Art. 6 c.p.
Reati commessi nel territorio dello Stato
[1]Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato e' punito secondo la legge italiana.
[2]Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, e' ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si e' ivi verificato l'evento che e' la conseguenza dell'azione od omissione.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva