Ordinanza n. 68/1958
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/12/1958 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 156Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
- art. 285r.d. 773/1931
- art. 286r.d. 773/1931
usata come parametro
citata
- art. 156legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 156 del T.U.
delle leggi di p. s. 18 giugno 1931, n. 773, promosso con l'ordinanza
del 7 marzo 1958 del Tribunale di Bologna nel procedimento penale a
carico di Malferrari Ernesto e Santi Ottavio, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 101 del 26 aprile 1958 ed iscritta al n. 19 del Registro
ordinanze 1958.
Ritenuto che Malferrari Ernesto e Santi Ottavio, condannati dal
Pretore di Bologna il 21 febbraio 1956 per il reato di cui all'art. 156
T.U. leggi di p. s. per questua di grano senza licenza del Questore,
nel giudizio di appello dinanzi al Tribunale di Bologna sollevavano
nuovamente la questione di legittimità costituzionale del detto art.
156 già proposta davanti al Pretore, e con riferimento all'art. 3
della Costituzione;
che il Tribunale di Bologna dichiarava la questione non
manifestamente infondata, perché nuova rispetto ad analoga questione
decisa da questa Corte con sentenza n. 2 del 1957;
che l'Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio il 5 aprile
1958 in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri,
eccepiva preliminarmente che la citata sentenza di questa Corte era
tale da comprendere ed assorbire "la questione dedotta ed ogni altra
questione deducibile nella materia controversa" e che pertanto
l'eccezione sollevata era da ritenersi inammissibile;
che nel merito l'Avvocatura sostiene non esservi alcun contrasto
tra l'art. 156 del T.U. leggi di p. s. e l'art. 3 della Costituzione,
posto che il rilascio della licenza per le collette o questue prescinde
totalmente da qualsiasi discriminazione dei cittadini in relazione a
condizioni o qualità personali, ma ha riguardo obbiettivamente alla
sussistenza di determinate finalità meritevoli di tutela;
Considerato che l'eccezione pregiudiziale della Avvocatura va
respinta, in quanto una precedente pronuncia di questa Corte sulla
infondatezza di una data questione non preclude il suo riesame in
occasione di altro giudizio;
che questa Corte, con la già menzionata sentenza n. 2 del 16
gennaio 1957, ha dichiarato non fondata la questione sulla legittimità
costituzionale delle norme contenute nell'art. 156 del T.U. leggi di p.
s. approvato con R. D. 18 giugno 1931, n. 773 (e negli artt. 285 e 286
del regolamento) in riferimento agli artt. 17, 18, 19, 21, 33, 39, 45 e
49 della Costituzione;
che non v'è motivo di discostarsi dalla precedente decisione anche
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto lo stesso, a
parte la sua precisa significazione più volte e ancora di recente
ribadita da questa Corte, non incide sull'oggetto dell'attuale
giudizio, risultando estranea alle finalità della norma di cui
all'art. 156 del T.U. leggi di p. s. ogni considerazione di natura
individuale;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta la eccezione pregiudiziale dell'Avvocatura;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata con l'ordinanza sopra indicata ed ordina la
restituzione degli atti al Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI -
NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO -
BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte