti pubblici economici, cui si applica la
tutela generale prevista dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e, in
particolare, l'art. 2, secondo comma, della stessa legge che prevede
la convertibilità a tempo indeterminato del rapporto a tempo
determinato protratto dopo la scadenza del termine;
che da tale diversità di regime, secondo il Pretore di Ancona,
discenderebbe anche un'irragionevole compressione del diritto al
lavoro, nonché la violazione del principio di buon andamento della
p.a. (artt. 4, 35 e 97 Cost.).
Considerato che, le ordinanze di rimessione sollevano analoghe o
comunque connesse questioni, talché va disposta la riunione dei
relativi giudizi;
che la dedotta eccezione di inammissibilità, per difetto di
rilevanza, deve essere disattesa in quanto la questione di
legittimità costituzionale si riferisce all'art. 5, quindicesimo
comma, del Decreto Legge n. 702 del 1978 in parte qua, e cioè
limitatamente alla parte in cui fissa la durata massima del contratto
a termine in non più di 90 giorni nell'anno solare;
che, quanto al merito della questione, devesi osservare che le
disposizioni impugnate sono inserite nel quadro di una complessa
articolata legislazione di coordinamento della finanza pubblica e di
contenimento della spesa del settore pubblico allargato, imponendo
nel quadro di tali misure speciali vincoli e divieti in materia di
assunzione di personale delle aziende municipalizzate, le quali
vengono prese in considerazione - per i profili che vengono qui in
evidenza - quali organismi degli Enti locali, onde in vista di tale
peculiarità non è possibile alcuna assimilazione né comunque alcun
riferimento fra il loro personale e quello degli Enti pubblici
economici, rispetto ai quali sono indifferenti gli aspetti della
finanza locale nella cui regolamentazione si inquadra la disciplina
oggetto della norma impugnata;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata sia in relazione alla lamentata violazione dell'art. 3
Cost., sia in relazione agli altri conseguenti profili di
illegittimità costituzionale che da esso si vogliono far discendere.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
la Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti in giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, quindicesimo e diciottesimo comma, del
Decreto Legge 10 novembre 1978, n. 702 ("Disposizione in materia di
finanza locale") convertito, con modificazioni, in legge 8 gennaio
1979, n. 3, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost.,
dal Pretore di Ancona e dal Pretore di Brescia, con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:678 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte