Ordinanza n. 68/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/03/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 612 codice di
procedura civile promosso con ordinanza emessa il 13 ottobre 1981 dal
Pretore di Fondo nel procedimento civile vertente tra Ladurner Agnes
e Gamper Josef iscritta al n. 780 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 dell'anno
1982;
Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1987 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
Ritenuto che:
1.1. - Con ordinanza emessa il 13 ottobre 1981 (notificata il 21 e
comunicata il 28 successivi; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
17 marzo 1981 e iscritta al n. 780 R.O. 1981) sulla opposizione
all'esecuzione del decreto n. 4/80 del Tribunale per i minorenni di
Trento, che aveva tra l'altro puntualizzato i tempi e i modi nel
rispetto dei quali il figlio minore Thomas, affidato alla madre,
poteva incontrare il padre Josef, il Pretore di Fondo dichiarò non
manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 612
c.p.c., in relazione agli artt. 2, 3 e 13 Cost., là dove non esclude
la propria applicabilità all'esecuzione forzata relativa ad obblighi
di fare nascenti da provvedimenti giurisdizionali adottati in tema di
affidamento di figli minori, nella specifica ipotesi di opposizione
del minore "oggetto-soggetto" dell'obbligo di fare.
1.2. - In questa sede nessuna delle parti si è costituita né è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.
2. - Nell'adunanza dell'11 febbraio 1987 in camera di consiglio ha
svolto relazione il giudice Andrioli.
Considerato che:
3. - In disparte il rilievo, sottolineato nella ultima battuta
dell'ordinanza di rimessione, che "Una normativa che preveda norme
particolari per l'esecuzione forzata, in subietta materia, o che
comunque riveda le norme attualmente in vigore sarà sicuramente bene
accolta anche da tutti coloro che operano in questo delicato settore
dell'attività giudiziaria e assistenziale", la questione è
inammissibile perché coinvolge l'art. 612 e non l'art. 613
(Difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione), nel quale sarebbe
sussumibile la resistenza del minore all'attuazione forzata del
decreto del Tribunale per i minorenni di Trento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'incidente di legittimità costituzionale
dell'art. 612 c.p.c., sollevato dal Pretore di Fondo con ordinanza 13
ottobre 1981 (n. 780 R.O. 1981).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte