Ordinanza n. 68/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1966 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1r.d.l. 1207/1931
- art. 1legge 1207/1931
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del R. D.
L. 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932,
n. 18, promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1965 dalla Corte di
appello di Roma nel procedimento civile vertente tra il Ministero del
tesoro e la Società a r.l. P. Capuano e C., con sede in Napoli,
iscritta al n. 170 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 223 del 4 settembre 1965.
Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente davanti
alla Corte di appello di Roma tra il Ministero del tesoro e la Società
a r.l. P. Capuano e C., con sede in Napoli, la Corte ritenne non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 del R.D.L. 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella
legge 11 gennaio 1932, n. 18, in relazione agli artt. 76, 77 e 41 della
Costituzione; e che, in conseguenza, sospese il giudizio e rinviò gli
atti a questa Corte con ordinanza 13 aprile 1965, ritualmente
notificata e comunicata;
che davanti alla Corte si è costituita la Società a r.l. P.
Capuano e C., rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Cimmino e
Giuliano Declich, con deduzioni depositate il 23 settembre 1965, nelle
quali si conclude perché la Corte dichiari l'illegittimità
costituzionale della norma impugnata;
che si è costituito altresì il Ministro per il tesoro,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che nelle
deduzioni depositate l'8 agosto 1965 e in una breve memoria depositata
il 18 aprile 1966 ha chiesto che le sollevate questioni di
costituzionalità fossero dichiarate manifestamente infondate;
Considerato che la Corte con sentenza n. 86 del 14 dicembre 1965 ha
già dichiarato non fondate le sollevate questioni di legittimità
costituzionale;
che né nell'ordinanza di rimessione, né negli scritti difensivi
della parte privata le questioni sono prospettate sotto profili nuovi o
diversi e comunque tali da indurre la Corte a mutare il suo
convincimento;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni sollevate con
ordinanza 13 aprile 1965 dalla Corte di appello di Roma sulla
legittimità costituzionale dell'art. 1 del R. D. L. 29 settembre 1931,
n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, in riferimento
agli artt. 76, 77 e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte