Ordinanza n. 69/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/03/1997 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 450/1985
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450 (Norme relative al
risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle
cose trasportate), promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1995
dal pretore di Forlì nel procedimento civile instaurato dalla ditta
Charly Max contro la s.p.a. Faxion Italy iscritta al n. 866 del
registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di costituzione della s.p.a. Faxion Italy;
Udito nella udienza pubblica dell'11 febbraio 1997 il giudice
relatore Fernanda Contri;
Udito l'avv. Gustavo Romanelli per la s.p.a. Faxion Italy;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di responsabilità per i
danni conseguenti alla perdita di merci trasportate per conto terzi,
promosso dalla ditta Charly Max contro la Faxion Italy s.p.a., il
pretore di Forlì, con ordinanza del 7 dicembre 1995, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge
22 agosto 1985, n. 450, nella sua originaria formulazione ("Per i
trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a
forcella, l'ammontare del risarcimento non può essere superiore,
salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al
vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o
avariato"), nella parte in cui non eccettua dalla limitazione della
responsabilità del vettore per i danni derivanti da perdita o avaria
delle cose trasportate il caso di dolo o colpa grave;
che, ad avviso del giudice rimettente, le stesse argomentazioni
svolte nella sentenza di questa Corte n. 420 del 1991, che ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua del primo
comma dell'art. 1 della legge n. 450 del 1985, "devono valere stante
l'identità della ratio che le sottende, anche per l'ipotesi dei
trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a
forcella previsti dal secondo comma dell'art. 1 della l. n. 450/1985,
applicabile alla fattispecie de qua";
che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la s.p.a.
Faxion Italy chiedendo che la questione sollevata dal pretore di
Forlì sia dichiarata inammissibile per difetto di motivazione tanto
sulla rilevanza quanto sulla non manifesta infondatezza, o comunque
infondata;
Considerato che l'ordinanza di rimessione, in ordine all'oggetto
del giudizio a quo, si limita a riferire che "con atto di citazione
ritualmente notificato, la ditta Charly Max ... ha convenuto in
giudizio
.. la ditta Faxion Italy s.p.a. ... chiedendone la condanna al
pagamento della somma di L. 2.508.900, pari al valore di un collo di
merci affidato da essa attrice alla convenuta in data 13 giugno 1991
per il trasporto e mai giunto a destinazione";
che, in ordine alla normativa applicabile per la definizione del
giudizio a quo, il giudice rimettente si limita ad affermare che la
fattispecie, "per il principio della successione delle leggi nel
tempo, è disciplinata dall'art. 1 legge 22 agosto 1985 n. 450 nella
sua originaria formulazione vigente all'epoca in cui si è realizzato
il fatto produttivo del danno di cui è causa";
che tale affermazione del pretore rimettente, in ordine alla
disciplina applicabile alla fattispecie concreta, non risulta
suffragata da alcuna indicazione in merito alla riconducibilità del
rapporto alla disciplina dei trasporti esenti dall'obbligo delle
tariffe a forcella; all'iscrizione del vettore all'Albo nazionale
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; all'eventuale
esistenza del patto scritto antecedente alla consegna delle merci al
vettore di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge n. 450 del
1985; alla configurabilità di una colpa grave, o del dolo, a carico
del vettore convenuto; al peso lordo della merce affidata al vettore,
che la disposizione impugnata assume a parametro per la
determinazione del limite legale;
che quindi l'ordinanza di rimessione, nella sua apoditticità, si
appalesa del tutto priva di motivazione sul punto della rilevanza;
che quanto precede rende superfluo ogni ulteriore esame in ordine
alla sufficienza della motivazione sul punto della non manifesta
infondatezza della questione sollevata, affidata nell'ordinanza di
rimessione al mero rinvio alla sentenza n. 420 del 1991, la quale
aveva peraltro ad oggetto il primo comma dell'art. 1 della legge n.
450 del 1985, recante una diversa disciplina che questa Corte ha già
avuto occasione di ritenere non assimilabile a quella introdotta dal
secondo comma (sentenza n. 64 del 1993);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge
22 agosto 1985, n. 450 (Norme relative al risarcimento dovuto dal
vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate), nel
testo vigente anteriormente alla modifica introdotta con d.-l. 29
marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, nella legge 27
maggio 1993, n. 162, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41
della Costituzione, dal pretore di Forlì con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:69 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte