Ordinanza n. 68/1982
Altra decisione · depositata il 01/04/1982 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 643/1972
usata come parametro
- art. 53Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 42Costituzione
- art. 47Costituzione
- art. 14d.P.R. 643/1972
- art. 8d.P.R. 643/1972
- art. 2d.P.R. 643/1972
- art. 4d.P.R. 643/1972
- art. 7d.P.R. 643/1972
- art. 15d.P.R. 643/1972
- art. 16d.P.R. 643/1972
citata
- art. 14legge 2/1980
- art. 15legge 2/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6 del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili) promossi con ordinanze emesse
il 7 e il 14 novembre 1978 dalla Commissione tributaria di 2 grado di
Ferrara sui ricorsi proposti da Achilli Giovanna ed altri e da Osti
Armando rispettivamente iscritte ai nn. 617 e 618 del registro
ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 357 del 30 dicembre 1981.
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di Ferrara
- con due ordinanze, rispettivamente emesse il 7 ed il 14 novembre 1978
(ma pervenute alla Corte il 7 settembre 1981) - ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 643, "nella parte in cui consente che sia tassato anche l'incremento
di valore dovuto esclusivamente a svalutazione monetaria", per preteso
contrasto con l'art. 53, primo comma, della Costituzione.
Considerato che la Corte si è già pronunciata in proposito, con
sentenza 8 novembre 1979, n. 126, dichiarando la illegittimità
costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e
dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, "nella parte in cui
le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore
imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione
dell'incremento stesso - ingiustificata disparità di trattamento tra i
soggetti passivi del tributo", e dichiarando non fondate le questioni
di costituzionalità degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 643, sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e
53 della Costituzione; e che nelle ordinanze non sono prospettati
profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre, la Corte a
modificare la propria giurisprudenza;
che peraltro, successivamente alla decisione di questa Corte, la
disciplina normativa dell'INVIM è stata modificata con decreto-legge
12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12
gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. n. 643
del 1972, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote
stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che
le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della
loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali
tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in ogni caso superare
quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme
precedentemente in vigore" (art. 3);
che conseguentemente si ravvisa la necessità di disporre la
restituzione degli atti al giudice a quo perché accerti se, e in quale
misura, la questione sollevata sia tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di
secondo grado di Ferrara.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte