Ordinanza n. 69/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1986 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 7/1970
- art. 11legge 7/1970
- art. 10d.l. 7/1970
- art. 11d.l. 7/1970
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 10 e
11 d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 "Norme in materia di collocamento e
accertamento dei lavoratori agricoli", convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e della legge 8 agosto 1972, n. 459,
promossi con tre ordinanze emesse il 25 ottobre 1983 e 28 febbraio 1984
dal pretore di Minervino Murge nei procedimenti penali a carico di
Bruno Pasquale iscritte ai nn. 546, 1225 e 1226 del registro ordinanze
1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287
dell'anno 1984, e nn. 65 bis e 71 bis dell'anno 1985. Visti gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Bruno
Pasquale, il pretore di Minervino Murge, con ordinanza emessa il 25
ottobre 1983 (Reg. ord. n. 546 del 1984), ha sollevato, su istanza di
parte, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 4 e 41 Cost., degli artt. 10 e 11 del decreto-legge 3 febbraio
1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei
lavoratori agricoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 11
marzo 1970, n. 83, e della legge 8 agosto 1972, n. 459, osservando
testualmente che la questione "non è manifestamente infondata e che il
presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla
risoluzione di tale questione";
che nel corso di ulteriori procedimenti penali a carico di Bruno
Pasquale, lo stesso pretore, con due ordinanze emesse il 28 febbraio
1984 (Reg. ord. nn. 1225 e 1226 del 1984), ha sollevato, su istanza di
parte, eguale questione di legittimità costituzionale, riproducendo la
motivazione sopra riportata;
che nei tre giudizi non si è costituita la parte privata, mentre
è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura dello Stato, richiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o manifestamente infondata.
Considerato che i relativi giudizi, nei quali è proposta la
identica questione, possono essere riuniti e congiuntamente definiti;
che le tre ordinanze sono del tutto prive di motivazione in punto
di non manifesta infondatezza, e si limitano ad affermare
apoditticamente la rilevanza della questione, omettendo qualsiasi
accenno ai fatti di causa;
che, restando del tutto inosservata la prescrizione dell'art. 23,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile (cfr. ordd. n. 102 del
1983, e n. 9 del 1985).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 10 e 11 del decreto- legge 3 febbraio 1970,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83,
e della legge 8 agosto 1972, n. 459, sollevata, in riferimento agli
artt. 4 e 41 Cost., dal pretore di Minervino Murge con le tre ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte