Ordinanza n. 70/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 270/1974
usata come parametro
- art. 42Costituzione
- art. 42legge 270/1974
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
14 giugno 1974, n. 270 ("Norme in materia di enfiteusi"), promosso
con ordinanza emessa il 18 marzo 1983 dal Pretore di Francavilla
Fontana, iscritta al n. 367 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno 1983;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Pretore di Francavilla Fontana, con ordinanza del
18 marzo 1983, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento
all'art. 42, comma terzo, della Costituzione, dell'art. 1 della legge
14 giugno 1974, n. 270, nella parte in cui, riferendosi ai fini della
determinazione del canone enfiteutico (e quindi del capitale di
affranco) ai parametri stabiliti dalle leggi di riforma agraria (n.
230 e n. 841) del 1950, implicherebbero illegittima "dissociazione
(temporale) tra diritto colpito e momento cui va riferito il calcolo
del valore di quest'ultimo";
che innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parti
né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che con la sentenza n. 246 del 1984, che ha dichiarato
l'inammissibilità di identica questione, questa Corte ha già
chiarito che la norma parametro invocata (la quale si correla al
potere di imperio esercitato per motivi di pubblico interesse) non si
attaglia all'istituto dell'enfiteusi, che ha fonte contrattuale;
mentre già precedentemente (sent. n. 53/1974) aveva "negato la
validità dell'esegesi che ponga l'affrancazione sullo stesso piano
del potere di espropriazione per pubblico interesse" (sent. n.
246/1984);
che sulla base delle richiamate considerazioni anche l'odierna
questione risulta pertanto manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270 ("Norme
in materia di enfiteusi"), sollevata, in riferimento all'art. 42,
terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Francavilla Fontana
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte