Ordinanza n. 7/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/01/1992 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice
penale militare di pace, in relazione all'art. 5 del codice penale,
promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1991 dal Tribunale
militare di Padova nel procedimento penale a carico di Girotto
Giovanni, iscritta al n. 470 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie
speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che nel corso del giudizio penale a carico di Girotto
Giovanni, imputato di mancanza alla chiamata alle armi, il Tribunale
militare di Padova, con ordinanza del 6 febbraio 1991, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice
penale militare di pace, in relazione all'art. 5 del codice penale,
con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27, primo
comma, e 52, terzo comma, della Costituzione, assumendo che,
nonostante l'imputato abbia addotto a propria giustificazione la
circostanza che la omessa presentazione sarebbe "stata determinata
dall'erronea convinzione, a sua volta cagionata da erronee
comunicazioni dell'autorità, di non essere tenuto a presentarsi
immediatamente alle armi, e perciò da ignoranza della vigente
normativa secondo cui solo una prima domanda di ammissione ad un
corso A.U.C., ma non anche una seconda, sospende l'obbligo di
rispondere alla normale chiamata alle armi", la norma impugnata non
consente al giudice di "prendere in esame le varie risultanze sul
punto, e nemmeno eventualmente chiedersi se si sia trattato di
ignoranza inevitabile, secondo i criteri enunciati" nella sentenza di
questa Corte n. 364 del 1988;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;
Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sulla
identica questione, ha osservato (ordinanza n. 247 del 1991) che,
alla stregua dei princìpi affermati con la sentenza n. 325 del 1989,
l'errore prospettato dal rimettente "si esaurisce in un tema di mero
fatto che rinviene disciplina generale nell'art. 47, primo comma, del
codice penale, di tal che l'ignoranza del manifesto" di chiamata alle
armi, ed, a fortiori, di taluna delle previsioni regolamentari ivi
enunciate, "non assume nel procedimento a quo rilevanza alcuna sotto
il profilo della conoscenza astratta dei doveri e della conseguente e
dedotta interferenza che verrebbe a stabilirsi tra l'art. 5 del
codice penale - così come dichiarato parzialmente illegittimo con
sentenza di questa Corte n. 364 del 1988 - e l'art. 39 del codice
penale militare di pace";
e che, quindi, la questione ora proposta deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare
di pace, in relazione all'art. 5 del codice penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 25, secondo comma, 27, primo comma,
e 52, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di
Padova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte