Ordinanza n. 68/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/03/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 669-quaterdecies del codice di procedura civile, promosso
con ordinanza emessa il 16 ottobre 1998 dal Tribunale di Enna nel
procedimento civile vertente tra Mirisciotti Maria Concetta e Puzzo
Concetta, iscritta al n. 178 del registro ordinanze 1999 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie
speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che il Tribunale di Enna, con ordinanza emessa il 16
ottobre 1998, dubita della legittimità costituzionale - in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione -
dell'art. 669-quatordecies cod. proc. civ., nella parte in cui non
prevede che per le azioni nunciatorie proposte dal possessore il
corpus normativo del rito cautelare uniforme di cui agli
artt. 669-bis e seguenti dello stesso codice si applichi solo in
quanto compatibile;
che, a parere del rimettente, la denunciata norma, imponendo
l'integrale applicazione dell'art. 669-septies cod. proc. civ., non
consente al possessore, nel caso di rigetto dell'istanza cautelare da
lui proposta con ricorso nunciatorio ai sensi del successivo
art. 688, né di proseguire automaticamente il giudizio passando ad
una fase a cognizione piena, né di iniziare con atto di citazione
un'autonoma causa di merito, né di proporre appello contro
l'ordinanza di rigetto, potendo egli proporre soltanto reclamo ai
sensi dell'art. 669-terdecies;
che, in conseguenza, sarebbe ravvisabile una lesione del
diritto di difesa del possessore, al quale, in caso di rigetto del
ricorso nunciatorio, sarebbe appunto inibito l'accesso ad una fase di
giudizio a cognizione piena nel merito;
che sarebbe, altresì, ravvisabile una disparità di
trattamento rispetto a tutti gli altri soggetti, i quali invece
possono sempre ottenere la tutela giudiziale dei propri diritti, sia
in via cautelare (con cognizione sommaria), sia in via ordinaria (con
cognizione piena), ed in particolare rispetto al possessore che
agisca ai sensi dell'art. 703 cod. proc. civ., il quale - in ragione
del previsto limite della compatibilità nell'applicazione delle
norme sul procedimento cautelare uniforme - può ottenere una
pronuncia nel merito a cognizione piena anche nel caso di rigetto
della richiesta di interdetto, stante la prosecuzione automatica del
giudizio possessorio;
che, in ordine alla rilevanza della prospettata questione di
legittimità costituzionale, il Tribunale - dopo aver precisato che
nella specie è stato interposto appello avverso l'ordinanza con la
quale il pretore aveva rigettato, condannando la parte ricorrente
alle spese di lite, sia la denunzia di nuova opera lesiva del
possesso, sia la domanda di reintegrazione nel possesso, proposte con
unico ricorso - osserva che, di conseguenza, a stregua della
censurata norma, l'appello stesso dovrebbe considerarsi inammissibile
in relazione alla denuncia di nuova opera, avendo ad oggetto una
pronuncia emessa a cognizione sommaria e soggetta solo a reclamo
(questo, in concreto, neppure proponibile, per decorso dei termini),
mentre certamente ammissibile esso è in relazione alla pronuncia (da
qualificarsi come sentenza) emessa in merito alla domanda di
reintegrazione nel possesso.
Considerato che il giudice a quo imposta il proprio ragionamento
sulla premessa - poco comprensibile se non contraddittoria - secondo
cui l'impugnata ordinanza pretorile avrebbe deciso nel merito
(possessorio) in ordine all'azione di reintegrazione e non avrebbe
invece deciso nel merito (parimenti possessorio) in ordine alla
denunzia di nuova opera;
che, in realtà, nel giudizio a quo il merito possessorio
correlato all'esperita azione di nuova opera non può non
identificarsi con il merito dell'azione di reintegrazione unitamente
proposta, atteso che la richiesta di provvedimenti sommari
nunciatori, nella specie, non costituisce un'istanza cautelare ante
causam ma accede alla causa possessoria di merito contemporaneamente
instaurata dinanzi al medesimo pretore con l'azione di reintegrazione
e poi da questo decisa col provvedimento impugnato davanti al giudice
a quo;
che, invero, l'identità della causa petendi di natura
possessoria, prospettata dal ricorrente tanto per l'azione di
reintegrazione quanto per quella nunciatoria, comporta l'unicità di
pronuncia nel merito (a cognizione piena) con riguardo ad entrambe le
azioni; e, di conseguenza, ove in effetti il provvedimento pretorile
costituisca - come afferma il giudice a quo - una decisione nel
merito possessorio, non può che essere appellabile anche in
relazione alla denunzia di nuova opera, venendo così a risultare
irrilevante la questione prospettata;
che inoltre il rimettente, da una parte dichiara di aderire
alla sentenza delle sezioni unite della Cassazione 24 febbraio 1998,
n. 1984, e dall'altra asserisce apoditticamente essere ormai venuta
meno, quale effetto dell'abrogazione degli artt. 689 e 690 cod. proc.
civ. - ma solo nel caso di provvedimento di rigetto -, la fase di
merito del procedimento nunciatorio basato sul semplice possesso;
mentre, viceversa, un tale risultato, che di certo rimane estraneo
alla ratio della riforma del 1990, si mostra non in linea con precise
indicazioni normative ricavabili dagli artt. 669-septies secondo
comma, 669-quater 688, secondo comma, 703, primo comma, cod. proc.
civ., nonché (come chiarito appunto nella motivazione della
surrichiamata sentenza, e come incoerentemente ammette lo stesso
giudice a quo) dagli artt. 1171 e 1172 cod. civ., salva peraltro la
cesura processuale richiesta dal citato art. 669-septies;
che, in definitiva, la sollevata questione appare priva dei
requisiti di inequivocità e chiarezza necessari per un'adeguata
valutazione in ordine sia alla rilevanza sia alla fondatezza di essa
(v., ex plurimis ordinanze n. 174 del 1999, n. 437 del 1996, n. 337
del 1996), e va dunque dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 669-quaterdecies del codice di
procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Enna, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 2 marzo 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:68 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte