Ordinanza n. 68/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1986 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15,
39, 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (riscossione delle imposte
dirette) promossi con sedici ordinanze emesse il 25, 30 marzo e 20
aprile 1985 dal Pretore di Caltanissetta nei procedimenti promossi
contro l'amministrazione delle finanze dello Stato da Riggi Beniamino,
s.p.a. ARD, Impresa Romano Salvatore e fratelli, Lacagnina Angelo,
Sollani Giuseppe, Marceno' Giuseppe, Talluto Giuseppe, Cannizzaro
Rosaria, Vullo Liborio, Savarino Michele, Santangelo Elio Romano,
iscritti ai nn. da 332 a 337 e da 397 a 406 del registro ordinanze 1985
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 238 bis, 244
bis, 233 bis, 273 bis dell'anno 1985;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un procedimento davanti alla Commissione
tributaria di primo grado di Caltanissetta, avente ad oggetto
accertamenti Irpef ed Ilor, il contribuente Riggi Beniamino chiedeva al
Pretore della stessa città di sospendere ex art. 700 cod. proc. civ.
la procedura di riscossione;
che il Pretore emetteva il provvedimento d'urgenza e poi, con
ordinanza del 25 marzo 1985 (reg. ord. n. 332 del 1985), sollevava
questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, i quali, disponendo rispettivamente
che in pendenza del giudizio tributario di primo grado venga iscritto
nei ruoli un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato
dall'ufficio e attribuendo soltanto all'intendente di finanza di
sospendere la riscossione, escludono l'analogo potere dell'autorità
giudiziaria;
che il Pretore indicava quali norme di riferimento gli artt. 24 e
113 Cost., ritenendo che l'assenza del detto potere di sospensione
ledesse il diritto del contribuente di difendersi in giudizio;
che la stessa questione veniva sollevata dal medesimo Pretore con
le ordinanze nn. da 333 a 337 e da 397 a 406 del 1985, meglio indicate
in epigrafe;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in tutte
le cause, eccepiva l'inammissibilità della questione sollevata dal
Pretore, il quale, avendo confermato ex art. 702 e 690 cod. proc. civ.
i provvedimenti d'urgenza già emanati, si era spogliato delle cause;
nel merito l'interveniente sosteneva la manifesta infondatezza delle
questioni stesse, riportandosi alla sentenza della Corte n. 63 del 1982
ed alle successive ordinanze n. 80, 168, 198 del 1983 e 252 del 1985.
Considerato che tutti i giudizi, per l'identità delle questioni,
vanno riuniti e decisi con unico provvedimento;
che le questioni sono state sollevate dopo che il Pretore aveva
emanato i provvedimenti d'urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ.
(e li aveva addirittura confermati nelle successive udienze di
comparizione), e di conseguenza manca il prescritto requisito della
rilevanza;
che, pertanto, esse debbono essere dichiarate inammissibili alla
stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ult. ord.
n. 252 del 1985).
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 d.P.R. 29 settembre 1973 n.
602, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost. dal Pretore di
Caltanissetta con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte