Corte costituzionale

Ordinanza n. 68/1988

Altra decisione · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 22legge 135/1977

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma,

della legge 4 aprile 1977, n. 135 ("Disciplina della professione di

raccomandatario marittimo"), promossi con ordinanze emesse il 19

giugno e il 20 novembre 1980 dal Tribunale amministrativo regionale

per il Veneto, iscritte ai nn. 680 e 919 del registro ordinanze 1982

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 60 e 149

dell'anno 1983;

Visti gli atti di costituzione di Comin Giorgio e di Cattaruzza

Giorgio nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che con ordinanza del 19 giugno 1980 (pervenuta alla

Corte il 28 settembre 1982) il Tribunale amministrativo regionale per

il Veneto ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 4 e 41 della

Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale

dell'art. 22, primo comma, della legge 4 aprile 1977, n. 135

("Disciplina della professione di raccomandatario marittimo"), nella

parte in cui, disponendo retroattivamente "nei confronti dei soli

institori e non anche degli altri aventi diritto contemplati nella

medesima disposizione", subordina il diritto ad ottenere l'iscrizione

nell'elenco (dei raccomandatari) di cui al precedente art. 6, alla

condizione che la relativa procura sia stata depositata, ai sensi

dell'art. 2206 del codice civile, "da almeno un anno";

che identica questione è stata riproposta dal medesimo giudice

a quo, con successiva ordinanza del 20 novembre 1980 (pervenuta alla

Corte il 10 dicembre 1982);

che in entrambi i giudizi si sono costituiti gli institori

ricorrenti ed è altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Considerato che i due giudizi vanno riuniti e decisi con unica

ordinanza, per l'identità appunto del contesto normativo impugnato;

che, peraltro, dopo l'emanazione delle ordinanze di rinvio, il

denunciato art. 22 della legge 1977, n. 135, è stato espressamente

sostituito dall'art. 1 della successiva legge 12 agosto 1982, n. 605,

il quale ora dispone che "hanno diritto ad ottenere l'iscrizione

(...) gli institori (...) la cui procura sia stata depositata prima

dell'entrata in vigore della presente legge";

che, pertanto, si rende opportuna la restituzione degli atti

all'autorità remittente, perché valuti se persista la rilevanza

della sollevata questione, alla luce del richiamato ius superveniens;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti relativi alle

ordinanze n. 680 e n. 919 del 1982 al Tribunale amministrativo

regionale per il Veneto.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte