Ordinanza n. 70/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/03/2002 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 384/1992
- art. 1legge 438/1992
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2,
lettera c), del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure
urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego,
nonché disposizioni fiscali), convertito in legge 14 novembre 1992,
n. 438, promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1999 dal
Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra l'Istituto
nazionale di previdenza sociale (I.N.P.S.) e Giampaolo Racchetti,
iscritta al n. 600 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, 1a serie speciale,
dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 2002 il giudice
relatore Franco Bile;
Uditi l'avvocato Alessandro Riccio per l'I.N.P.S. e l'avvocato
dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 26 novembre 1999, il
Tribunale di Bolzano nel giudizio di appello promosso dall'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale contro Giampaolo Racchetti, per la
riforma della sentenza n. 523 del 1996 del pretore di Bolzano - ha
dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
agli artt. 3 e 38 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge
14 dicembre 1992, n. 438 (rectius: art. 1 decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, "Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e
di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali", convertito in
legge 14 novembre 1992, n. 438), nella parte in cui non estende anche
ai lavoratori autonomi la deroga alla sospensione della
corresponsione del trattamento pensionistico di anzianità per il
periodo compreso tra l'entrata in vigore del medesimo decreto-legge
ed il 31 dicembre 1993, prevista per i lavoratori dipendenti per i
quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro;
che, nella specie, la domanda di pensione di anzianità,
presentata all'I.N.P.S. dal lavoratore autonomo (artigiano) in data
29 luglio 1993, era stata accolta tenendo conto, ai fini della
decorrenza, del citato periodo di sospensione, in quanto, secondo
l'Istituto, la deroga alla sospensione posta dall'art. 1, comma 2,
lettera c) del citato decreto-legge, riguardava i soli lavoratori
dipendenti per i quali anteriormente alla data di entrata in vigore
del decreto-legge fosse intervenuta l'estinzione del rapporto di
lavoro o fosse iniziato il periodo di preavviso connesso alla
risoluzione del rapporto;
che - secondo il tribunale rimettente - l'esclusione dei
lavoratori autonomi dal beneficio della deroga al blocco dei
trattamenti pensionistici di anzianità configurerebbe un'irrazionale
discriminazione di trattamento in violazione dell'art. 3 Cost;
che sarebbe altresì violato l'art. 38, secondo comma, Cost.,
poiché i lavoratori autonomi verrebbero privati, quantomeno per un
determinato periodo, della tutela economica che il rapporto
assicurativo aveva loro garantito al momento della cessazione
dell'attività di lavoro e della successiva prosecuzione volontaria,
privandoli - con norma successiva, non prevedibile al momento della
loro scelta - dei mezzi adeguati, già ad essi garantiti dalla legge;
che si è costituito l'I.N.P.S. sostenendo l'infondatezza
della questione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la sollevata questione di legittimità costituzionale
sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.
Considerato che - come già rilevato da questa Corte (ordinanza
n. 18 del 2001) - il temporaneo blocco delle pensioni di anzianità,
posto dal menzionato decreto-legge n. 384 del 1992, si inserisce in
un processo di radicale riconsiderazione del trattamento di
anzianità, dettato inizialmente dalla necessità di un contingente
intervento di ripristino degli equilibri finanziari, e poi sfociato
nella riforma pensionistica introdotta dalla legge 8 agosto 1995,
n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare), mirante ad incidere stabilmente sulla spesa
previdenziale;
che in questo contesto le specifiche e limitate deroghe al
blocco suddetto, previste dalla disposizione censurata, hanno natura
eccezionale e non sono suscettibili di estensione, atteso che "la
scelta di escludere determinate categorie di lavoratori dalle misure
di blocco rientra a pieno titolo nella sfera di discrezionalità
politica riservata al legislatore" (ordinanza citata);
che inoltre le rimarchevoli differenze esistenti tra la
fattispecie del lavoro autonomo e quella del lavoro subordinato non
consentono di riconoscere nella disciplina previdenziale di
quest'ultimo un idoneo tertium comparationis (ordinanza n. 133 del
2001; sentenza n. 416 del 1999);
che infine la garanzia dell'art. 38 della Costituzione è
legata allo stato di bisogno del lavoratore e quindi riguarda, tra
gli altri, i trattamenti pensionistici che trovano la loro causa
nella cessazione dell'attività lavorativa per ragioni di età e non
anche quelli - quali le pensioni di anzianità nel regime precedente
alla menzionata riforma - il cui presupposto consista nella sola
maturazione di una determinata anzianità contributiva (sentenza
n. 416 del 1999, cit.);
che, pertanto, la questione di costituzionalità è
manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, lettera c), del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di
previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni
fiscali), convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di
Bolzano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:70 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte