Ordinanza n. 71/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/03/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 42Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 134Costituzione
- art. 42legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma
primo, della legge della Regione Sicilia 10 agosto 1978, n. 35 (Nuove
norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la
semplificazione delle relative procedure) promosso con ordinanza emessa
il 30 luglio 1982 dal Pretore di Caltanissetta nel procedimento civile
vertente tra Toma Diego ed altri c/il Comune di Milena, iscritta al n.
707 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 67 del 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 novembre 1983 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Ritenuto che il Pretore di Caltanissetta, con ordinanza 30 luglio
1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2
della legge della Regione siciliana 10 agosto 1978, n. 35 ("Nuove norme
in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la
semplificazione delle relative procedure"), in riferimento agli artt.
42 e 97 Cost., prospettando altresì che debba ritenersi ancora in vita
- e che sia competente a decidere la questione - l'Alta Corte per la
Regione siciliana.
Ritenuto che con sentenza n. 38 del 1957 è stato già statuito che
a norma dell'art. 134 Cost. questa Corte è l'unico giudice della
legittimità costituzionale delle leggi, sia statali che regionali,
essendo stato abrogato dalla Costituzione l'art. 25 dello Statuto
siciliano.
Considerato che non sussistono ragioni per discostarsi da tale
decisione.
Ritenuto, quanto alla questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge regionale siciliana 10 agosto 1978, n. 35, che
il giudice a quo deduce la violazione degli artt. 42 e 97 Cost. sotto
il profilo che la norma impugnata - attribuendo al sindaco, in materia
di opere pubbliche di competenza dei comuni, dei loro consorzi e delle
comunità montane, la competenza ad emanare provvedimenti di
occupazione d'urgenza, espropriazione e determinazione provvisoria
dell'indennità di espropriazione - detterebbe una disciplina contraria
al principio d'imparzialità della P.A., per essere il sindaco organo
dell'ente interessato a detti provvedimenti così svuotandosi la
proprietà privata da ogni garanzia.
Considerato che questione analoga, relativa all'art. 13 della legge
della Regione Lazio 17 agosto 1974, n. 41 ("Norme per l'accelerazione
delle procedure in materia di opere pubbliche") - il quale contiene una
disposizione simile a quella dettata dalla norma impugnata - è stata
già dichiarata non fondata con la sentenza n. 319 del 1983, in
riferimento all'art. 97 Cost.
Considerato che non sono prospettati argomenti che possano indurre
ad una decisione diversa riguardo alla norma in esame e che la sua
conformità all'art. 97 porta ad escludere anche la dedotta violazione
dell'art. 42, essendo assicurato il "giusto procedimento"
nell'espropriazione.
Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge regionale siciliana 10 agosto
1978, n. 35 ("Nuove norme in materia di lavori pubblici e per
l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure"),
sollevata con ordinanza 30 luglio 1982 dal Pretore di Caltanissetta, in
riferimento agli artt. 42 e 97 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte