Ordinanza n. 69/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1966 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1r.d.l. 1207/1931
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del R.D.L.
29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n.
18, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1965 dal Tribunale di
Roma nel procedimento civile vertente tra Pizzorni Alessandro e Luigi e
il Ministero del tesoro, iscritta al n. 187 del Registro ordinanze 1965
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del 30
ottobre 1965.
Udita nella camera di consiglio del 5 maggio 1966 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra i
signori Alessandro e Luigi Pizzorni e il Ministero del tesoro,
interventori i signori Ulisse Franco Soldini ed Ene Poli, il Tribunale
di Roma ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la
questione di costituzionalità dell'art. 1 del R.D.L. 29 settembre
1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, in
relazione agli artt. 76, 77, 41 e 43 della Costituzione; e che in
conseguenza con ordinanza 26 febbraio 1965, ritualmente notificata e
comunicata, ha sospeso il giudizio e trasmesso gli atti a questa Corte;
che davanti a questa Corte si è costituito il sig. Alessandro
Pizzorni, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Cimmino e
Giuliano Declich, con deduzioni depositate l'11 novembre 1965,
chiedendo che la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale della
norma impugnata;
che si è costituito altresì il Ministro per il tesoro,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con
deduzioni depositate il 24 luglio 1965, concludendo per la
dichiarazione di infondatezza delle sollevate questioni di legittimità
costituzionale;
che l'Avvocatura in una breve memoria illustrativa, depositata il
18 aprile 1966, ha ribadito le sue tesi, insistendo soprattutto sulla
questione di costituzionalità, sollevata dal Tribunale in riferimento
all'art. 43 della Costituzione;
Considerato che la Corte con sentenza n. 86 del 14 dicembre 1965 ha
già dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale
della norma impugnata in riferimento agli artt. 76, 77 e 41 della
Costituzione, e che non trova motivi né nella prospettazione delle
questioni fatta dal Tribunale, né nelle difese delle parti per
cambiare il suo convincimento;
che la questione di legittimità costituzionale sollevata ora dal
Tribunale di Roma in relazione all'art. 43 della Costituzione si fonda
sulla circostanza che la norma impugnata avrebbe consentito di
riservare allo Stato con atti non aventi forza di legge il commercio
delle divise e dei mezzi di pagamento all'estero;
che tale questione è, nella sostanza, identica alle altre già
decise, fondandosi, come queste, su una pretesa violazione della
riserva di legge stabilita dall'art. 43 della Costituzione;
che pertanto essa risulta infondata per gli stessi motivi che hanno
indotto la Corte a dichiarare non fondate le altre questioni di
legittimità costituzionale sopra richiamate: in quanto, cioè, le
norme dei decreti ministeriali, emanate in base alla norma impugnata,
sono state recepite nella legislazione contemporanea o successiva in
materia valutaria, conseguendo così valore di legge, sicché le varie
riserve di legge invocate sono state osservate;
che non occorre esaminare ai fini del presente giudizio se sia
esatta la tesi del carattere non tassativo dell'elenco delle imprese
indicate nell'art. 43 della Costituzione; né se sia fondata l'altra
che il potere di riserva originaria stabilito dalla norma
costituzionale riguarda le attività economiche e non già le imprese;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni sollevate con
ordinanza 26 febbraio 1965 del Tribunale di Roma sulla legittimità
costituzionale dell'art. 1 del R.D.L. 29 settembre 1931, n. 1207,
convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, in riferimento agli
artt. 76, 77, 41 e 43 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte