Ordinanza n. 7/1964
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/02/1964 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15 del T.U.
sulla composizione e la elezione delle amministrazioni comunali,
approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione
emessa il 7 aprile 1963 dal Consiglio comunale di Baiso su ricorso di
Grasselli Daniele e Marmiroli Pietro, iscritta al n. 154 del Registro
ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 231 del 31 agosto 1963.
Udita nella camera di consiglio del 4 febbraio 1964 la relazione
del Giudice Giuseppe Branca;
Ritenuto che il Consiglio comunale di Baiso, con deliberazione 7
aprile 1963, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt.
41 e 45 della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri con
atto di intervento del 24 maggio 1963 e con memoria del 20 gennaio 1964
dell'Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che questa Corte con le sentenze nn. 42 e 43 del 1961,
a cui hanno fatto seguito le ordinanze nn. 9, 24, 42 e 43 del 1962 e
101 del 1963, ha dichiarato non fondata, in riferimento agli artt. 3,
24, 48, 51 e 113 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'intero art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570;
che non contrasta con gli artt. 41 e 45 della Costituzione una
norma, come quella impugnata, che lungi dal porre ostacoli alla libera
iniziativa economica privata ed alla cooperazione, si limita a vietare
che partecipi all'amministrazione del Comune quale consigliere comunale
chi, attraverso imprese aventi scopo di lucro, beneficia di sovvenzioni
del Comune;
che pertanto non sussistono ragioni per discostarsi dalle
precedenti decisioni;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della Legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestatamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sulla
composizione e la elezione delle amministrazioni comunali, proposta in
riferimento agli artt. 41 e 45 della Costituzione, con la deliberazione
7 aprile 1963 del Consiglio comunale di Baiso.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 febbraio 1964.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO
MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE
BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1964:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte