Ordinanza n. 7/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/01/1983 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 74d.P.R. 162/1965
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 41Costituzione
- art. 23legge 87/1953
citata
- art. 74legge 162/1965
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma
primo, del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (Norme per la repressione
delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed
aceti) promosso con ordinanza emessa l'1 luglio 1980 dal Pretore di
Camposampiero, nel procedimento penale a carico di Casarin Gianni,
iscritta al n. 726 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 345 del 17 dicembre 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 dicembre 1982 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, con ord. 1 luglio 1980, il Pretore di Camposampiero,
nel corso del procedimento penale a carico di tale Casarin Gianni,
sollevava questione di legittimità costituzionale nei confronti
dell'art. 74 primo comma l. 12 febbraio 1965 n. 162, in relazione al
combinato disposto degli artt. 41 e 3 Cost.,
che, ad avviso del Pretore, imponendo il detto articolo che una
delle figlie della bolletta di accompagnamento per la circolazione
degli zuccheri sia spedita nello stesso giorno del rilascio, e per
lettera raccomandata, all'istituto di vigilanza del territorio,
limiterebbe di fatto la libertà di iniziativa economica "di certuni
rispetto a certi altri" violando il principio costituzionale di
eguaglianza,
che, mentre la parte privata non si è costituita, ha spiegato
invece intervento il Presidente del Consiglio dei ministri il quale,
tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione
sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.
Considerato che effettivamente l'ordinanza afferma apoditticamente
la rilevanza, ma nulla in realtà dice sulle ragioni che la dovrebbero
giustificare, tanto più che non è fatto nemmeno il più vago cenno
alla fattispecie storica e non è dato, perciò, di capire in che
consista la pretesa limitazione della libertà d'iniziativa economica e
la connessa asserita violazione del principio di eguaglianza,
che, in proposito, è ormai costante e consolidata la
giurisprudenza di questa Corte, secondo cui resta per tal modo
insoddisfatta la prescrizione dell'art. 23, secondo comma, l. 11 marzo
1953 n. 87 (si vedano, fra le tante, da ultimo le sentenze 108,109 e
158/82),
che, pertanto, la questione appare ictu oculi manifestamente
inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Pretore di Camposampiero con ord. 1
luglio 1980 nei confronti dell'art. 74, comma primo, l. 12 febbraio
1965, n. 162, in relazione agli artt. 3 e 41 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte