Corte costituzionale

Ordinanza n. 678/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 5d.l. 702/1978
  • art. 1legge 3/1979
  • art. 5legge 3/1979
  • art. 2legge 230/1962

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 8

gennaio 1979, n. 3 ("Conversione in legge, con modificazioni, del

D.L. 10 novembre 1978, n. 702, recante disposizioni in materia di

finanza locale") di conversione dell'art. 5, quindicesimo comma, del

d.l. 10 novembre 1978, n. 702 ("Disposizioni in materia di finanza

locale"), promossi con ordinanze: 1) ordinanza emessa il 17 giugno

1983 dal Pretore di Ancona nel procedimento civile vertente tra

Marinucci Carmela e l'Azienda Municipalizzata Servizi di Falconara

Marittima, iscritta al n. 719 del registro ordinanze 1983 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29 dell'anno

1984; 2) ordinanza emessa l'8 luglio 1987 dal Pretore di Brescia nel

procedimento civile vertente tra Santini Camilla e l'Azienda Servizi

Municipalizzati, iscritta al n. 719 del registro ordinanze 1987 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, 1ª serie

speciale, n. 51/1° s.s. dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Ancona, con ordinanza emessa il 17

giugno 1983 nel procedimento civile vertente tra Marinucci Carmela e

l'Azienda Municipalizzata Servizi - Falconara Marittima (Reg. Ord. n.

719/83), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97

Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 5,

quindicesimo comma, del Decreto Legge 10 novembre 1978, n. 702

("Disposizioni in materia di finanza locale") convertito, con

modificazioni, in legge 8 gennaio 1979, n. 3, il quale, disciplinando

l'assunzione di personale con contratto a termine nelle aziende

municipalizzate, stabilisce la durata massima del rapporto in non

più di 90 giorni nell'anno solare, prevedendo che, trascorso tale

termine, il rapporto stesso è risolto di diritto;

che il Pretore di Brescia, con ordinanza emessa l'8 luglio 1987,

nel procedimento civile vertente tra Santini Camilla e l'azienda

Servizi Municipalizzati di Brescia (Reg. Ord. n. 719/87), ha

sollevato - in riferimento all'art. 3 Cost. - questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 8 gennaio 1979,

n. 3, di conversione dell'art. 5, quindicesimo e diciottesimo comma,

del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, il quale, nel disciplinare

l'assunzione di personale con contratto a termine nelle aziende

municipalizzate, stabilisce (comma quindicesimo) la durata massima

del rapporto in non più di 90 giorni nell'anno solare, prevedendo

che trascorso tale termine il rapporto stesso è risolto di diritto e

comminando la nullità dei provvedimenti di assunzione o di conferma

in servizio eccedenti detto limite massimo (comma diciottesimo);

che nei relativi giudizi è intervenuta, per il Presidente del

Consiglio dei ministri, l'Avvocatura Generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza delle questioni;

che, in relazione tanto all'ordinanza emessa dal Pretore di

Ancona (R.O. n. 719 del 1983) quanto all'ordinanza emessa dal Pretore

di Brescia (R.O. n. 719 del 1987) l'Avvocatura Generale dello Stato,

ha dedotto l'inammissibilità della questione per difetto di

rilevanza, nell'assunto che nessun beneficio deriverebbe alle parti

private nei giudizi a quo dall'eventuale dichiarazione di

illegittimità costituzionale della norma denunciata (art. 5,

quindicesimo comma, del D.L. n. 702 del 1978), in quanto

l'eliminazione di questa lascerebbe senza sostegno giuridico l'intero

rapporto che, divenuto contra legem, non sarebbe comunque

suscettibile di conversione in rapporto a tempo indeterminato;

che le ordinanze di rimessione, muovendo dal presupposto della

stretta affinità tra la generale categoria normativa dell'ente

pubblico economico e la specifica figura delle c.d. aziende

municipalizzate (nelle forme di azienda speciale di un Comune o di

consorzio di Comuni), dubitano della legittimità costituzionale

delle impugnate disposizioni, in quanto porrebbero in essere una

ingiustificata disciplina differenziata del rapporto di lavoro a

tempo determinato nelle aziende municipalizzate, rispetto all'analogo

rapporto di lavoro degli enti pubblici economici, cui si applica la

tutela generale prevista dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 e, in

particolare, l'art. 2, secondo comma, della stessa legge che prevede

la convertibilità a tempo indeterminato del rapporto a tempo

determinato protratto dopo la scadenza del termine;

che da tale diversità di regime, secondo il Pretore di Ancona,

discenderebbe anche un'irragionevole compressione del diritto al

lavoro, nonché la violazione del principio di buon andamento della

p.a. (artt. 4, 35 e 97 Cost.).

Considerato che, le ordinanze di rimessione sollevano analoghe o

comunque connesse questioni, talché va disposta la riunione dei

relativi giudizi;

che la dedotta eccezione di inammissibilità, per difetto di

rilevanza, deve essere disattesa in quanto la questione di

legittimità costituzionale si riferisce all'art. 5, quindicesimo

comma, del Decreto Legge n. 702 del 1978 in parte qua, e cioè

limitatamente alla parte in cui fissa la durata massima del contratto

a termine in non più di 90 giorni nell'anno solare;

che, quanto al merito della questione, devesi osservare che le

disposizioni impugnate sono inserite nel quadro di una complessa

articolata legislazione di coordinamento della finanza pubblica e di

contenimento della spesa del settore pubblico allargato, imponendo

nel quadro di tali misure speciali vincoli e divieti in materia di

assunzione di personale delle aziende municipalizzate, le quali

vengono prese in considerazione - per i profili che vengono qui in

evidenza - quali organismi degli Enti locali, onde in vista di tale

peculiarità non è possibile alcuna assimilazione né comunque alcun

riferimento fra il loro personale e quello degli Enti pubblici

economici, rispetto ai quali sono indifferenti gli aspetti della

finanza locale nella cui regolamentazione si inquadra la disciplina

oggetto della norma impugnata;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata sia in relazione alla lamentata violazione dell'art. 3

Cost., sia in relazione agli altri conseguenti profili di

illegittimità costituzionale che da esso si vogliono far discendere.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti in giudizi,

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 5, quindicesimo e diciottesimo comma, del

Decreto Legge 10 novembre 1978, n. 702 ("Disposizione in materia di

finanza locale") convertito, con modificazioni, in legge 8 gennaio

1979, n. 3, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost.,

dal Pretore di Ancona e dal Pretore di Brescia, con le ordinanze in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:678 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte