Ordinanza n. 68/1977
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1977 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 304-quaterd.P.R. 447/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 304 quater
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 10
giugno 1975 dal tribunale di Tolmezzo, nel procedimento penale a carico
di Fulvio Tuniz, iscritta al n. 427 del registro ordinanze 1975 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 19
novembre 1975.
Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1977 il Giudice
relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che il tribunale di Tolmezzo con ordinanza emessa il 10
giugno 1975 ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 304 quater del cod. proc. pen., nella parte in cui non
prevede l'obbligo del deposito di motivi d'impugnazione da parte del
p.m. avverso la sentenza di proscioglimento emessa dal g.i., e non
attribuisce all'imputato facoltà di intervento e di difesa innanzi
alla Sezione istruttoria in riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 199 del 1975 nel
dichiarare la illegittimità costituzionale dell'art. 387 del cod.
proc. pen., ha esteso le garanzie di cui al precedente art. 372
all'impugnazione delle sentenze istruttorie di proscioglimento, così
eliminando la lamentata esclusione delle garanzie difensive;
che l'art. 304 quater, riguardante il deposito di atti nella fase
istruttoria, interpretato come norma diretta a precludere le garanzie
di difesa in questione, appare erroneamente richiamato.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 304 quater del codice di procedura penale
sollevata dal tribunale di Tolmezzo, con l'ordinanza in epigrafe, in
riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte