Ordinanza n. 68/1988
Altra decisione · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 135/1977
usata come parametro
citata
- art. 2206Codice civile
- art. 22legge 605/1982
- art. 1legge 605/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma,
della legge 4 aprile 1977, n. 135 ("Disciplina della professione di
raccomandatario marittimo"), promossi con ordinanze emesse il 19
giugno e il 20 novembre 1980 dal Tribunale amministrativo regionale
per il Veneto, iscritte ai nn. 680 e 919 del registro ordinanze 1982
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 60 e 149
dell'anno 1983;
Visti gli atti di costituzione di Comin Giorgio e di Cattaruzza
Giorgio nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che con ordinanza del 19 giugno 1980 (pervenuta alla
Corte il 28 settembre 1982) il Tribunale amministrativo regionale per
il Veneto ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 4 e 41 della
Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 22, primo comma, della legge 4 aprile 1977, n. 135
("Disciplina della professione di raccomandatario marittimo"), nella
parte in cui, disponendo retroattivamente "nei confronti dei soli
institori e non anche degli altri aventi diritto contemplati nella
medesima disposizione", subordina il diritto ad ottenere l'iscrizione
nell'elenco (dei raccomandatari) di cui al precedente art. 6, alla
condizione che la relativa procura sia stata depositata, ai sensi
dell'art. 2206 del codice civile, "da almeno un anno";
che identica questione è stata riproposta dal medesimo giudice
a quo, con successiva ordinanza del 20 novembre 1980 (pervenuta alla
Corte il 10 dicembre 1982);
che in entrambi i giudizi si sono costituiti gli institori
ricorrenti ed è altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Considerato che i due giudizi vanno riuniti e decisi con unica
ordinanza, per l'identità appunto del contesto normativo impugnato;
che, peraltro, dopo l'emanazione delle ordinanze di rinvio, il
denunciato art. 22 della legge 1977, n. 135, è stato espressamente
sostituito dall'art. 1 della successiva legge 12 agosto 1982, n. 605,
il quale ora dispone che "hanno diritto ad ottenere l'iscrizione
(...) gli institori (...) la cui procura sia stata depositata prima
dell'entrata in vigore della presente legge";
che, pertanto, si rende opportuna la restituzione degli atti
all'autorità remittente, perché valuti se persista la rilevanza
della sollevata questione, alla luce del richiamato ius superveniens;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti relativi alle
ordinanze n. 680 e n. 919 del 1982 al Tribunale amministrativo
regionale per il Veneto.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte