Corte costituzionale

Ordinanza n. 70/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 270/1974

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

14 giugno 1974, n. 270 ("Norme in materia di enfiteusi"), promosso

con ordinanza emessa il 18 marzo 1983 dal Pretore di Francavilla

Fontana, iscritta al n. 367 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 253 dell'anno 1983;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Pretore di Francavilla Fontana, con ordinanza del

18 marzo 1983, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento

all'art. 42, comma terzo, della Costituzione, dell'art. 1 della legge

14 giugno 1974, n. 270, nella parte in cui, riferendosi ai fini della

determinazione del canone enfiteutico (e quindi del capitale di

affranco) ai parametri stabiliti dalle leggi di riforma agraria (n.

230 e n. 841) del 1950, implicherebbero illegittima "dissociazione

(temporale) tra diritto colpito e momento cui va riferito il calcolo

del valore di quest'ultimo";

che innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parti

né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che con la sentenza n. 246 del 1984, che ha dichiarato

l'inammissibilità di identica questione, questa Corte ha già

chiarito che la norma parametro invocata (la quale si correla al

potere di imperio esercitato per motivi di pubblico interesse) non si

attaglia all'istituto dell'enfiteusi, che ha fonte contrattuale;

mentre già precedentemente (sent. n. 53/1974) aveva "negato la

validità dell'esegesi che ponga l'affrancazione sullo stesso piano

del potere di espropriazione per pubblico interesse" (sent. n.

246/1984);

che sulla base delle richiamate considerazioni anche l'odierna

questione risulta pertanto manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270 ("Norme

in materia di enfiteusi"), sollevata, in riferimento all'art. 42,

terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Francavilla Fontana

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte