Ordinanza n. 70/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/03/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 393 del codice
di procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale,
dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Venezia con
ordinanza emessa il 12 maggio 2000, iscritta al n. 557 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari del tribunale
di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 111, 76 e
10 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 393 del codice di procedura penale, "nella parte in cui
prescrive la necessità della richiesta di proroga del termine delle
indagini preliminari per l'espletamento dell'incidente probatorio";
che il giudice a quo non definisce il contesto processuale in
cui la questione è sollevata, ma dal tenore della motivazione si
desume che l'ordinanza è stata emessa nel corso di un incidente
probatorio disposto per l'assunzione di una perizia (art. 392, comma
2, cod. proc. pen.);
che il rimettente premette di essere investito del "problema
della inutilizzabilità degli atti di indagine effettuati al di là
del termine stabilito dalla legge", come disposto dall'art. 407 cod.
proc. pen., atteso che nella specie il deposito "della prima perizia"
e l'esame del perito erano avvenuti dopo il termine di sei mesi: e
cioè, si intende, dopo il termine ordinario per la chiusura delle
indagini preliminari ex art. 405, comma 2, cod. proc. pen;
che il giudice a quo precisa che, essendosi reso necessario
disporre un secondo adempimento peritale, "pervenuto a conclusioni
diametralmente opposte al primo", non aveva potuto provvedere alla
proroga dei termini delle indagini "in quanto, avendo deciso
d'ufficio la rinnovazione della perizia, non era abilitato, ai sensi
dell'art. 393 cod. proc. pen., ad emettere il relativo decreto
difettando la richiesta del p.m. e tanto meno delle persone
sottoposte alle indagini";
che, in siffatta situazione, il giudice rimettente dubita
della legittimità costituzionale della norma che regola la proroga
dei termini delle indagini preliminari in occasione dell'espletamento
dell'incidente probatorio;
che la disciplina censurata violerebbe in primo luogo
l'art. 76 Cost., posto che la direttiva n. 40 dell'art. 2, comma 1,
della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, dedicata all'incidente
probatorio, non fa alcun accenno al termine per la conclusione delle
indagini;
che di tale limite temporale si occupa invece la direttiva
n. 48, ove è contenuta la previsione della inutilizzabilità degli
atti compiuti dal pubblico ministero "oltre i termini stabiliti o
prorogati", disciplinata dall'art. 407, comma 3, cod. proc. pen;
che tale norma fa riferimento agli "atti di indagine", tra i
quali non potrebbe essere compreso l'incidente probatorio, istituto
destinato all'acquisizione di prove utilizzabili in dibattimento;
che la previsione della applicabilità "della normativa del
termine delle indagini preliminari in occasione dell'incidente
probatorio" violerebbe l'art. 3 Cost., per la irragionevole
disparità di trattamento tra l'acquisizione della prova
dibattimentale, per la quale non è previsto alcun termine, e
l'acquisizione della prova in incidente probatorio; tra la posizione
dell'imputato in udienza preliminare, per la quale non è previsto
alcun termine, rispetto a quella dell'indagato; tra la disciplina
dell'incidente probatorio e quella della archiviazione, nella quale
il giudice ha il potere di fissare di sua iniziativa un nuovo termine
qualora, a fronte della richiesta di archiviazione, ritenga la
necessità di ulteriori indagini, a norma dell'art. 409, comma 4,
cod. proc. pen;
che la disposizione per la quale la proroga dei termini può
essere chiesta solo dal pubblico ministero e dalla persona sottoposta
alle indagini violerebbe anche l'art. 24 Cost., menomando il diritto
di difesa della persona offesa, e cioè proprio del soggetto alla cui
tutela è funzionale la giurisdizione penale;
che la disciplina censurata, non attuando i "principi di
giustizia e di esigenze sociali su cui si fonda un moderno Stato di
diritto", e ostacolando la ricerca della verità attraverso
l'imposizione di un inutile limite temporale all'acquisizione di una
prova decisiva, violerebbe altresì il principio secondo cui la
giurisdizione "si attua mediante il giusto processo regolato dalla
legge", enunciato dall'art. 111 [secondo comma] Cost;
che per le medesime ragioni la disposizione censurata
violerebbe infine l'art. 10 Cost., che prescrive l'adeguamento
dell'ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute, ponendosi in contrasto con
l'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la
legge del 4 agosto 1955, n. 848, che assicura il diritto a un
"processo equo".
Considerato che il giudice a quo dubita della legittimità
costituzionale del comma 4 dell'art. 393 cod. proc. pen. nella parte
in cui subordina alla richiesta di parte il potere del giudice di
prorogare il termine delle indagini preliminari per l'espletamento
dell'incidente probatorio, ritenendo che dalla disposizione censurata
discenderebbe l'inutilizzabilità della prova raccolta oltre i
termini;
che, nella specie, dall'ordinanza di rimessione parrebbe
emergere che la prova la cui utilizzabilità è in predicato consiste
in una perizia disposta, a rinnovazione di un precedente accertamento
peritale, quando detti termini erano già scaduti e senza alcun
provvedimento di proroga, mancando la richiesta delle parti;
che il rimettente non dà conto, nel sollevare la questione,
di quale sia il profilo per il quale egli, giudice per le indagini
preliminari, sia investito del tema della utilizzabilità di una
prova, da lui stesso (anticipatamente) assunta mediante l'incidente
probatorio, la cui valutazione e utilizzazione è normalmente
riservata al giudice del dibattimento o, comunque, al giudice
chiamato a emettere una decisione sulla base di tale risultato
probatorio;
che peraltro la disposizione impugnata, che ad avviso del
rimettente vieterebbe di provvedere ex officio alla proroga dei
termini delle indagini anche quando essi vengano a scadenza durante
l'incidente probatorio, non è idonea a regolare la situazione
processuale in cui risulta trovarsi il procedimento a quo nel quale
si controverte della utilizzabilità di un accertamento peritale già
espletato, senza alcuna proroga, successivamente alla scadenza dei
termini per le indagini preliminari;
che la questione, difettando di rilevanza, va pertanto
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 393 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 76 e 111
della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del
tribunale di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte