Ordinanza n. 7/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/01/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 734Codice penale
- art. 28legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 157, n.6, del
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1989 dal
Pretore di Brescia, Sezione distaccata di Salò, nel procedimento
penale a carico di Bortolotti Giovanni, iscritta al n. 397 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 37 - 1ª serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Brescia, dovendo giudicare di una
contravvenzione prevista dall'art. 734 del codice penale, commessa
nell'ottobre 1986, dopo aver rilevato che il primo atto interruttivo
della prescrizione risaliva al 3 febbraio 1989 e che quindi vi
sarebbe stata estinzione del reato, sollevava, con l'ordinanza in
epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell'art. 157,
n.6, del codice penale, nella parte in cui prevede in due anni il
periodo di prescrizione per le contravvenzioni punite con la sola
ammenda anziché in cinque anni, come fa l'art. 28 della legge 24
novembre 1981, n. 689, per le violazioni amministrative, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione;
Considerato che in tal modo si chiede a questa Corte un intervento
sostitutivo in materia penale ed in senso deteriore per l'imputato,
intervento che manifestamente esorbita dai poteri del giudice della
legittimità costituzionale delle leggi;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 157, n. 6, del codice penale,
promossa dal Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte