Ordinanza n. 70/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1972 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 1032/1960
usata come parametro
citata
- art. 14d.P.R. 1032/1960
- art. 1d.P.R. 865/1961
- art. 1legge 741/1959
- art. 7legge 741/1959
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R.
14 luglio 1960, n. 1032, nella parte in cui rende obbligatorio erga
omnes l'art. 14 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 per
gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, e dell'art. 1 del
d.P.R. 9 maggio 1961, n. 865, nella parte in cui rende obbligatorio
erga omnes l'art. 1 del contratto integrativo provinciale 2 ottobre
1959 per gli operai addetti all'industria ediliza per la provincia di
Napoli, promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1971 dal tribunale di
Napoli nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Ancora Carmine ed
altri e Vittorioso Giovanni, iscritta al n. 310 del registro ordinanze
1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 273 del
27 ottobre 1971.
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1972 il Giudice
relatore Costantino Mortati.
Ritenuto che, con ordinanza 7 aprile 1971, il tribunale di Napoli
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei decreti
presidenziali citati in epigrafe, perché stabiliscono dei minimi
salariali non corrispondenti ai criteri enunciati nell'art. 36 della
Costituzione;
che nessuno si è costituito nel relativo giudizio.
Considerato che, con sentenza n. 156 del 1971, questa Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli unici di
tutti i decreti del Presidente della Repubblica aventi forza di legge,
emanati in base a delega di cui agli artt. 1 e 7 della legge 14 luglio
1959, n. 741, limitatamente alla parte in cui escludono che la
sopravvenuta non corrispondenza dei minimi salariali fissati nei
contratti collettivi resi con essi validi per tutti gli appartenenti
alle rispettive categorie conferisca al giudice ordinario l'esercizio
del potere attribuito dall'art. 36 della Costituzione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, 29 della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, nella
parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 14 del contratto
collettivo nazionale 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle
industrie edilizie e affini e dell'art. 1 del d.P.R. 9 maggio 1961, n.
865, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 1 del
contratto integrativo provinciale 2 ottobre 1959 per gli operai addetti
all'industria edilizia per la provincia di Napoli, sollevata con
l'ordinanza del tribunale di Napoli e già decisa con la sentenza n.
156 del 28 giugno 1971.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte