Ordinanza n. 68/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/03/1997 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 110/1975
usata come parametro
citata
- art. 697Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi
sesto, nono e decimo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme
integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi,
delle munizioni e degli esplosivi), promosso con ordinanza emessa il
12 gennaio 1996 dal pretore di Massa, sezione distaccata di
Pontremoli, nel procedimento penale a carico di Claps Gaetano,
iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale,
dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte;
Ritenuto che il pretore di Massa, sezione distaccata di Pontremoli
- nel corso del procedimento penale nei confronti di un soggetto
imputato, tra l'altro, del reato di cui all'art. 10, nono comma,
della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e
degli esplosivi), per avere detenuto munizioni relative ad una
pistola facente parte di una collezione - ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 42, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale del citato
art. 10, nono comma, nonché del sesto e decimo comma del medesimo
art. 10;
che, in particolare, ad avviso del giudice a quo, la disposizione
di cui all'art. 10, sesto comma, nella parte in cui sottopone a
limitazioni la possibilità di detenere, senza licenza di collezione,
armi comuni da sparo e armi sportive (limite fissato,
rispettivamente, in tre e sei armi), mentre non prevede alcuna
limitazione alla detenzione delle armi da caccia, sarebbe lesivo
dell'art. 3 della Costituzione, in quanto assoggetterebbe la
detenzione senza licenza di collezione delle armi comuni da sparo e
delle armi sportive, da un lato, e delle armi da caccia, dall'altro,
a regimi irragionevolmente differenziati, pur in presenza di
un'attitudine offensiva e di un grado di pericolosità che potrebbero
non essere affatto differenti in relazione alle concrete
caratteristiche delle armi oggetto di detenzione;
che, secondo il remittente, il divieto di detenere il
munizionamento delle armi in collezione, sancito dal nono comma
dell'art. 10, si tradurrebbe, inoltre, in una sostanziale proibizione
di fare uso di tali armi, con violazione dell'art. 42, secondo comma,
della Costituzione, in quanto provocherebbe una restrizione delle
facoltà connesse al diritto di proprietà, tanto più ingiustificata
ed irrazionale se confrontata con l'ampia permissività in materia di
armi da caccia;
che, infine, la pena della reclusione da uno a quattro anni e
della multa da lire. 400.000 a lire. 2.000.000 prevista dall'art.
10, decimo comma, per il collezionista che non osservi il divieto di
detenzione di munizioni per le armi in collezione, sarebbe, secondo
il giudice a quo, "eccessiva e sproporzionata rispetto alla
pericolosità della condotta incriminata", anche in considerazione
del fatto che il possesso abusivo di munizioni da parte di un non
collezionista è punito dall'art. 697 cod. pen. solo come
contravvenzione e con l'ammenda alternativa all'arresto;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che la previsione di un trattamento differenziato della
detenzione delle armi in relazione sia alle qualità delle armi
oggetto di detenzione, sia alle finalità della detenzione, rientra
nella discrezionalità del legislatore, censurabile da questa Corte
solo quando il suo esercizio avvenga in modo irragionevole o
arbitrario;
che, in particolare, per quel che riguarda la dedotta violazione
del principio della parità di trattamento, da un lato, della
detenzione delle armi comuni da sparo e di quelle sportive a fini di
collezione, soggetta a limitazioni, e, dall'altro, delle armi da
caccia, esente da qualsiasi limite, questa Corte ha già affermato
che il diverso regime trova giustificazione nell'esigenza di
consentire ai cacciatori di poter cacciare diversi tipi di selvaggina
(ordinanza n. 537 del 1988);
che, al contrario, la detenzione di armi comuni da sparo e di
armi sportive, in ragione della loro destinazione, ben può subire
limitazioni per esigenze di tutela della sicurezza collettiva
(ordinanza n. 368 del 1996), senza che le possibilità di difesa o
dell'esercizio della attività sportiva, cui la detenzione di tale
tipo di armi è preordinata, ne risultino precluse o
irragionevolmente compresse;
che la prospettata possibile maggior pericolosità di talune armi
da caccia rispetto alle armi comuni da sparo o a quelle sportive non
appare idonea ad alterare la valutazione non arbitraria né
irragionevole del legislatore circa la opportunità di regolare
diversamente, anche per adeguare l'ordinamento interno a quanto
previsto dalla direttiva 91/477/CEE, la detenzione delle armi
finalizzate all'esercizio della caccia;
che, per quanto riguarda la dedotta violazione dell'art. 42 della
Costituzione, la censura appare del pari manifestamente infondata,
dal momento che l'esercizio delle facoltà inerenti al diritto di
proprietà trova un ragionevole limite nella prioritaria esigenza di
tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza collettiva e nella
particolarità della collezione di armi, che non postula la
detenzione anche del munizionamento e l'effettiva possibilità di uso
delle stesse, dal momento che non sussistono, per il collezionista,
esigenze di difesa personale, di sport o di caccia;
che, infine, anche la censura concernente la determinazione della
pena edittale per la detenzione delle munizioni relativa alle armi da
collezione appare manifestamente infondata, in quanto le situazioni
poste a raffronto dal giudice a quo sono differenti e tali da
richiedere un trattamento differenziato;
che, infatti, la detenzione delle armi per finalità di
collezione è caratterizzata dalla loro non utilizzabilità da parte
del detentore, sì che la detenzione delle munizioni, rendendo
utilizzabili le armi, fa venir meno addirittura il titolo della
detenzione, mentre la detenzione delle armi comuni da sparo e delle
armi sportive, entro i limiti nei quali essa è consentita,
presuppone proprio la utilizzabilità delle armi, e quindi il
possesso del relativo munizionamento, indispensabile per il loro
funzionamento;
che, pertanto, la scelta del legislatore di sanzionare
differentemente e più severamente la detenzione di munizioni da
parte del collezionista rispetto alla detenzione di munizioni per
armi comuni da sparo o per armi sportive, da parte del soggetto
abilitato alla detenzione di tale tipo di armi, non appare
censurabile, in quanto risponde ad un apprezzamento non irragionevole
e non arbitrario della maggior gravità della detenzione di munizioni
da parte del collezionista;
che, per le considerazioni sopra espresse, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10, commi sesto, nono e decimo,
della legge 18 aprile 1975, n. 110, deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, commi sesto, nono e decimo, della legge
18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente
per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 42, secondo
comma, della Costituzione, dal pretore di Massa, sezione distaccata
di Pontremoli, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte