Ordinanza n. 683/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 698/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge
23 dicembre 1975, n. 698 ("Scioglimento e trasferimento delle
funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e
dell'infanzia"), come modificato dalla legge 1° agosto 1977, n. 563,
promosso con ordinanza emessa il 12 novembre 1986 dal T.A.R. del
Lazio sul ricorso proposto da Pinzarrone Maria Oliva ed altri contro
l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, il Tribunale amministrativo del Lazio, con ordinanza
emessa il 12 novembre 1986, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3
e 36 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9
della legge 23 dicembre 1975 n. 698;
che la disposizione impugnata viene censurata nella parte in cui
dispone che l'indennità di anzianità maturata dal personale del
soppresso ente pubblico ONMI, transitato in altre amministrazioni,
sia liquidata sulla base dell'ultima retribuzione goduta alle
dipendenze del predetto ente e corrisposta, successivamente, all'atto
del definitivo collocamento a riposo, si porrebbe in contrasto:
a) con l'art. 3 Cost., ponendo in essere un'ingiustificata
disparità di trattamento nei confronti di coloro che, collocati a
riposo poco prima dello scioglimento dell'ente, hanno ricevuto
subito, sulla base dell'ultima retribuzione in godimento,
l'indennità di anzianità;
b) con l'art. 36 Cost., dal momento che la predetta indennità
- sottratta alla disponibilità degli aventi diritto, e
nominalisticamente inalterata per tutto il periodo di servizio presso
i nuovi enti destinatari - perderebbe il requisito della
proporzionalità alla quantità e qualità di lavoro prestato,
ragguagliate all'ultimo stipendio;
che la Presidenza del consiglio dei ministri è intervenuta
chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 280 del 1984, e
recentemente con ordinanza n. 627 del 1987, ha ritenuto infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 legge 23
dicembre 1975 n. 698 e successive modificazioni, sollevata in
riferimento agli stessi parametri costituzionali e sotto gli stessi
profili ora denunciati;
che l'ordinanza di rimessione non tiene conto della menzionata
sentenza, né contiene argomenti tali da poter indurre la Corte a
modificare la propria precedente giurisprudenza;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, 87 e
9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi avanti la
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9 legge 23 dicembre 1975, n. 698, sollevata
in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. dal Tribunale amministrativo
del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:683 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte