Ordinanza n. 7/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/01/1974 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 1138/1970
usata come parametro
citata
- art. 7legge 230/1950
- art. 18legge 841/1950
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2
della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (nuove norme in materia di
enfiteusi), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 dicembre 1972 dal pretore di Ceglie
Messapico nel procedimento civile vertente tra Strada Raffaele ed altri
e Scapigna Caterina Antonia ed altri, iscritta al n. 1 del registro
ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 48 del 21 febbraio 1973;
2) ordinanza emessa il 18 gennaio 1973 dal pretore di Manfredonia
nel procedimento civile vertente tra Carducci Vincenzo ed il Comune di
Isole Tremiti, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 18
aprile 1973.
Udito nella camera di consiglio del 6 dicembre 1973 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe, da riunire per
l'identità di oggetto, è stata sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138
(concernente nuove norme in materia di enfiteusi), in riferimento
all'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
Considerato che identica questione è stata già risolta da questa
Corte che, con la sentenza n. 145 del 1973, ha dichiarato la
illegittimità costituzionale della norma impugnata "nella parte in cui
non determina il valore dei capitali di affranco secondo i criteri
stabiliti dall'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (provvedimenti
per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e territori
contermini), e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (norme
per la espropriazione, bonifica, trasformazione e assegnazione dei
terreni ai contadini), nonché il correlativo valore dei canoni
enfiteutici nella quindicesima parte di quegli stessi capitali".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti a
questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, proposta con le ordinanze indicate in epigrafe,
dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (nuove norme in
materia di enfiteusi), già dichiarato costituzionalmente illegittimo
con la sentenza n. 145 del 28 giugno 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
LUIGI BROSIO - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte