Ordinanza n. 680/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 490/1979
- art. 53Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e
secondo comma, della legge 15 ottobre 1979, n. 490 ("Proroga del
termine di cui al settimo comma dell'articolo 53 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, per quanto riguarda gli espropri effettuati per l'esecuzione
dei lavori del 5° Centro siderurgico di Gioia Tauro"), promosso con
ordinanza emessa il 3 maggio 1984 dal Tribunale di Palmi nel
procedimento civile vertente tra Zito Agostino e il Consorzio per
l'area di sviluppo industriale di Reggio Calabria, iscritta al n. 133
del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 137 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto la
retrocessione di alcuni immobili, espropriati per la costruzione del
porto industriale e del quinto centro siderurgico di Gioia Tauro e
sui quali non era stata realizzata alcuna opera pubblica, il
Tribunale di Palmi, avanti il quale il convenuto Consorzio per l'area
di sviluppo industriale di Reggio Calabria aveva eccepito
l'intervenuta proroga del termine per l'utilizzazione delle aree, ha
sollevato, con ordinanza in data 3 maggio 1984, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo e secondo, legge
15 ottobre 1979 n. 490 che dispone appunto la predetta proroga,
consentendo, parallelamente, l'utilizzazione delle aree anche per
iniziative industriali diverse;
che la disposizione impugnata viene censurata nella parte in cui
prorogando, per i soli immobili destinati alla realizzazione del
quinto centro siderurgico di Gioia Tauro, il termine quinquennale
entro il quale i beni espropriati dall'ente beneficiario dovevano
essere "utilizzati per lo scopo prestabilito", e prevedendo altresì
la possibilità di utilizzazioni industriali alternative, si porrebbe
in contrasto:
a) con gli artt. 24 e 25 Cost., in quanto il provvedimento,
per il suo sostanziale carattere di "atto amministrativo plurimo"
solo formalmente legislativo, sottrarrebbe al sindacato
giurisdizionale e alla cognizione del giudice naturale precostituito
per legge la materia da esso disciplinata;
b) con l'art. 3 Cost., creando un'ingiustificata disparità di
trattamento fra gli espropriati degli immobili interessati
all'esecuzione dei lavori del quinto centro siderurgico di Gioia
Tauro e gli altri espropriati, proprietari di immobili situati in
zone limitrofe;
c) con l'art. 97, primo comma, Cost., attribuendo
all'amministrazione un potere di utilizzazione del bene, per
iniziative industriali alternative, troppo ampio in riferimento alla
mancata previsione, sia di un termine perentorio per la redazione in
forma esecutiva dei progetti alternativi, sia della necessaria
correlazione fra l'entità degli eventuali programmi e l'estensione
delle aree da assoggettare al vincolo della proroga;
d) con l'art. 42, terzo comma, Cost., in quanto la predetta
proroga, impedendo l'esercizio del diritto dei proprietari alla
restituzione del bene, integrerebbe gli estremi di una nuova
espropriazione, senza la previsione di un adeguato indennizzo;
che è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo
che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che, in riferimento al primo dei prospettati profili
di illegittimità costituzionale, va negata l'esistenza di una
riserva di potestà amministrativa nella materia che la norma
impugnata disciplina, e ciò ad ulteriore precisazione di quanto già
affermato da questa Corte nelle sentenze n. 95 e 6 del 1966, e a
prescindere dalla attinenza che gli invocati parametri possano o meno
avere in relazione alle censure mosse;
che per quanto attiene all'asserito contrasto con l'art. 3
Cost., la lamentata diversità di regime trova una sua ragionevole
giustificazione nella peculiarità della destinazione impressa agli
immobili espropriati, cui evidentemente si collega il permanere
dell'assoluta necessità di realizzare l'originaria opera pubblica o
comunque altre iniziative industriali in grado di imprimere alla zona
in oggetto lo stesso tipo di sviluppo;
che, in relazione alla sostenuta violazione dell'art. 97, primo
comma, Cost., la riserva di legge ed il principio del buon andamento,
ai quali sembra riferirsi il giudice a quo, attenendo alla materia
dell'organizzazione dei pubblici uffici, nulla hanno a che vedere con
le disposizioni, quale quella impugnata, che disciplinano l'attività
amministrativa incidendo direttamente nella sfera soggettiva dei
privati, e per le quali nella nostra Costituzione sono previsti altri
e diversi parametri di riferimento;
che per quanto concerne, infine, la prospettata lesione
dell'art. 42, terzo comma, Cost., la sentenza di questa Corte n. 245
del 1987 configura la retrocessione come un "diritto potestativo di
acquisto", non essendo peraltro ipotizzabili, una volta intervenuta
l'espropriazione del bene e corrisposto l'indennizzo, posizioni
giuridiche, a rilevanza economica, riferibili all'espropriato;
che, conseguentemente, la limitazione che la disposizione
censurata apporrebbe al potere di retrocessione, a prescindere dalla
sua consistenza, non può in alcun modo integrare gli estremi di una
nuova espropriazione, presupponendo quest'ultima l'esistenza di
situazioni giuridiche soggettive perfette, a contenuto reale o che
comunque attengono al godimento del bene;
che, pertanto, in relazione a tutti gli anzidetti profili la
questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti la Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, legge 15 ottobre
1979 n. 490 ("Proroga del termine di cui al settimo comma dell'art.
53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per quanto riguarda gli espropri
effettuati per l'esecuzione dei lavori del 5° Centro siderurgico di
Gioia Tauro"), sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 42 e
97 Cost. dal Tribunale di Palmi con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:680 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte