Ordinanza n. 71/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/03/1997 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 59legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 133Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 59 legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con
ordinanza emessa il 9 febbraio 1996, dal giudice per le indagini
preliminari presso la pretura di Pisa, nel procedimento penale a
carico di Pasquini Annalia, iscritta al n. 395 del registro ordinanze
1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19,
prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che, all'esito del giudizio con rito abbreviato nei
confronti di persona imputata del delitto di oltraggio aggravato, il
giudice per le indagini preliminari della pretura di Pisa, rilevato
che la "modestia dell'episodio" e la "personalità dell'imputata"
avrebbero reso più conforme alla finalità rieducativa della pena la
sostituzione della pena detentiva irrogabile con la libertà
controllata, ma che la detta sostituzione risultava preclusa dai
precedenti penali della giudicabile, ha, con ordinanza del 9 febbraio
1996, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 59 della legge 24
novembre 1981, n. 689, il quale pone limiti, derivanti dai precedenti
penali dell'imputato, alla "facoltà di sostituire pene detentive
brevi con sanzioni sostitutive";
che, sia sotto il profilo della ragionevolezza sia sotto il
profilo del perseguimento della funzione rieducativa della pena, il
giudice a quo rileva come il regime delle esclusioni soggettive
previsto dall'art. 59 della legge n. 689 del 1981 aveva una sua
indiscutibile giustificazione e si inseriva in un sistema
rigorosamente coordinato alla disciplina delle norme dell'ordinamento
penitenziario che stabilivano precise limitazioni alla possibilità
di concedere l'affidamento in prova al servizio sociale e la
semilibertà comunque subordinati ad un periodo di osservazione in
carcere: un limite ormai scomparso dall'ordinamento potendo
l'affidamento in prova essere concesso senza la preclusione derivante
da limiti oggettivi e soggettivi e, quel che più importa, potendo
tutte le misure alternative alla detenzione essere applicate
direttamente dalla libertà attraverso la procedura prevista
dall'art. 47, quarto comma, dell'ordinamento penitenziario;
che, dunque, di fronte al sistema attualmente vigente riguardo
alla fase di esecuzione della pena i limiti soggettivi stabiliti
dalla norma denunciata risultano davvero anacronistici oltre che
irragionevoli e contrastanti con il principio della funzione
rieducativa della pena, potendo - oltre tutto - il tribunale di
sorveglianza, nei casi previsti dall'art. 59 della legge n. 689 del
1981, concedere al condannato l'affidamento in prova al servizio
sociale o altra misura alternativa;
che la possibilità per il giudice della cognizione di applicare
le sanzioni sostitutive a prescindere dalle preclusioni scaturenti
dalla norma ora sottoposta al vaglio della Corte consentirebbe, da un
lato, di adeguare la valenza antisociale del fatto alle effettive
esigenze punitive ed alle concrete possibilità di reinserimento del
reo e, dall'altro lato, di conformarsi alle prospettive di riforma
che consentono al giudice della cognizione di disporre egli stesso le
misure alternative alla detenzione sin dal momento della condanna;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata non fondata, in
quanto le esclusioni soggettive all'applicazione delle sanzioni
sostitutive corrispondono a criteri di evidente razionalità
basandosi il regime previsto dall'art. 53 e seguenti della legge n.
689 del 1981 sulla "lievità" del fatto globalmente considerato alla
luce dei criteri di cui all'art. 133 del codice penale;
che, inoltre, l'ordinanza di rimessione perverrebbe ad una sorta
di arbitraria assimilazione dei presupposti e delle condizioni per la
sostituzione delle pene detentive brevi a quelli che l'ordinamento
penitenziario prevede per l'applicazione delle misure alternative,
così da "sovrapporre e confondere" i ruoli del giudice della
cognizione e del giudice dell'esecuzione;
che, in conclusione, l'imposizione di condizioni soggettive alla
sostituzione della pena detentiva corrisponde (al pari della
previsione delle esclusioni oggettive) a criteri di logicità e
rientra comunque nell'esercizio del potere discrezionale del
legislatore senza trasmodare nell'irragionevolezza;
Considerato che, come risulta dal certificato del casellario
giudiziale, richiamato dall'ordinanza di rimessione, l'impedimento
alla concessione delle sanzioni sostitutive, non essendo l'imputata
stata condannata più di due volte per delitti della stessa indole,
non deriva dall'art. 59, secondo comma, numero 1, della legge 24
novembre 1981, n. 689, ma dal primo comma dello stesso articolo che
preclude la sostituzione della pena detentiva nei confronti "di
coloro che, essendo stati condannati con una o più sentenze, a pena
detentiva complessivamente superiore a due anni di reclusione, hanno
commesso il reato nei cinque anni" dalla condanna precedente, così
venendo in considerazione, ai fini della rilevanza, solo tale norma
della legge n. 689 del 1981;
che la questione è, peraltro, manifestamente infondata perché,
a parte la non corrispondenza tra la ratio alla base delle sanzioni
sostitutive e quella alla base degli istituti di ordinamento
penitenziario, la finalità perseguita con il regime delle esclusioni
soggettive all'accesso alle sanzioni sostitutive risponde ad
un'esigenza di prevenzione speciale che non può considerarsi né
irrazionale né in contrasto con la finalità rieducativa della pena,
basandosi la detta preclusione su una prognosi di meritevolezza del
condannato e di specifica e concreta attitudine di costui a
commettere reati, così da contemperare il reinserimento sociale alle
esigenze di difesa sociale, nel quadro di un bilanciato apprezzamento
comunque rientrante nell'ambito esclusivo della discrezionalità
legislativa.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 59, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo
comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari
della pretura di Pisa con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1997.
Il Presidente e redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 marzo 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte