Ordinanza n. 707/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 561/1956
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21 del
D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, (Ricostituzione degli Ordini
delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle
professioni stesse) promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1982
dal Tribunale di Messina nel procedimento civile vertente tra Pignari
Maria Teresa e l'E.N.P.A.M., iscritta al n. 26 del registro ordinanze
1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 156
dell'anno 1983;
Visti gli atti di costituzione di Pigneri Maria Teresa e
dell'E.N.P.A.M.;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, il Tribunale di Messina, con ordinanza in data 22
aprile 1982, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 21
del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17
aprile 1956, n. 561, nella parte in cui prescrive l'obbligo, per
tutti i medici iscritti all'Albo professionale, senza esenzione per
quelli che prestino attività ospedaliera a tempo pieno, di
iscrizione all'ente previdenziale assistenziale per i medici, e di
pagamento dei relativi contributi;
che secondo il giudice remittente la norma in esame
assoggetterebbe ad identico trattamento, agli effetti che qui
rilevano, i medici che prestano attività ospedaliera a tempo pieno,
e quelli che, invece, scelgono la libera professione, versando,
pertanto, in una condizione affatto diversa;
che, inoltre, le finalità previdenziali perseguite dalla norma
denunciata verrebbero già adeguatamente assicurate, con riferimento
ai medici ospedalieri a tempo pieno, da organi e istituti diversi
dall'E.N.P.A.M., sicché resterebbe ingiustificato l'obbligo posto a
loro carico, di contribuzione anche verso tale ente;
che nel giudizio si sono costituiti sia la Dott.ssa Maria Teresa
Pigneri, che ha chiesto la declaratoria di incostituzionalità della
norma de qua, sia l'E.N.P.A.M., che ha concluso per la infondatezza
della questione;
Considerato che, come questa Corte ha più volte rilevato (v., in
particolare, sent. n. 133 del 1984) il sistema previdenziale si
ispira a superiori esigenze di solidarietà sociale, tale che
impongono di prescindere da elementi precipuamente soggettivi, quali
la maggiore o minore attività professionale e la conseguente diversa
remunerazione;
che, in accoglimento di siffatto principio solidaristico, la
norma censurata razionalmente ricollega, invece, la obbligatorietà
del contributo al solo elemento oggettivo del potenziale esercizio
della attività professionale, connesso alla iscrizione nel relativo
Albo: e ciò proprio allo scopo di garantire l'attuazione del
precetto di cui all'art. 38 della Costituzione, assicurando adeguati
mezzi di sussistenza a quei lavoratori che si trovino in condizione
di non potersi personalmente cautelare contro i rischi della
vecchiaia e della invalidità.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 21 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n.
233, (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per
la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse) ratificato con
legge 17 aprile 1956, n. 561, in riferimento agli artt. 3 e 38 della
Costituzione, sollevata dal Tribunale di Messina con la ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:707 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte