Ordinanza n. 71/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/01/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 2229Codice civile
- art. 2232Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 23 novembre
1939, n. 1815 ("Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di
consulenza"), promossi con n. 4 ordinanze emesse il 9 giugno 1983 dal
Tribunale di L'Aquila, iscritte ai nn. 743, 744, 745 e 746 del
registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 39 e 46 dell'anno 1984;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che le quattro ordinanze di cui in epigrafe, relative ad
altrettanti procedimenti diretti alla dichiarazione di nullità di
società, sollevano la stessa questione di legittimità
costituzionale della legge 23 novembre 1939, n. 1815 ("Disciplina
giuridica degli studi di assistenza e di consulenza"), per asserito
contrasto con gli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione, sul rilievo che
essa, interpretata nel senso che la indicazione delle attività che
possono, con l'osservanza delle prescrizioni ivi previste, essere
svolte in forma societaria, importa l'esclusione di tale forma per
l'esercizio di ogni altra attività che, come quella sanitaria,
richieda negli operatori il possesso di specifici titoli di
abilitazione professionale;
che, pertanto, la legge in esame sarebbe in contrasto col
principio di eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, con la
funzione sociale del lavoro e con la libertà di iniziativa
economica, in tal modo precludendo la possibilità di costituzione di
società per la gestione di gabinetti e laboratori di analisi;
Considerato che, data l'unicità dell'oggetto, i giudizi devono
essere riuniti;
che questa Corte, con sentenza n. 17 del 1976, dichiarava
infondata una analoga questione, osservando, in primo luogo, che "la
vigente disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza
si riferisce al solo esercizio delle cosiddette professioni protette,
ossia alle professioni intellettuali per cui la legge, a norma
dell'art. 2229 del codice civile, richiede la necessaria iscrizione
in appositi albi o elenchi, sulla base di titoli d'abilitazione o
autorizzazione e di altri requisiti legali" e, in secondo luogo, che
"per queste attività, rispetto alle quali la legge sancisce il
carattere rigorosamente personale delle prestazioni professionali
(cfr. art. 2232 codice civile), l'art. 1 della legge n. 1815 del 1939
non esclude in modo assoluto la possibilità d'esercizio in forma
associativa", purché l'associazione stessa si costituisca tra
persone debitamente abilitate o autorizzate all'esercizio di
specifiche attività e secondo la normativa prescritta;
che in tale prospettiva nessuna violazione si ravvisa del
principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto non sono da
ritenersi vietate le attività svolte in forma societaria in
gabinetti o laboratori di analisi gestiti da professionisti
regolarmente abilitati e iscritti negli albi professionali;
che nemmeno appare violato l'art. 41 della Costituzione, ove si
consideri che i limiti imposti dal legislatore nella speciale materia
si armonizzano pienamente con la norma di cui all'art. 41, secondo
comma, della Costituzione, in base al quale l'iniziativa economica
privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale e in
modo da arrecare danno alla sicurezza, libertà e dignità umana;
parimenti è a dirsi del dubbio di costituzionalità della norma in
esame in rapporto all'art. 4 della Costituzione, in quanto, se
vengono rispettate le condizioni stabilite dal legislatore, nessuna
limitazione è imposta al diritto al lavoro garantito dalla
Costituzione a tutti i cittadini;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente infondate le questioni
di legittimità costituzionale della legge 23 novembre 1939, n. 1815
("Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza"),
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione,
dal Tribunale di L'Aquila con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte