Art. 1172 c.c.Denunzia di danno temuto

[1]Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, puo' denunziare il fatto all'autorita' giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.

[2]L'autorita' giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1172 · fonte su Normattiva